Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 24 marzo 2017, n. 14520

Esclusa la responsabilità del ginecologo che abbia celato un tracciato cardiotografico, ma che non abbia avuto conseguenze dirette sulle patologie del nascituro legate a una causa di altro genere

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 24 marzo 2017, n. 14520

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa l’11/06/2015 dalla Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa riqualificazione dell’addebito ai sensi dell’articolo 476 c.p., comma 1, per essere il reato estinto per prescrizione (con la conferma delle statuizioni civili);

udito, per le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’, ovvero il rigetto, del ricorso dell’imputato;

udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

I difensori di (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 27/09/2012 (con la decisione di secondo grado, i giudici di merito risultano aver concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena). La declaratoria di penale responsabilita’ del ricorrente riguarda un addebito di cui agli articoli 110 e 490 – in relazione all’articolo 476 cod. pen.: secondo l’ipotesi accusatoria, come contestata nel capo d’imputazione, il (OMISSIS) (chirurgo operatore presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale “(OMISSIS)”), in concorso con un’infermiera della medesima struttura, avrebbe sottratto, distrutto o comunque occultato “parte del tracciato cardiotocografico eseguito nel corso dell’espletamento del parto effettuato da (OMISSIS), ed in particolare la parte relativa al periodo temporale dalle ore 15:10 fino al momento del parto, avvenuto alle ore 18:20”.

Nell’interesse dell’imputato, si lamenta violazione della legge penale, facendo presente che il fatto indicato in rubrica non contiene alcuna descrizione in fatto dell’ipotesi contemplata nell’articolo 476 cod. pen., comma 2 (norma, in ogni caso, non espressamente contestata); nondimeno, violando i diritti della difesa anche in punto di correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza, la Corte territoriale ha considerato che il falso de quo riguarderebbe un atto fidefaciente. Al contrario, la tesi difensiva e’ che il tracciato cardiotocografico non attesti alcuna attivita’ compiuta dal sanitario/pubblico ufficiale, risolvendosi nella semplice documentazione di un esame diagnostico, suscettibile di interpretazioni soggettive (come del resto confermato nell’ambito della stessa consulenza tecnica esperita durante il presente procedimento); si legge nel ricorso, in particolare, che fatti percepiti da un soggetto qualificato e cosi’ certificati non possono equivalere a “mere indicazioni sanitarie fornite da un esame diagnostico”. L’attestazione di quanto rilevato da un esame strumentale, percio’, non puo’ assumere valenza fidefaciente, mentre ha di certo tale connotazione la cartella clinica, da cui risulta che la paziente fu sottoposta a cardiotocografia continua (cosi’ smentendo l’assunto dell’accusa), a nulla rilevando che il relativo tracciato fosse poi stato stampato o meno nella sua interezza.

I difensori del (OMISSIS) evidenziano quindi che la sentenza di primo grado non aveva affrontato il problema della ricorrenza nel caso concreto della fattispecie sanzionata dal secondo comma del citato articolo 476, se non dandone atto – senza tuttavia illustrarne le ragioni – al momento del computo della pena: peraltro, il trattamento sanzionatorio era stato comunque determinato sui meno rigorosi limiti edittali previsti dal comma precedente.

Un secondo profilo di doglianza riguarda l’omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito da’ per scontato che una parte del tracciato sarebbe stata fatta sparire (malgrado fosse ampiamente plausibile, come di prassi, che la stampa non fosse stata completa); altrettanto apodittica risulta l’affermazione che a provvedervi sarebbe stato il (OMISSIS), perche’ unico soggetto interessato e dotato delle necessarie cognizioni tecniche. A tale proposito, i difensori dell’imputato evidenziano che l’unico elemento acquisito a carico del loro assistito deriva dalle dichiarazioni della partoriente (di valore meramente indiziario, e senza che ne emergano di ulteriori, forniti della necessaria gravita’, precisione e concordanza); del resto, per distruggere uno stampato non occorre una laurea, ed anche un infermiere od un ausiliario avrebbero dovuto intendersi certamente in grado di interpretarne il contenuto. Inoltre, e soprattutto, il ricorrente non aveva alcun interesse ad occultare eventuali tracce di sofferenza fetale, in ipotesi ricavabili da quell’esame, giacche’ le lesioni che – in occasione del parto della (OMISSIS) – si produssero in danno del feto derivarono pacificamente da una sofferenza verificatasi al momento dell’espulsione, non gia’ anteriormente: tant’e’ che il (OMISSIS) non risulta essere stato condannato per il reato di cui all’articolo 590 cod. pen..

