Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4545

Se non tempestivamente impugnato, il decreto di liquidazione del compenso per la Ctu assume valore di cosa giudicata per cui, in sede di opposizione al precetto, la parte intimata non può chiedere che ne vengano valutati i profili di merito

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4545

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29057/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1051/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) s.a.s. propose opposizione innanzi al Tribunale di Casale Monferrato avverso l’atto di precetto intimato da (OMISSIS) per l’importo di Euro 5.244,53, oltre interessi e spese, sulla base di decreto di liquidazione del compenso di CTU emesso all’esito di procedimento di istruzione preventiva ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c.. Espose la parte attrice che la relazione del tecnico era nulla, per violazione del contraddittorio e gravi mancanze del consulente integranti responsabilita’ penale e disciplinare, e che pertanto nulli erano decreto di liquidazione e precetto. Si costitui’ la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS). Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 29 maggio 2015 la Corte d’appello di Torino rigetto’ l’appello. Motivo’ la corte territoriale nel senso che, stante il valore di cosa giudicata del decreto di liquidazione dei compensi del CTU se non tempestivamente impugnato, non era possibile valutare in sede di opposizione al precetto i profili di merito (sollevati peraltro nell’ambito di altri procedimenti dove avrebbero trovato esito naturale). Circa le voci contenute in precetto osservo’: con riferimento al dedotto carattere indebito del computo ai fini degli oneri accessori (cassa geometri e Iva) dell’importo di Euro 816,50, liquidato per anticipazioni e spese, si trattava di costi non documentati, liquidati in via forfettaria, sicche’ non trovava applicazione l’esenzione richiesta; circa gli importi per diritti per la richiesta di formula esecutiva, richiesta di copie, ritiro e disamina, che secondo l’appellante sarebbero atti rilasciati alla parte personalmente e non richiedenti la difesa tecnica, si trattava di attivita’ svolta, non rilevando la presenza congiunta di cliente e difensore, ben potendo essersi verificata l’attivita’ prima del rilascio del mandato alle liti; circa le voci relative a “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza informativa”, si trattava di voci ripetibili secondo la giurisprudenza (Cass. n. 13482 del 2011). Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi (OMISSIS) s.a.s.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso circa i motivi dal primo al sesto e di inammissibilita’ dei motivi settimo ed ottavo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 24 Cost., comma 2, articolo 12 preleggi, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’opposizione al decreto di liquidazione concerne il quantum e non l’an della pretesa, sicche’ la mancata impugnazione non ha effetti preclusivi rispetto alla nullita’ ed alle responsabilita’ penali e disciplinari, e che l’indagine sull’efficacia di giudicato deve essere particolarmente rigorosa (il decreto di liquidazione non conteneva alcuna valutazione circa la nullita’ della consulenza). Aggiunge che solo dopo la sentenza di primo grado era intervenuta l’ordinanza che aveva dichiarato inutilizzabile la consulenza disponendone la rinnovazione con altro CTU e che solo successivamente alla scadenza del termine per proporre opposizione al decreto erano emerse le gravi mancanze della consulenza e le responsabilita’ del consulente. Afferma quindi che il giudicato non si estende ai fatti ad esso successivi e che comunque si trattava di provvedimento interinale e provvisorio suscettibile di essere revocato con la sentenza.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 118 att., articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. , n. 4. Osserva la ricorrente che nella sentenza manca l’interpretazione del provvedimento onde accertarne i limiti e l’oggetto e che il giudice di appello non ha dato conto delle censure sollevate con l’atto di appello, trattandosi di motivazione apparente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 112, 615, 101 c.p.c., articoli 111 e 24 Cost., articoli 195, 193, 194, 156 e 474 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, riconoscendo l’esistenza di giudicato esterno, ha omesso di pronunciare sulle domande della parte afferenti l’utilita’ e validita’ della consulenza, che potevano essere proposte solo nel giudizio di opposizione a precetto (nullo per via derivata dalla nullita’ della consulenza e del decreto di liquidazione), e che non si comprende in quali sedi le dette domande avrebbero dovuto essere trattate. Aggiunge che l’ordinanza d’inutilizzabilita’ della consulenza acquista un’efficacia analoga a quella della revoca implicita del decreto di liquidazione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 att. c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Lamenta la ricorrente l’esistenza di contraddizione nella motivazione, laddove per un verso si rileva il giudicato esterno, per l’altro si riconosce che in altri giudizi le questioni oggetto di opposizione sarebbero rilevabili.

