Intercettazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  3 febbraio 2016, n. 4571 

Ritenuto in fatto 

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava una richiesta di riesame presentata nell’interesse di F.G. avverso un’ordinanza emessa il 30/01/2015 dal Gip dello stesso Tribunale. A carico della F. , sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, veniva in tal modo confermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.: secondo l’ipotesi accusatoria, la donna avrebbe fatto parte di una consorteria criminale recante appunto il cognome della sua famiglia, da intendersi articolazione territoriale della ‘ndrangheta ed attiva in alcuni quartieri reggini (nell’ambito della cosca “T. “, operante su un bacino più ampio). Del sodalizio anzidetto l’indagata sarebbe stata dirigente ed organizzatrice, con il compito – secondo la rubrica – “di gestire e coordinare le attività illecite, attraverso le quali gli altri associati garantivano le risorse necessarie al mantenimento dell’organizzazione ed in particolare per le esigenze dei sodali detenuti; nonché per governare le dinamiche criminali e spartire mercati e territori in cui gli associati potevano operare; ed ancora gestire le fibrillazioni interne all’associazione e le relazioni intimidatorie che questo manteneva con altri gruppi criminali operanti sul territorio”.
Sull’esistenza della cosca “F. “, il Tribunale richiamava gli elementi evidenziati in alcune sentenze, in parte già irrevocabili, dove si era chiaramente affermata l’operatività del sodalizio all’interno del gruppo facente capo ai T. , nonché le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, tra i quali M.R. e V.C. : il narrato di questi ultimi, fra l’altro, si era incentrato sulla figura di Mu.Ca.Co. , figura di spicco della cosca e marito dell’anzidetta F.G. (figlia di M. , a sua volta soggetto in posizione apicale all’interno della struttura criminale). Stando all’ipotesi accusatoria, che il Tribunale riteneva riscontrata dai risultati di plurime conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, la F. era subentrata ai suddetti congiunti, nei periodi in cui essi si erano trovati ristretti in carcere, nei loro ruoli di gestione ed organizzazione del clan: ciò, in particolare, con riguardo alla specifica cura del settore degli stupefacenti, assurgendo a destinataria finale degli introiti del gruppo correlati a quella attività.
L’ordinanza impugnata dava quindi contezza del contenuto delle intercettazioni de quibus, intervenute in special modo tra alcuni affiliati alla cosca dediti allo spaccio di droga (segnatamente, Mu.Ma. – cugino del marito della F. – e P.M. ): che questi ultimi fossero stabilmente dediti al commercio in parola risultava comprovato da colloqui dove entrambi si soffermavano a descrivere condotte di cessione o coltivazione, come pure dai rapporti intercorsi con soggetti che, monitorati nel corso delle indagini, erano poi stati tratti in arresto per addebiti ex art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Le intercettazioni medesime, e riportate in sintesi in una informativa della polizia giudiziaria cui l’ordinanza in epigrafe faceva espresso richiamo, portavano alla luce – v. pag. 33 – “conversazioni che, considerati i chiarissimi riferimenti a prezzi ed a quantitativi, l’uso di termini normalmente adoperati in tale attività illecita (come bustine e palline) e l’indicazione della sussistenza di situazioni debitorie”, confermavano il ruolo dinamico del Mu. e del P. in quel settore, consentendo anche di comprendere le ampie dimensioni dell’attività illecita in parola.
Fra i dialoghi, alcuni apparivano certamente indicativi di contatti ed incontri dei due con F.G. : in seguito ad uno degli incontri, in particolare, il Mu. ed il P. si erano confrontati sulle possibilità di estensione delle aree di interesse criminale (sino a comprendere spaccio di droghe pesanti in luogo della marijuana normalmente trattata) che erano state loro prospettate; in altra occasione, la donna aveva sollecitato il Mu. a recarsi presso di lei, facendo esplicito riferimento a denaro che questi avrebbe dovuto farle avere. Menzionando espressamente il nome di “P. “, gli stessi Mu. e P. avevano anche commentato l’entità complessiva del denaro che avrebbero dovuto consegnarle, indicato nell’ordine di alcune migliaia di Euro e descrivendo una continuità di versamenti (“..qualche altre 8.000..”).
2. Avverso la richiamata ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori della F. , deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273, 189, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.; la difesa fa osservare innanzi tutto che “l’obbligo di motivare l’ordinanza coercitiva e quella che la conferma in sede di riesame non è assolto dalla riedizione del compendio investigativo, facendo leva su di una auto-evidenza dello stesso compendio”, e segnala in particolare come il Tribunale del riesame avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza della gravità indiziaria a carico della F. in ordine al reato associativo, addirittura quale soggetto di vertice, pure in difetto di elementi di sorta su ipotetici reati-fine del presunto sodalizio, giammai contestati all’indagata.
Richiamati gli elementi essenziali del percorso argomentativo seguito dall’ordinanza impugnata, i difensori della ricorrente sostengono che la prospettazione accusatoria risulta priva di consistenza, perché fondata sulla valorizzazione del contenuto di alcune intercettazioni (tra Mu.Ma. e P.M. ) che, al più, avrebbero dovuto intendersi dimostrative del coinvolgimento di questi ultimi in singole e specifiche condotte rilevanti ai sensi dell’art. 73 legge stup.
Infatti, la presunta istigazione rivolta al Mu. ed al P. affinché incrementassero il traffico di droga da loro gestito sarebbe rimasta comunque non accolta, né risulta chiarito chi fu a prospettare loro tale eventualità; analogamente, l’unica conversazione intercettata che vede protagonista la F. non sembra potersi univocamente leggere nel senso segnalato dagli inquirenti, come una sorta di invito fatto dalla donna al Mu. (su incarico del marito) per la consegna di denaro, visto il tono confidenziale e per nulla acceso che contraddistingue il colloquio ed il riferimento esplicito alla necessità di destinare quelle somme “per il motorino del ragazzo”. Va altresì considerato che nessuno dei collaboratori di giustizia escussi ha rappresentato alcunché sulla presunta intraneità di F.G. al clan descritto in rubrica, e che “mancano allegazioni in atti inerenti il ritenuto coinvolgimento della ricorrente quale tramite tra il marito detenuto e P.M. e Mu.Ma. , sicché non risulta che lo stesso avesse impartito direttive riguardo all’attività di spaccio riconducibile alla cosca in esame”.

