lavagna bart

Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 16 giugno 2014, n. 25790

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione V.A., avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, in data 20  febbraio 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di  così diversamente qualificati i fatti di violenza contestati nei confronti dei minori G.R. e  ed al reato di lesioni personali in danno dello stesso P.A. contestato al capo C). L’imputato era stato  qualificati  nonché dal reato di lesioni personali in danno di Patti Pietro,  contestato al capo B), per essere stati commessi in stato di necessità, e dai residui fatti rimasti contestati ex  art. 571 cp, perché non costituivano reato.
Gli eventi risalivano al mese di novembre del 2006 ma sono da ritenere non ancora estinti per prescrizione  in ragione di cause di sospensione che hanno prorogato il relativo termine di mesi tre e giorni tre.  Come attestato nella sentenza impugnata, i comportamenti di rilievo penale, originariamente contestati  oltre che come lesioni personali  erano stati denunciati da una serie di soggetti minorenni che assumevano di avere subito  comportamenti aggressivi da parte dell’imputato, educatore della Comunità Alloggio per minori “La
Libellula” di Casteldaccia , comunità presso la quale le stesse parti offese erano ospitate.
Deduce
1) la violazione dell’articolo 192 cpp e il vizio della motivazione.
La sentenza impugnata non aveva analizzato adeguatamente le ragioni della difesa, rappresentate nel giudizio di appello, e volte ad ottenere l’adeguata disamina e valorizzazione delle numerose falsità dichiarate dai minori, presunte parti offese:falsità tali da avere contaminato l’intero loro narrato, anche in  ragione della descrizione degli stessi, da parte di tutti i consulenti e soprattutto del giudice di primo grado, come persone affette da gravissimi disturbi della personalità, tendenti a minimizzare i propri comportamenti che invece erano risultati di intollerabile prevaricazione;
2) l’erronea disapplicazione dell’articolo 51 c.p. ossia dell’esimente dell’adempimento del dovere (ius corrigendi).
Era stato, infatti, segnalato, nei motivi d’appello, come il clima di intollerabile prevaricazione, determinatosi per la presenza dei giovani affetti da disagio, giustificasse anche il ricorso a qualche scappellotto, come nel caso di G.R., non già per limitare la libertà di autodeterminazione della persona ma per indurla a rispettare le regole base della convivenza. Non poteva, in altri termini, condividersi il ragionamento del primo giudice secondo cui l’atto di violenza (lo scappellotto) è comunque un mezzo illecito, il ricorso al quale fa escludere ontologicamente la ipotizzabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione, mentre l’impugnante chiede che sia censurato anche il ragionamento del giudice d’appello, secondo cui è da escludere pure il riconoscimento del legittimo esercizio dello ius corrigendi nel caso di una lieve percussione, sulla natica di un ospite, con il flauto che quello si ostinava a suonare nonostante i plurimi divieti per il rispetto del riposo degli altri.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo è destituito di fondamento.
La sentenza impugnata illustra con la doverosa puntualità, le ragioni del proprio convincimento in ordine alla attendibilità delle testimonianze che costituiscono il nucleo portante del materiale probatorio a carico
dell’imputato.