Con il quinto motivo si denuncia omesso esame dei fatti dedotti con l’atto di appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che, in ragione del rilevato giudicato esterno, risulta omesso l’esame dei fatti dedotti con l’atto di appello e tendenti a dimostrare la nullita’ della CTU.

Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’articolo 331 c.p.p. e articolo 118 att. c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Lamenta la ricorrente che, sempre per effetto del giudicato esterno, la Corte d’appello ha omesso di presentare denuncia al pubblico ministero, non essendo consentito il pagamento di consulenza riconosciuta inutilizzabile, lacunosa e contraddittoria e suscettibile di integrare una fattispecie penale.

I motivi, dal primo al sesto, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato del giudice in sede di decreto di liquidazione del compenso del CTU non e’ limitato al quantum ma si estende anche all’an sotto il profilo della rispondenza dell’opera svolta ai quesiti posti, e dunque all’accertamento della conformita’ dell’attivita’ del consulente stesso all’incarico affidatogli sotto il profilo della qualita’ e completezza, con il limite della valutazione della validita’ e dell’utilita’ della consulenza tecnica, il cui apprezzamento e’ riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa e da far valere nella sede del processo in cui la consulenza e’ stata disposta (Cass. n. 3024 del 2011, n. 7632 del 2006, n. 7499 del 2006, n. 4425 del 1998, n. 1014 del 1996, n. 6684 del 1995). E’ stato anche affermato che il diritto del consulente tecnico d’ufficio alla liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attivita’ non sia neppure astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo, sia perche’ non conferente all’incarico conferitogli, sia in quanto detta attivita’ sia stata svolta con l’inosservanza di norme sanzionate da nullita’, non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali e’ vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo (Cass. n. 234 del 2011 – nella specie per violazione del principio del contraddittorio). La possibilita’ di dedurre simili questioni trova comunque il limite dell’emanazione del decreto di liquidazione dei compensi, il quale ha natura giudiziale, suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato (Cass. n. 27515 del 2014, mentre il carattere interinale e provvisorio del decreto e’ limitato alla statuizione che pone il pagamento a carico di una o piu’ parti, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all’esito del giudizio – Cass. n. 6766 del 2012). Non e’ dunque consentito, in presenza della formazione del titolo giudiziale, dedurre con l’opposizione al precetto ragioni di doglianza che andavano sollevate con la tempestiva impugnazione del decreto di liquidazione.

Ne’ costituiscono fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria basata sul decreto di liquidazione l’ordinanza del giudice della causa di rinnovazione della CTU, quale espressione del potere del giudice della controversia di valutare la validita’ ed utilita’ della consulenza (che si pone su un ordine di effetti giuridici diverso da quello del decreto di liquidazione del compenso), o la scoperta di ragioni, che la parte avrebbe potuto opporre al decreto di liquidazione, successivamente al decorso del termine per l’impugnativa in quanto si tratta pur sempre di fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale perche’ inerenti all’attivita’ svolta dal consulente.

Ne discende, per quanto osservato, che non vi e’ stata omessa pronuncia su domanda. Non ricorre infine l’ipotesi della denunciata nullita’ per motivazione apparente.

Con il settimo motivo si denuncia violazione degli articoli 480, 474 e 615 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, comma 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omesso esame dell’ordine di esibizione ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Osserva il ricorrente, con riferimento all’importo di Euro 816,50 (di cui 16,50 per spese postali, Euro 200,00 per strumentazione elettronica per rilievo e Euro 600,00 per consulenza di ingegnere), indebitamente gravato di oneri ed accessori di legge, che il giudice di appello lo ha valutato come “costi non documentati liquidati in via forfettaria”, laddove in base al decreto di liquidazione, che ha sommato le diverse voci, costituiva “spese anticipate”, ovvero “anticipazioni”, non suscettibili di formare base imponibile. Aggiunge che e’ stato omesso l’esame dell’istanza istruttoria ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., volta ad ottenere dalla controparte l’esibizione della documentazione relativa alle spese e che sarebbe stata decisiva per dimostrare l’illegittimita’ dell’aggravio in termini di oneri accessori.