Considerato in diritto 

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di intercettazioni, “l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza” (Cass., Sez. VI, n. 15396 dell’11/12/2007, Sitzia, Rv 239636; v. anche, più di recente, Cass., Sez. II, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784, secondo cui l’apprezzamento del contenuto delle conversazioni “non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite”).
Il principio di diritto appena ricordato è stato da ultimo ribadito anche dal massimo organo di nomofilachia (v. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), e può incontrare un temperamento solo in presenza di situazioni affatto peculiari, certamente non riscontrabili nell’odierna fattispecie concreta: in ordine alla lettura di messaggi sms, si è infatti precisato che “in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile” (Cass., Sez. V, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516).
Tanto premesso, i rilievi difensivi non possono assumere alcuna decisività, considerando l’assoluta congruità della ricostruzione dei colloqui evidenziati nell’ordinanza impugnata, anche in punto di successione logica: era infatti proprio a F.G. che il Mu. aveva preannunciato il proprio arrivo di lì ad alcuni minuti, e dopo che questi si era recato a casa della prima – particolare confermato, come parimenti si legge nella motivazione del provvedimento, dagli accertamenti sulla rilevazione satellitare GPS dell’auto a lui in uso – lo stesso Mu. ed il P. avevano parlato delle indicazioni, appena ricevute, sulla possibilità di dedicarsi a traffico di eroina e non solo. Altrettanto è a dirsi a proposito della conversazione che vede la F. esortare il Mu. a farle avere denaro, con tanto di precisazione “dice mio marito se gli hai portato i soldi”: conversazione che è del tutto ragionevole inquadrare, come fa il Tribunale, in un contesto dove il Mu. ed il P. discutevano anche di quanti soldi dover portare proprio a una donna di nome P. , descrivendo una verosimile continuità di consegne di denaro (e per importi che nulla potevano avere a che fare con l’acquisto di ciclomotori).
Deve infine ricordarsi che, in tema di associazione per delinquere, “la prova della partecipazione all’associazione, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine, può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva […] il fatto che l’imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati fine dell’associazione” (Cass., Sez. III, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826): principio che, se valido in ordine alla prospettiva di una condanna all’esito del giudizio, assume a fortiori pregnanza in sede di provvedimenti de libertate.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della F. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

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