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Le doglianze sono infondate, dovendosi condividere i principi espressi da questa Corte secondo cui: “In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell’Ufficio a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione dell’atto, deve escludersi la responsabilita’ del notaio rogante, atteso che del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, limita quest’ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell’ipotesi suddetta, l’imposta va qualificata come complementare”.
Ne consegue che, trattandosi di una imposta complementare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 76, comma 2, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente, in applicazione del principio generale desumibile dall’articolo 2964 c.c., dalla data di registrazione dell’atto, a partire dalla quale l’Ufficio del registro ha la facolta’ di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolativo (v. Cass. n. 3360 del 2017 e Cass. n. 26407 del 2005).
8. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica, sono infondati.
Emerge dagli atti di causa, e non e’ contestato, che con atto di compravendita a rogito del Notaio (OMISSIS), registrato stipulato il 28.10.2008, la societa’ (OMISSIS) S.r.l. acquistava da (OMISSIS) ed (OMISSIS) un intero fabbricato.
A seguito della suddetta compravendita alle parti venditrici veniva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva, con cui si revocavano i benefici fiscali previsti dal Decreto Legge n. 323 del 1996 e Decreto Legge n. 669 del 1996.
Questa Corte, con indirizzo ampiamente condiviso, ha affermato che: “L’acquisto di immobili da venditori non soggetti ad IVA effettuato da una societa’ immobiliare, non puo’ beneficiare, quanto alle imposte di registro, ordinaria e catastale, dell’applicazione dell’aliquota in misura fissa dell’uno per cento, ex articolo 1, comma 5, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di una agevolazione riconosciuta nella sola ipotesi di trasferimenti immobiliari che siano esenti da IVA, e non anche per le operazioni “non imponibili”, tanto piu’ che, in materia di IVA la non imponibilita’ dell’operazione si distingue dall’esenzione dell’imposta, perche’ nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest’ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l’imposta” (Cass. n. 859 del 2014).
L’articolo 1, comma 5, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, introdotto dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, comma 14, conv. nella L. n. 30 del 1997, dispone che va applicata l’aliquota dell’1%” se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e’ esente dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 8 bis, ed e’ effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attivita’ esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”. L’articolo 10, comma 1, n. 8 bis) del decreto IVA nel testo modificato dal Decreto Legge n. 323 del 1996, articolo 10, comma 4, lettera c) conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425, a sua volta dispone che: sono esenti dall’imposta “le cessione di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, comma 1, lettera c) d) ed e), ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.
In ragione della piana lettura delle disposizioni richiamate, l’esenzione puo’ trovare applicazione in quanto si sia in presenza di un’operazione economica che, altrimenti, sarebbe soggetta ad IVA, perche’ resa, per quanto qui interessa, da soggetti passivi del tributo.
Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che gli acquisti operati dalla societa’ contribuente, pacificamente da parte di persone fisiche non soggette ad IVA, possano beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa dell’1%, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, dato che tale beneficio e’ accordato dalla legge solo nel caso di trasferimenti immobiliari che siano esenti dall’IVA, e dato che, in materia di IVA, occorre distinguere la “non imponibilita’” dell’operazione dalla “esenzione dell’imposta”, in quanto nel primo caso manca del tutto il presupposto impositivo, mentre nel secondo caso tale presupposto esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l’imposta (Cass. n. 5835 del 2011).
9. Il sesto motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della totale carenza di autosufficienza, tale da non consentire neppure di valutare la novita’ (o meno) delle questioni prospettate e quindi la relativa ammissibilita’.
10. Il ricorso e’ conclusivamente rigettato. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimita’ sulle questioni trattate con riferimento all’epoca dell’introduzione della lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese di lite
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