banca

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 gennaio 2016, n. 1754

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20877-2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f./p.i. (OMISSIS)), nella qualita’ di successore a titolo universale della (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., nella qualita’ di successore universale della (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS), nella qualita’ di Agenti Generali per (OMISSIS) della S.p.a. (OMISSIS) (ex (OMISSIS)) e della S.p.a. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1052/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali (OMISSIS) +1, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale adesivo (OMISSIS), accoglimento del ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole, in sede penale, di avere emesso delle polizze su modelli di pertinenza dell’ (OMISSIS) non portate a conoscenza della Compagnia – di cui era subagente degli agenti generali (OMISSIS) e (OMISSIS) – ma consegnate in copia a (OMISSIS) e (OMISSIS), riscuotendo i premi da costoro per mezzo di assegni non trasferibili intestati all’ (OMISSIS) e poi versati sul proprio conto o su quello della madre.

I (OMISSIS) hanno agito per i danni e, ferma la responsabilita’ del (OMISSIS), condannato gia’ in primo grado e non impugnante, nonche’ quella degli agenti generali (OMISSIS) e (OMISSIS) – il cui appello e’ stato ritenuto inammissibile perche’ generico quanto alla responsabilita’ ex articolo 2049 c.c. – la controversia di cui al ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Palermo (depositata il 5.8.2008) concerne esclusivamente la responsabilita’ della (OMISSIS) e del (OMISSIS), nei cui confronti gli agenti generali dell’ (OMISSIS) hanno proposto domanda di garanzia per la negoziazione dei titoli non trasferibili.

Tale domanda e’ stata accolta dalla corte di merito, in riforma della decisione di primo grado che l’aveva esclusa in quanto gli assegni recavano la specificazione della qualita’ del (OMISSIS) come “agente (OMISSIS)”.

Per converso, la responsabilita’ della societa’ assicuratrice e’ stata esclusa dalla Corte di appello e contro tale statuizione non e’ proposta impugnazione.

Contro la sentenza di appello, invece, il (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) ha proposto ricorso principale affidato a sei motivi, di cui cinque conclusi da quesiti.

Resistono con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., la quale aderisce al primo motivo del ricorso principale, (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono ricorso incidentale affidato a un motivo (con il quale lamentano la mancata attribuzione degli interessi), nonche’ la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS), le quali ultime eccepiscono l’inammissibilita’ del ricorso principale per violazione dell’articolo 366 bis c.p.c..

La banca ricorrente, la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. ” (OMISSIS)” (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) hanno depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43) e formula, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – il seguente quesito: “se la responsabilita’ della banca negoziatrice di assegni non trasferibili, che provveda al loro pagamento in violazione delle specifiche regole poste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, abbia natura contrattuale ed, in caso affermativo, escludere che detta responsabilita’ possa essere invocata da soggetti estranei al rapporto cartolare”.

Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 bis c.p.c., posto che il quesito e’ posto in modo assolutamente generico e senza alcun riferimento alla fattispecie concreta. Si’ che la risposta al quesito medesimo (nel senso della natura di responsabilita’ da “contatto”: Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007) non avrebbe diretta incidenza sulla soluzione del caso concreto. D’altra parte, il motivo e’ infondato nella parte in cui la ricorrente vorrebbe far derivare dalla natura della responsabilita’ l’estraneita’ alla circolazione dei titoli dei chiamanti in garanzia, agenti di assicurazione che, se gli assegni non fossero stati pagati a soggetto non legittimato bensi’ fossero stati a loro consegnati per l’incasso attraverso la societa’ assicuratrice, non avrebbero subito le conseguenze dell’azione degli assicurati. Dunque, solo la motivazione della sentenza impugnata dovrebbe essere corretta nel senso che, con giurisprudenza ormai consolidata, si e’ ritenuto che la responsabilita’ della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si’ che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita’ alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza da Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007).

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43 (l.a.) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Deduce che, se, invero, gli assegni recavano, accanto all’indicazione della dicitura ” (OMISSIS)”, anche il timbro “agente (OMISSIS)”, cio’ sta a significare, inequivocabilmente, la volonta’ dei traenti di indicare, quale beneficiario, proprio il sub-agente. Il che esclude, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale, l’obbligo della banca girataria per l’incasso di verificare i poteri rappresentativi del (OMISSIS), atteso che quest’ultimo era stato indicato, dai traenti, quale beneficiario degli assegni.

Peraltro – aggiunge – in un precedente passaggio della motivazione, e’ la stessa Corte di Appello di Palermo ad indicare la “qualita’ incontestata e pacifica” del (OMISSIS) quale sub-agente della Compagnia assicuratrice. Ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. formula il seguente quesito: “si indica nella circostanza che gli assegni, tratti dai signori (OMISSIS), recavano nella indicazione del beneficiario, accanto alla dicitura ” (OMISSIS)”, anche quella “Agente (OMISSIS)” e, quindi, la volonta’ dei traenti di emettere gli assegni in favore di quest’ultimo, la cui qualita’ di sub-agente risulta incontestata e pacifica, il fatto controverso che rende la motivazione della sentenza omessa o, comunque, contraddittoria e che, ove fosse stata presa in considerazione, avrebbe certamente potuto condurre all’accertamento della correttezza del comportamento dell’odierna ricorrente nella negoziazione dei titoli, escludendone la responsabilita’”.

La censura e’ inammissibile perche’ la sentenza impugnata ha preso espressamente in considerazione la circostanza che si assume non valutata, evidenziando che la mera apposizione della dicitura “Agente (OMISSIS)” non legittimava la banca a consentire il versamento degli assegni sul conto personale del (OMISSIS), senza avere prima acquisito informalmente informazioni presso la societa’ assicuratrice circa i poteri di incasso del predetto (OMISSIS) attraverso conti non intestati alla societa’ (OMISSIS) ovvero degli agenti generali (OMISSIS) e (OMISSIS), in nome dei quali il (OMISSIS) riscuoteva i premi (sent. Impugnata pagg. 26 e 20-21) e i quali hanno direttamente patito il danno derivante dall’irregolare incasso degli assegni (pag. 22 sent.). D’altra parte, risulta dalla sentenza impugnata che “un solo” assegno recava l’alterazione consistente nell’aggiunta del timbro del beneficiario “agente (OMISSIS)”. Assegno (di lire 37.000.000) per la cui negoziazione e’ stata ritenuta responsabile anche la Banca trattaria (OMISSIS) (v. infra p. 2.3).

Tale ratio decidendi non e’ stata attinta da specifica impugnazione.

D’altronde, va ricordato che l’articolo 43, comma 2, legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (articolo 1189 cod. civ.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non e’ liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, e cio’ a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege” (Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014).

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”. Formula alla luce dell’articolo 366 bis cod. proc. civ. il seguente quesito: “se incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che, ove il convenuto principale, chiamato in giudizio dal danneggiato, abbia esteso il contraddittorio nei confronti di altri soggetti, nel dichiarare la responsabilita’ solidale di questi ultimi, ne abbia anche graduato la gravita’ delle rispettive colpe e l’entita’ delle conseguenze, pure in assenza di una esplicita proposizione, da parte di costoro, delle azioni di regresso relative alle rispettive posizioni”.

Il motivo e’ inammissibile perche’ nessuna graduazione di responsabilita’ tra coobbligati in solido e’ stata affermata dalla corte di merito la quale, invece, ha espressamente “limitato” la responsabilita’ della (OMISSIS) al pagamento dell’assegno alterato di lire 37.000.000, peraltro in via solidale con la banca ricorrente, escludendo, invece, la sua responsabilita’ per la negoziazione degli assegni non alterati ma pagati a soggetto diverso da quello legittimato (pagg. 48-49 sent.). Si’ che la censura e’ aspecifica rispetto alle ragioni poste a base della decisione oltre ad essere contraddittoria rispetto al motivo di ricorso seguente.

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (articolo 43 l.a., articoli 2055 e 1227 c.c.) nonche’ vizio di motivazione e formula la seguente sintesi: “si indica nella mancata considerazione della negligente condotta della (OMISSIS) che, nella verifica in stanza di compensazione, ha omesso ogni controllo sugli assegni negoziati dal (OMISSIS) presso la (OMISSIS), il fatto controverso in relazione al quale la motivazione, in ordine alla statuizione sulla attribuzione della esclusiva responsabilita’ all’odierna ricorrente, e’ del tutto omessa o, comunque, contraddittoria; e, comunque, la richiamata considerazione del comportamento negligente della (OMISSIS), nella causazione del danno, integra la insufficiente motivazione, inidonea a giustificare la decisione impugnata in ordine all’accertamento della responsabilita’ esclusiva dell’odierna ricorrente”. Deduce che e’ noto che, nell’ambito dei rapporti, per cosi’ dire interni, tra le banche corresponsabili in solido, il giudice debba emettere un giudizio idoneo a determinare la misura della gravita’ della rispettiva colpa e dell’entita’ delle conseguenze derivatene (Cass., sez. 1, 28 luglio 2000, n. 9902) ovvero verificare se la condotta negligente della banca trattarla integri il fatto colposo del creditore, ai sensi dell’articolo 1227 cod. civ. (Cass., sez. 1, 20 settembre 2000, n. 12425). Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto congruamente motivare alla luce delle condotte rispettivamente tenute dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), la misura dei rispettivi profili di responsabilita’ e graduare l’entita’ delle conseguenze risarcitorie che ne sono derivate; il che ha del tutto omesso di fare. Il motivo – inammissibile nella parte in cui non e’ concluso da un distinto quesito di diritto e dalla prescritta sintesi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 2009) – e’ infondato, posto che la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale in tema di responsabilita’ della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, comma 2, che regola tale tipologia di titolo, nell’attribuire la responsabilita’ a colui che paga a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, si riferisce sia alla banca girataria che alla banca trattarla, essendo quest’ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione, quando cio’ sia verificabile con la diligenza media (Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 18/03/2010). Talche’, alla luce di tale principio, solo in relazione all’assegno recante alterazioni e’ stata correttamente ritenuta la responsabilita’ solidale della banca trattarla, non essendo questa in grado di desumere dal mero esame esteriore dei titoli che essi erano stati in realta’ posti all’incasso da persona diversa da quella figurante come legittimo prenditore (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007, in motivazione).

2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deduce che la chiamata nel presente giudizio della (OMISSIS) ha avuto luogo ad istanza dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno esercitato azione di rivalsa nei confronti della stessa (e della (OMISSIS)) “in relazione alla irregolare negoziazione degli assegni pagati ad un soggetto privo di poteri rappresentativi che li aveva versati sui propri conti personali” (cosi’, nell’ambito dello “svolgimento del processo, la sentenza impugnata, pag. 2). Mentre le domande avanzate dagli attori, signori (OMISSIS), nei confronti dei medesimi (OMISSIS) e (OMISSIS), quali Agenti generali nonche’ di (OMISSIS), sub-agente, e dell’ (OMISSIS), avevano ad oggetto le irregolarita’ nella gestione delle polizze sottoscritte dagli originari attori.

Da cio’ discenderebbe che l’unica domanda, proposta nel presente giudizio nei confronti della (OMISSIS) (e della (OMISSIS)) e’ quella di garanzia avanzata dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alle vicende della negoziazione degli assegni e, pertanto, l’unica domanda sulla quale il giudice adito avrebbe potuto, legittimamente, pronunciarsi. Sennonche’, la Corte territoriale, dopo avere respinto – in parziale riforma della sentenza di primo grado – le domande proposte dai signori (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) (successivamente (OMISSIS) e (OMISSIS)), ha condannato “il (OMISSIS) e la (OMISSIS) in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), al risarcimento del danno in favore dei (OMISSIS) nella misura indicata dal primo giudice …..”, provvedendo quindi ad accogliere la domanda di rivalsa di (OMISSIS) e (OMISSIS) nei riguardi degli Istituti di Credito.