Il motivo e’ inammissibile. Quanto alla denuncia per violazione di legge va rammentato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 26890/2014, n. 15852/2010, n. 17482/2007, n. 4582/2004, n. 14986/2001; n. 14727/2001, n. 4978/2991; n. 7777/98; n. 2510/96) che l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in un titolo giudiziale ed eseguita dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimita’ se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimita’, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quando decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata gia’ decisa), bensi’ come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensi’ come presupposto fattuale dell’esecuzione, senza che vi sia possibilita’ di contrasto tra giudicati, ne’ violazione del principio del ne bis in idem.

Passando alla censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va osservato che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il fatto secondario non esaminato dal giudice sarebbero le singole voci di spesa (Euro 16,50 per spese postali, Euro 200,00 per strumentazione elettronica per rilievo e Euro 600,00 per consulenza di ingegnere) oggetto dell’istanza istruttoria. Benche’ l’omesso esame di elementi istruttori puo’ integrare pertanto l’omesso esame circa il fatto storico, resta tuttavia fermo che, anche per cio’ che concerne la doglianza sul mancato esame degli elementi istruttori secondo la nuova disposizione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve essere osservato il principio di autosufficienza del ricorso, essendo inibito al giudice di legittimita’ l’accesso agli atti del processo in presenza di vizio che non sia quello di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Premesso che l’appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l’onere, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, di reiterarle nell’atto introduttivo del gravame ai sensi degli articoli 342 e 345 c.p.c. (Cass. n. 23978 del 2015, n. 9410 del 2011), la ricorrente ha indicato l’atto del giudizio di primo grado nel quale sarebbe stata proposta l’istanza (memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2), senza peraltro trascrivere il contenuto dell’istanza medesima, ma non ha indicato specificatamente se abbia reiterato nell’atto di appello l’istanza ai sensi dell’articolo 210 c.p.c.. Nella sommaria esposizione dei fatti di causa risultano trascritte le conclusioni dell’appello, nelle quali si richiamano le istanze istruttorie trascritte nell’atto di appello, ma manca nel ricorso l’esposizione puntuale di quali siano state le istanze istruttorie proposte in appello. Aggiungasi che le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volonta’ della parte interessata, cosi’ da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. n. 9410 del 2011). Fermo restando che non risulta assolta l’autosufficienza del ricorso circa la proposizione in appello dell’istanza istruttoria, anche per cio’ che concerne la precisazione delle conclusioni manca la relativa indicazione (assumendo in via puramente ipotetica che l’istanza sia stata proposta con l’atto di appello). Ne’ per colmare le lacune sul piano dell’autosufficienza puo’ farsi riferimento alla sentenza impugnata (Cass. n. 1926 del 2015), la quale peraltro richiama in sede d’illustrazione delle conclusioni delle parti solo in senso generico le istanze istruttorie contenute nella memoria ai sensi dell’articolo 186 c.p.c., comma 6, senza indicazioni circa il contenuto.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli articoli 91, 480 e 615 c.p.c., Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ degli articoli 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, con riferimento ai diritti per la richiesta di formula esecutiva, richiesta di copie, ritiro e disamina, non vi e’ prova che siano state effettuate le relative prestazioni dal difensore, mentre apparente e’ la motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice afferma apoditticamente che l’attivita’ e’ stata svolta, e che anche quanto alle voci per “consultazione cliente” e “corrispondenza informativa” manca la relativa prova.

Il motivo e’ inammissibile. La censura verte sulla valutazione della prova, che e’ profilo sindacabile nella presente sede di legittimita’ solo per vizio motivazionale. Il giudice di merito ha valutato che le attivita’ relative ai diritti in questione sono state espletate. Non risulta inoltre una apparenza di motivazione, avendo reputato il giudice di merito con riferimento ai diritti per la richiesta di formula esecutiva, richiesta di copie, ritiro e disamina, che si trattava di attivita’ che era stata svolta. Ad ogni buon conto va rammentato che i diritti per le voci “consultazione cliente” e “corrispondenza informativa” sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva secondo Cass. n. 13482 del 2011 (che supera motivatamente, sulla base del nuovo contesto normativo, l’indirizzo di Cass. n. 12270 del 2002, relativa alla tariffa precedentemente in vigore).

Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata partecipazione al procedimento della controparte. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso

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