Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 26 novembre 2014, n. 25116
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi accettanti con beneficio d’inventario di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro p.t.;
– intimato –
e
(OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) spa, in persona del legale rappresentate p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6/5/2008 della Commissione Tributaria regionale del Veneto, depositata il 17/03/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2014 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;
Uditi l’Avv.to (OMISSIS), per parte ricorrente, e l’Avvocato dello Stato, (OMISSIS), per parte controricorrente;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare, i giudici d’appello – premettendo di essere competenti a vagliare in via incidentale la sussistenza del beneficio di escussione in capo agli appellanti e che la decadenza di questi ultimi, per mancata redazione dell’inventario nel termine di legge, era stata gia’ eccepita dall’Ufficio sin dalla costituzione in giudizio (“pag. 3 righi 5 e 6”), con conseguente non necessita’ per lo stesso, vittorioso in primo grado, di proporre appello incidentale – hanno sostenuto che i contribuenti erano decaduti, avendo accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario il 14 gennaio 2003 ed eretto l’inventario soltanto nel settembre 2003, non potendo neppure ritenersi che il giudice civile, su loro, tardiva, richiesta, del luglio 2003, di autorizzazione per l’erezione dell’inventario, avesse prorogato il termine di presentazione, “perche’ nessun provvedimento in tal senso e’ stato assunto dal giudice”.
La sola intimata Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano anche la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 769 e 768 c.p.c., articoli 487 e 505 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto di potere disapplicare il decreto del Tribunale civile, assunto ex articolo 769 c.c., che autorizzava gli eredi accettanti alla erezione di inventario e concedeva implicitamente una proroga all’incombente dell’inventario.
2. La prima censura e’ infondata.
2.1. Questa Corte a Sezioni Unite ha gia’ affermato (Cass. 467/2000) che “il giudice tributario ha il potere di risolvere – senza efficacia di giudicato questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull’oggetto del giudizio, ma non quello di decidere tali questioni, con efficacia di giudicato, su espressa domanda di parte, in applicazione dell’articolo 34 c.p.c.. Pertanto, il riconoscimento al giudice tributario del potere di decisione su questioni pregiudiziali, attribuite alla competenza del giudice civile, non priva la parte privata della possibilita’ di ottenere, sulle stesse questioni, una decisione del giudice civile con efficacia di giudicato” (in particolare, in detto giudizio, la domanda aveva ad oggetto l’accertamento della qualita’ di eredi beneficiati e si e’ affermato che le Commissioni tributarie hanno il potere di decidere sull’esistenza di tale qualita’ o sull’avvenuto compimento o non compimento, da parte degli eredi, di atti che comportavano l’acquisto puro e semplice dell’eredita’).
Anche in altra decisione (Cass. 7792/2005), questa Corte ha espressamente chiarito che “la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'”an” che il “quantum” della pretesa tributaria, comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualita’, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e l’erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d’inventario, adducendo la propria responsabilita’ per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti (“ex” articolo 490 c.c., comma 2, n. 2), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell’intera imposta, e non in quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se cosi’ non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilita’ dell’erede accettante con beneficio di inventario per il debito d’imposta imputabile al “de cuius”, sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitivita’ dell’avviso di liquidazione”.
In sostanza, i giudici tributari, in sede di impugnazione dell’iscrizione a ruolo di un debito fiscale ereditario, erano competenti a vagliare, sia pure incidenter tantum, la sussistenza o meno della qualita’ dei contribuenti, obbligati passivi, di eredi accettanti con beneficio d’inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d’imposta.
2.2. Inoltre, non spettava all’Amministrazione finanziaria dimostrare la decadenza degli eredi dall’accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell’inventario nel termine di legge, quanto agli stessi ricorrenti dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualita’ di eredi accettanti con beneficio d’inventario, comportando l’omessa redazione dell’inventario un omesso acquisto della suddetta qualita’ di erede e non una causa di decadenza (cfr. Cass. 11030/2003: “Il creditore che, agendo contro l’erede accettante con beneficio d’inventario, intenda farne valere la responsabilita’ ultra vires per il mancato compimento dell’inventario stesso nei termini previsti dagli articoli 485 e 487 c.c., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l’erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza de qua, rappresentando la tempestiva formazione dell’inventario un elemento costitutivo del relato beneficio”).
Infatti, l’articolo 484 c.c., nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sona elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, cosicche’, se, da un lato, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualita’ di erede, da parte del chiamato, che subentra percio’ in “universum ius defuncti”, compresi debiti del “de cuius”, d’altra canto essa non incide sulla limitazione della responsabilita’ “intra vires” che e’ condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante e’ considerato erede puro e semplice (articoli 485, 487 e 480 c.c.) non perche’ abbia perduto “ex post” il beneficio ma per non averlo mai conseguito (cfr. Cass. 16739/2005).
Le norme che impongono il compimento dell’inventario in determinati termini non ricollegano mai all’inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante “puro e semplice”, mentre la decadenza e’ chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario.
3. Anche il terzo motivo (strettamente correlato al primo) e’ infondato.
Il decreto con il quale il competente giudice ordinario ordina la formazione dell’inventario, designando a tal fine un cancelliere o un notaio, ai sensi dell’articolo 769 c.p.c., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all’esito di un procedimento di cui e’ parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilita’ del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell’articolo 763 c.p.c.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacita’ a succedere del soggetto richiedente, sono, riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorieta’ e inidonei a passare in giudicato, con la: conseguenza che non sono stati ritenuti impugnabili col, ricorso straordinario per cassazione al sensi dell’articolo 111 Cost. (Cass. 922/2010 e 10446/2012).
Tale decreto pertanto non era, nella specie, ostativo all’accertamento, sia pure incidentale, della qualita’ di erede accettante come beneficio d’inventario da parte del giudice tributario.
Come correttamente affermato dai giudici della C.T.R., peraltro, non risulta che, con il decreto adottato ex articolo 769 c.c., sia stata altresi’ concessa una proroga al compimento, dell’inventario, ai sensi degli articoli 487 e 485 c.c., potendo questa essere accordata solo una volta, in presenza di fatti giustificativi, allorche’ l’inventario sia stato cominciato e non completato nel termine di legge (nella specie, trattandosi, come si evince dallo stesso ricorso, di eredi che non si trovavano nel possesso dei beni ereditari, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario).
4. Del pari e’ infondato il secondo motivo, in quanto, come correttamente ritenuto dai giudici della C.T.R., il perfezionamento o meno della fattispecie di accettazione di eredita’ beneficiata (ovvero, in difetto, la qualita’ di eredi “puri e semplici” dei ricorrenti) costituiva l’oggetto del contendere sin dal primo grado del giudizio, avendo l’Amministrazione Finanziaria comunque contestato il mancato compimento dell’incombente relativo alla redazione dell’inventario, cosicche’ non vi era stata una domanda nuova, proposta in appello dall’Ufficio, di una pronuncia di decadenza dei ricorrenti.
Peraltro, essendo comunque l’Agenzia delle Entrate vittoriosa in primo grado, stante il rigetto del ricorso dei contribuenti, la stessa non aveva necessita’ di proporre appello incidentale sulla questione, avendo soltanto l’onere di riproporre le eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse) (Cass. 14925/2011 e Cass. 15641/2004).
5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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