Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 17 febbraio 2017, n. 7642

Invalido il decreto di applicazione della sorveglianza speciale se la notifica del provvedimento è stata indirizzata solo all’avvocato tramite Pec

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 17 febbraio 2017, n. 7642

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 14/4/2016 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cardia Delia, la quale ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perche’ ritenuto tardivo, il ricorso Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 10 proposto dal difensore di (OMISSIS) avverso il decreto con il quale e’ stata applicata a quest’ultimo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come il provvedimento impugnato fosse stato notificato al difensore di fiducia del prevenuto a mezzo PEC il 23 febbraio 2016 anche ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, risultando conseguentemente intempestivo il ricorso proposto in data 5 marzo 2016.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il prevenuto a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge. Rileva in tal senso il ricorrente come la notifica a mezzo PEC fosse stata formalmente effettuata esclusivamente in favore del difensore, come risulta dalla relativa relata e come rende evidente il fatto che il 26 febbraio 2016 si e’ provveduto ad autonoma notifica a mani proprie del prevenuto del provvedimento oggetto del ricorso dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 3 la decorrenza termine di dieci giorni per proporre l’impugnazione doveva essere calcolata con riferimento alla data di tale ultima notificazione, rispetto alla quale il ricorso si rivela tempestivamente presentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.

2. E’ innanzi tutto necessario ribadire il principio, piu’ volte affermato da questa Corte, per cui la rinnovazione di un atto processuale, ritualmente compiuto, non determina la reviviscenza del termine di decadenza gia’ decorso, ne’ segna un nuovo inizio del termine stesso pendente. Pertanto la notifica non dovuta o erroneamente reiterata della sentenza o di altro provvedimento impugnabile non e’ in grado di modificare la decorrenza stabilita per legge del termine per proporre l’impugnazione (ex multis Sez. 1, n. 7357 del 21 marzo 2000, Faiella, Rv. 21627101; Sez. 6, n. 462/97 del 8 novembre 1996, Randazzo ed altri, Rv. 207731; Sez. 1, n. 26 del 10 gennaio 1994, Persano, Rv. 19696201). Va inoltre evidenziato come nel caso di specie avrebbe potuto legittimamente procedersi, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, alla notifica al prevenuto del provvedimento applicativo della misura presso il difensore, trattandosi di notifica successiva a quella di altro atto avvenuta a mani proprie dello stesso, mentre alcun dubbio puo’ nutrirsi sull’operativita’ della citata disposizione nel procedimento di prevenzione.

3. Oggetto di doglianza e’ peraltro il fatto stesso che la notifica eseguita in favore del difensore a mezzo PEC sia stata realmente effettuata ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis anche nell’interesse del suo assistito.

3.1 Come illustrato in precedenza, il ricorrente nega la circostanza, argomentando da due circostanze: il contenuto della relata di notifica, dalla quale risulta l’annotazione per cui la notifica sarebbe stata effettuata al difensore “in proprio”, nonche’ il fatto che la cancelleria abbia provveduto, contestualmente all’invio della comunicazione mediante PEC, anche a trasmettere al competente comando dei Carabinieri copia del provvedimento da notificare personalmente al (OMISSIS), detenuto agli arresti domiciliari per altra causa (notifica poi effettivamente eseguita il 26 febbraio 2016).

3.2 Quest’ultima evenienza sarebbe di per se’ irrilevante, giacche’ l’eventuale erronea convinzione da parte della cancelleria di dover procedere ad autonoma e distinta notifica in favore del prevenuto e’, per le ragioni gia’ illustrate, ininfluente qualora dovesse ritenersi che la prima notificazione sia stata in ogni caso ritualmente effettuata ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis.

3.3 E’ dunque necessario stabilire se la notifica eseguita in favore del difensore consentisse a quest’ultimo di comprendere che la stessa veniva a lui effettuata anche quale legale domiciliatario del prevenuto. Il che sembra doversi escludere, anche alla luce della struttura dell’atto notificato, dal quale non possono trarsi elementi in grado di superare il significato intrinseco dell’annotazione apposta sulla relata o che in ogni caso consentano di lasciar presumere che la notifica fosse stata effettuata al difensore anche nella sua veste di domiciliatario dell’imputato. Ed in questo senso, allora, dall’effettiva esecuzione di autonoma notifica del medesimo atto a quest’ultimo puo’ semmai ricavarsi ulteriore riprova del significato dell’annotazione contenuta nella relata di cui si e’ detto.

4. Il termine per impugnare il provvedimento di prevenzione ha iniziato a decorrere, pertanto, dalla data della notifica del medesimo all’imputato, in quanto intervenuta per ultima rispetto a quella eseguita nei confronti del difensore. Conseguentemente il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) deve ritenersi sia stato presentato tempestivamente, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, che deve dunque essere annullata senza rinvio, mentre gli atti vanno trasmessi alla Corte d’appello di Milano perche’ proceda al giudizio omesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano

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