Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 29 gennaio 2016, n. 1685

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22973/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2008 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (n. 41/6/08 dep. 14.7.08), che, in relazione a impugnazione di cartella di pagamento emessa (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, ai fini dell’Irpef anno 2001) nei confronti della (OMISSIS) srl per ritenute d’imposta dichiarate e non versate, condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittima la cartella per carenza di motivazione, pur ritenendo non necessaria la comunicazione di irregolarita’), ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

L’intimata non si e’ costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce nullita’ della sentenza per vizio di ultrapetizione (ex articolo 112 codice procedura civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 4), per avere la CTR dichiarato la nullita’ della cartella di pagamento impugnata per carenza di motivazione a fronte dell’unica doglianza dedotta dalla ricorrente, relativa alla nullita’ della cartella per omessa comunicazione di irregolarita’ (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis).

2. Il motivo e’ fondato.

Come si evince dagli atti di causa, l’unico motivo di doglianza dedotto dalla societa’ contribuente nei gradi di merito concerneva la nullita’ della cartella per il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarita’.

Sul presupposto che la finalita’ della suddetta comunicazione e’ quella di chiarire le richieste del Fisco – contenute nell’atto tributario – e consentire al contribuente di giustificare il proprio comportamento, la CTR ha motivato la conferma della sentenza di accoglimento della Commissione di primo grado, ritenendo inclusa nella eccepita mancanza di comunicazione preventiva la doglianza sulla carenza di motivazione, non essendo stato messo il contribuente in condizione di verificare la correttezza dell’operato dell’Ufficio in assenza di elementi descrittivi idonei a giustificare le ragioni della ripresa fiscale. Ha in particolare affermato che il mancato invio della comunicazione costituisce “elemento ulteriore ai fini dell’annullamento della cartella, la cui carenza di motivazione appare indubitabile”.

La CTR ha cosi’ effettuato una diversa qualificazione della fattispecie, invece che limitarsi – come avrebbe dovuto – a verificare la legittimita’ dell’operato dell’Ufficio con riferimento alla doglianza dedotta dalla contribuente.

Ricorre pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, com’e’ ampiamente noto, nel contenzioso tributario i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 5929 del 2010; n. 2531 del 2002; n. 8387 del 1996). Il che e’ sufficiente per la cassazione della denunciata sentenza, che in ordine alla impugnazione della societa’ contribuente si sarebbe dovuta limitare ad escludere l’obbligo da parte dell’Ufficio di comunicazione prima dell’invio della cartella di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, obbligatorio solo ove si riscontrino errori nella compilazione della dichiarazione (cfr., Cass. n. 3154 del 17/02/2015; n. 17396 del 23/07/2010), non presenti nel caso in esame, nel quale non residuavano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate dalla stessa societa’ contribuente e non versate.

3. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione sotto il profilo dell’apparenza (e nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 4), per avere la CTR affermato la mancanza di prova in ordine all’invio della comunicazione preventiva di irregolarita’, senza considerare la certificazione dell’anagrafe tributaria prodotta dall’Ufficio, che indicava il numero della raccomandata con la quale era stata spedita la suddetta comunicazione.

4. Col terzo motivo si deduce insufficiente motivazione ex articolo 360 codice procedura civile, n. 5, per non avere la CTR motivato in ordine alla mancata prova dell’invio della comunicazione, nonostante la produzione in giudizio della interrogazione all’anagrafe tributaria.

5. Col quarto motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, comma 3, in relazione all’arti. 360 codice procedura civile, n. 3), per avere la CTR confermato la decisione della CTP, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per imposte dichiarate e non versate, a causa del mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarita’.

6. Col quinto motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 36 bis, ex articolo 360 codice procedura civile, n. 3) sotto altro profilo, relativo alla mancanza di sanzione in ordine al mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarita’, che pertanto esclude la nullita’ della cartella di pagamento emessa in assenza di tale preventiva comunicazione.

7. I suindicati motivi sono inammissibili, poiche’ non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto il mancato invio (in quanto non provato) della comunicazione preventiva d’irregolarita’ elemento ulteriore ai fini dell’annullamento della cartella “la cui carenza di motivazione con possibilita’ di piena contestazione appare indubitabile”, riportando pertanto le doglianze della contribuente nell’alveo della “carenza di informazioni e, quindi, di motivazione dell’accertamento/cartella dell’Ente impositore”, con conseguente impossibilita’ di controllo delle contestazioni.

8. In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo e dichiarati inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito (ex articolo 384 codice procedura civile, comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

9. Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo e la peculiarita’ della vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della societa’ contribuente. Spese compensate.

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