Si tratta di testimonianze che provengono non solo dalle persone offese ma anche da altri ospiti della struttura, analiticamente indicati: una circostanza di notevolissimo rilievo ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità del testimone ed invece del tutto trascurata dall’impugnante nella redazione dei propri motivi di ricorso.
In secondo luogo lo stesso impugnante formula la propria critica al ragionamento illustrato dal giudice a quo, in termini sostanzialmente fattuali.
Infatti, pur sostenendosi , nell’atto di impugnazione, che il giudice dell’appello avrebbe omesso di motivare sulla dimostrata attitudine dei dichiaranti a mentire e a rappresentare una realtà di comodo, nella quale i propri comportamenti violenti e asociali risultassero del tutto minimizzati, la censura scaturita è quella che si sostanzia in un tentativo di dimostrare, per la prima volta in sede di legittimità, un ragionamento alternativo, che il giudice dell’appello avrebbe potuto seguire.
Ancora una volta, in altri termini, il motivo di ricorso per cassazione viene formulato sollecitando alla Corte di cassazione a sostituire il proprio convincimento, alla motivata ricostruzione operata dal giudice del merito, atteso che la pretesa attitudine dei giovani testimoni a mentire e a ingigantire le responsabilità dell’educatore è circostanza enunciata in sé e per sé e non in relazione alla capacità dimostrativa della motivazione esibita dal giudice dei merito.
La Corte territoriale, invero, ha dedicato lunghe pagine alla illustrazione della tesi secondo cui, a parte il possibile disagio sociale dal quale i piccoli ospiti fossero stati lambiti, la loro credibilità era stata il punto centrale dell’intero accertamento compiuto nel processo. E tale accertamento aveva portato ad un risultato univoco , in base anche all’ausilio prestato dal consulente specialista, avendo costui potuto registrare non solo la spontaneità dei racconti, ma anche la coincidenza dei particolari narrati e la coerenza delle singole narrazioni. Lamentarsi della incompiutezza di tale accertamento, eseguito in appello, nei termini in cui lo ha fatto il ricorrente nell’atto di impugnazione in esame, significa richiamare dinanzi al giudice di legittimità, in magari anche riguardanti presunte dichiarazioni dei minori, che, tuttavia, hanno trovato già ordine e sistemazione logica ad opera del giudice del merito, soprattutto sul punto nodale della attendibilità delle singole e specifiche dichiarazioni accusatorie ritenute rilevanti e senza che il disagio sociale dei dichiaranti abbia potuto costituire argomento capace di inficiare volta per volta la accusa mossa all’imputato.
Il secondo motivo di ricorso è ugualmente privo di pregio.
L’impugnante lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente dell’esercizio di un diritto , ossia del diritto proprio dell’educatore a realizzare la correzione e la disciplina del minore affidatogli, in un caso nel quale non solo lo jus corrigendi, ossia l’uso di mezzi leciti di correzione, è stato escluso dal giudice del merito ma, per di più, è stato escluso anche l’abuso dei mezzi leciti di correzione e disciplina (articolo 571 c.p. originariamente contestato) per far luogo all’addebito del reato di violenza privata, la cui integrazione presuppone il ricorso a mezzi illeciti, sia pure per pretese finalità educative.
al quale la sentenza impugnata si è perfettamente allineata ((Sez. 6, Sentenza n. 4904 del 18/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996 ) secondo cui, relativamente a minori, il termine “correzione” va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.
Ne consegue che l’eccesso nel ricorso a mezzi di correzione, in sé illeciti, non rientra nella fattispecie dell’art. 571 cod. pen. (abuso di mezzi di correzione) giacché a tale condizione soltanto può ammettersi la configurazione dell’ abuso punibile in maniera attenuata, rispetto ad altri e più gravi reati. né il ricorrente lo chiarisce come potrebbe farsi rientrare nel concetto di uso di mezzi leciti di correzione o anche soltanto in quello di abuso di mezzi leciti di correzione, e non piuttosto nella ipotesi di violenza privata, la condotta che non ubbidiva all’ordine di smettere di suonare il flauto con lo stesso strumento musicale, cagionandogli ecchimosi lineari sul gluteo.
Infatti, dovendosi anche considerare che sia l’articolo 571 cp che l’uso legittimo del mezzo di correzione che esso sottende costituiscono comunque precetti dinamici che devono essere interpretati alla luce dell’evoluzione del costume sociale, dovrà ritenersi che, se è vero che, in ipotesi e nella prospettiva dell’educazione del minore, possa ancor oggi ammettersi il ricorso ad un occasionale ceffone, è da escludere che possa farsi uso legittimo dello stesso sistema quando trasmodi in un eccesso e si trasformi in una condotta fonte di lesioni personali non necessitata dalle circostanze.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così è deciso in Roma
il 16 maggio 2014.

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