Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 marzo 2017, n. 6000

Non può essere estradato e ha diritto al permesso per motivi umanitari lo straniero affetto da HIV.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 8 marzo 2017, n. 6000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 107-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO AFFARI INTERNI;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 395/2015 del GIUDICE di PACE di MASSA del 18/05/2015, depositato il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 107/16 proposto da (OMISSIS) nei confronti del Ministero Affari Interni il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Massa sotto il profilo della erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione adducendo che il giudice avrebbe omesso di accertare il suo stato di salute essendo il ricorrente affetto da grave patologia.

Pertanto il ricorrente deduce di poter usufruire di un permesso di soggiorno per motivi sanitari.

In particolare, lamenta l’illegittimita’ dell’espulsione a suo carico adducendone l’omessa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6 che ha comportato l’erronea pronuncia del Giudice di Pace nel ritenere i motivi di salute esclusi da quelli tassativamente indicati nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19 e quindi causa non ostativa per la pronuncia di espulsione.

Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte ha gia’ avuto modi di chiarire che il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 35 e’ correlato ad una condizione di necessita’ d’intervento sanitario non limitato all’area del pronto soccorso o della medicina d’urgenza, ma esteso, perche’ la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali “quoad vitam”. Rientrano in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, se pur necessari per assicurare una “spes vitae” per il paziente, fuoriescono dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente e in ordine ai quali, pur non operando il divieto di espulsione, puo’ essere richiesto, un permesso di soggiorno per motivi di salute (Cass. 7615/11).

Questa Corte ha inoltre affermato che in tema di espulsione dello straniero, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero (nella specie cittadino tunisino affetto da HIV, epatite cronica conseguente ad epatite di tipo C ed epilessia), che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass. 14500/13).

Nel caso di specie il Giudice di Pace si e’ limitato ad una apodittica affermazione senza prender atto della sindrome sofferta dal ricorrente e senza alcuna motivazione circa le ragioni per cui la stessa non giustifica l’applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19. Ricorrono i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 9 maggio 2016.

Il Cons.relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al giudice di pace di Massa, in persona di diverso giudicante.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Massa in persona di diverso giudicante

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *