Il testo integrale[1]
Convalidando il verdetto del giudice di pace, la Cassazione ha sottolineato che l’ingiustizia percepita dalla signora non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente a un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.
Nel caso in esame il comportamento tenuto dal marito, essendo consistito nella violazione della regola stabilita di comune accordo dagli ex coniugi di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della ‘ingiustizia’ che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla donna l'”esimente” della non punibilità.
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