Del resto, come parimenti emerso in sede di accertamenti tecnici, ai fini della verifica di una sofferenza fetale la cardiotocografia costituisce un esame a bassa specificita’, da cui non si traggono indicazioni rigorose se non se ne comparano i risultati con dati diversi (quali il colore del liquido amniotico, che nella fattispecie concreta era senz’altro fisiologico).

Infine, la difesa censura la sentenza della Corte napoletana per omessa motivazione su uno specifico profilo di gravame che aveva riguardato la decisione di primo grado: in particolare, era stata impugnata anche l’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale in data 27/09/2012, con la quale era stata rigettata la richiesta di produrre copia della relazione peritale depositata all’esito di incidente probatorio – nel separato procedimento afferente l’addebito di lesioni colpose. La difesa, dato che all’udienza del 03/11/2011 era stata acquisita, sull’accordo delle parti, una relazione di consulenza tecnica curata su incarico del P.M., relativa a quel distinto procedimento (con successiva escussione di uno degli specialisti), aveva ritenuto a fortiori doverosa la produzione dell’elaborato peritale, ma il Tribunale l’aveva inspiegabilmente ritenuta “documentazione non pertinente”. Al contrario, trattavasi di prova che ben avrebbe potuto ritenersi di estrema rilevanza: nell’interesse del (OMISSIS) si rappresenta che, “sebbene nel caso dell’elaborato peritale non possa parlarsi di prova decisiva, lo stesso, unitariamente valutato insieme agli altri elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento, avrebbe comunque potuto condurre a diverse conclusioni argomentative”. In ogni caso, la Corte di appello non risulta aver affrontato il tema prospettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, e deve comunque prendersi atto dell’intervenuta prescrizione del reato in rubrica.

2. Quanto alla ravvisabilita’ dell’ipotesi criminosa sanzionata dall’articolo 476 c.p., comma 2, deve in effetti rilevarsi che nella sentenza del Tribunale la questione non venne concretamente affrontata: solo al momento della determinazione del trattamento sanzionatorio, infatti, il giudice di primo grado segnalo’ che nel caso in esame ci si trovava dinanzi ad un atto (quello, secondo l’assunto dell’accusa, parzialmente soppresso) facente fede sino a querela di falso, senza spiegare i motivi di tale affermazione. Subito dopo, in evidente adesione all’indirizzo interpretativo secondo cui la fattispecie descritta nel capoverso dell’articolo 476 costituisce circostanza aggravante e non titolo autonomo di reato, il Tribunale fisso’ comunque la pena base in anni 1 di reclusione, previo giudizio di equivalenza tra la circostanza de qua e le attenuanti generiche: tant’e’ che, esaminando i motivi di appello, la Corte territoriale risulta avere espressamente escluso che quel giudizio potesse risolversi in termini piu’ favorevoli per l’imputato. Non e’ dunque corretto sostenere, come si legge nel ricorso, che la sanzione irrogata venne ab initio determinata avuto riguardo ai limiti edittali previsti dal comma 1.

Nell’illustrare le ragioni della ricorrenza dell’aggravante, invece, i giudici di appello scrivono che “sebbene non esplicitamente contestata nel capo d’imputazione, la natura fidefaciente dell’atto considerato falso risulta chiaramente indicata in fatto, trattandosi di documentazione medica (tracciato cardiotocografico) per sua natura preordinata alla certificazione di una situazione che assume rilievo giuridico esterno. Si ricorda, infatti, che cio’ che caratterizza l’atto pubblico fidefaciente, anche in virtu’ del disposto di cui all’articolo 2699 cod. civ., e’, oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attivita’ del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, e cioe’ precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice”.