La sentenza impugnata, nella parte in cui non si sia limitata a pronunciarsi sulla domanda di garanzia (impropria) avanzata da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei riguardi della (OMISSIS) e (OMISSIS), ma abbia condannato questi ultimi al pagamento del risarcimento dei danni in favore dei signori (OMISSIS), che giammai avevano proposto tale domanda nei riguardi degli Istituti di credito, e’ incorsa in un macroscopico vizio di ultrapetizione.

Ai sensi dell’articolo 366 bis cod. proc. civ., formula il seguente quesito di diritto:

“se, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni proposto nei confronti di piu’ convenuti sul presupposto della loro responsabilita’ solidale e nel quale uno degli originari convenuti abbia azionato domanda di rivalsa nei riguardi di un terzo, all’uopo evocato in causa, incorra nel vizio di ultrapetizione la sentenza che, in assenza di una espressa domanda da parte dell’attore originario, provveda egualmente a pronunciare condanna risarcitoria in favore di quest’ultimo ed in danno del terzo chiamato”.

Il motivo e’ fondato, sebbene per ragioni che prescindono dalla natura – propria o impropria – della domanda di garanzia, sulla quale hanno insistito le parti, anche nelle memorie.

Infatti, e’ dirimente la circostanza che la domanda nei confronti delle banche e’ stata respinta dal tribunale e solo in appello e’ stata accolta. Si’ che l’eventuale estensione della domanda non avrebbe potuto prescindere da una espressa riproposizione in appello (con appello incidentale ovvero ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.).

Riproposizione che neppure i controricorrenti affermano essersi verificata.

Talche’, la sentenza impugnata, in accoglimento del quinto motivo, deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., limitatamente alla condanna della banca ricorrente in favore anche dei (OMISSIS).

2.6.- Con il sesto motivo la ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata per quanto riguarda il regolamento delle spese, erroneamente poste – seppure in ragione della meta’ – in capo alla ricorrente medesima, anche quelle di primo grado, laddove il rigetto del gravame proposto dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) ne avrebbe comportato la condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 bis c.p.c. perche’ privo di quesito di diritto e anche della specificazione del tipo di vizio denunciato.

3.- Anche il ricorso incidentale proposto dalla banca (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’articolo 366 bis c.p.c., non essendo conclusi i motivi da quesiti o sintesi come prescritto, a pena di inammissibilita’, da tale ultima norma.

4.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano la nullita’ della sentenza ex articolo 112 c.p.c. per avere omesso la corte di merito di pronunciare sulla loro domanda di attribuzione degli interessi moratori sulla somma corrisposta ai (OMISSIS) in forza della sentenza di primo grado. Il motivo e’ fondato perche’ la sentenza impugnata ha indebitamente limitato l’accoglimento della domanda dei predetti ricorrenti alla sorte capitale, nonostante i predetti avessero gia’ erogato la somma di euro 203.174,68, liquidata a titolo di danno in favore degli attori in data 2.3.2004. Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte puo’ decidere nel merito sulla domanda, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., attribuendo gli interessi legali sulla predetta somma con la decorrenza innanzi indicata.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – in considerazione dell’esito complessivo della controversia, vanno poste a carico delle banche ricorrenti mentre, nei soli rapporti banche- (OMISSIS), possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal (OMISSIS) s.p.a.; rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale e dichiara inammissibile il sesto; accoglie il quinto motivo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in parte qua; accoglie il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna ” (OMISSIS)” e la (OMISSIS), in solido, a pagare ai predetti ricorrenti incidentali gli interessi legali dal 2.3.2004 al saldo sulla somma di euro 203.174,68.

Dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti banche – (OMISSIS) e condanna ” (OMISSIS)” e la (OMISSIS), in solido, al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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