Tali argomentazioni, in vero, appaiono mutuate da una pronuncia di questa Corte – Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, ric. Amoroso, espressamente richiamata dalla Corte partenopea – dove l’atto che si assumeva oggetto materiale del reato era un referto proveniente da un medico ospedaliero: in quel caso si era precisato, in particolare, che la diagnosi riportata nella certificazione aveva natura di fede privilegiata perche’ preordinata ad attestare una situazione non solo caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, ma al contempo tale da assumere anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (ad esempio, al fine di avanzare richieste di indennizzo nei confronti di una compagnia di assicurazione). Gia’ dinanzi a tale puntualizzazione, dunque, non sembra agevole ricavare – dalla sola indicazione in rubrica che il falso riguardava un certificato cardiotocografico – la conclusione di una contestazione “in fatto” dell’aggravante in esame: non vi sarebbe stato alcun dubbio, certamente, ove ci si fosse trovati al cospetto di una cartella clinica alterata o distrutta (v. Cass., Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009, P.), ex se destinata a provare quali prestazioni terapeutiche, con quali modalita’ e con quali cadenze cronologiche, siano state praticate ad un soggetto, mentre gia’ sarebbe stato piu’ arduo ammettere che tale contestazione implicita potesse esservi ove si fosse discusso di una scheda di dimissione ospedaliera (v. Cass., Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. Istituto Citta’ Studi, Baldini e altri).

Ne deriva, secondo i principi affermati dalla stessa sentenza Amoroso, che pure in presenza di un atto da considerare facente fede sino a querela di falso ma le cui caratteristiche, a tal fine, non siano di manifesta evidenza (v. Cass., Sez. 5, n. 38931 del 02/04/2015, Maida, in tema di falsa relata di notifica formata da un ufficiale giudiziario), occorre una compiuta contestazione dell’ipotesi aggravata, sussistendo altrimenti una irrimediabile violazione del diritto di difesa: violazione che si concretizza “nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l’ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex articolo 476 c.p., comma 2, non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), e’ diritto dell’imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica agli stessi attribuita” (Rv 260209).

Nella fattispecie concreta, non vi e’ alcun richiamo al capoverso dell’articolo 476 cod. pen., ne’ si precisa nella narrativa del capo d’imputazione il connotato di presunta fidefacienza del tracciato cardiotocografico, sia pure ricorrendo a formule equipollenti. Ne deriva che il reato ascritto al (OMISSIS), non potendo che essere qualificato ai sensi dell’articolo 476 c.p., comma 1, deve intendersi prescritto alla data del 13/11/2014: cio’ in quanto i fatti risalgono al 31/01/2007 e, ai 7 anni e 6 mesi da computare come termine massimo, vanno aggiunti soltanto 105 giorni quali cause di sospensione, per effetto di due rinvii disposti nel corso del giudizio di merito (dal 27 gennaio al 12 maggio 2011).

3. La pronuncia impugnata deve comunque essere annullata anche agli effetti civili, rendendosi necessario un nuovo esame della regiudicanda in punto di condanna al risarcimento dei danni. La motivazione adottata dai giudici di merito si rivela infatti lacunosa, ove raffrontata alle specifiche doglianze avanzate dalla difesa del (OMISSIS) nei riguardi della decisione di primo grado.

Da un lato, la Corte di appello si limita a dare per scontato che l’imputato, essendo stato il ginecologo responsabile del parto, “aveva un concreto interesse (…) a rendere difficoltoso l’accertamento delle cause delle lesioni da cui era risultato affetto il neonato alla nascita”: affermazione, questa, che non offre compiuta risposta alla censura mossa dai difensori del ricorrente in ordine all’analoga conclusione del Tribunale. Nei motivi di gravame, infatti, era stato sottolineato che lo stato di sofferenza fetale (secondo una tesi difensiva indicata come suffragata dagli accertamenti tecnici sulle cause delle lesioni de quibus) aveva avuto tutt’altra origine, successiva e indipendente rispetto a quel che il tracciato cardiotografico, nella parte ritenuta soppressa, avrebbe potuto rivelare.

In secondo luogo, non vi e’ alcuna disamina, da parte della Corte territoriale, circa il motivo di appello afferente l’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale prima di dare corso alla discussione finale: ordinanza con cui era stata rigettata l’istanza di produzione di una relazione tecnica, curata in occasione dell’incidente probatorio svolto per accertare l’eziologia delle lesioni riportate dal piccolo, e che risultava in contrasto con la gia’ disposta acquisizione di un elaborato da intendersi un antecedente della relazione pretermessa.

4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo; il governo delle spese fra le parti private deve essere rimesso al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata:

– agli effetti penali, senza rinvio, perche’ – esclusa l’aggravante ritenuta – il reato e’ estinto per prescrizione;

– agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per le spese.

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