Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 marzo 2017, n. 7258

Il contribuente accertato, anche in base a presunzioni supersemplici, a seguito all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, può sempre contrastare la pretesa fornendo qualsiasi tipo di prova contraria in grado di confutare l’ipotizzata natura reddituale dell’elemento considerato ai fini accertativi dall’Amministrazione in quanto la norma non individua in alcun modo la tipologia di prova contraria da fornire

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 22 marzo 2017, n. 7258

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 163-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 393/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di FOGGIA, depositata il 03/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2016 dal Consigliere Dott. FILIPPINI STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 393 del 5.10.2010 la Commissione Tributaria Regionale di Bari – sez. dist. di Foggia – rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze dei registri immobiliari, dai quali risultava l’acquisto di due immobili per un valore di oltre 557.000 Euro, e in assenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, accertava per gli anni 1999 e 2000 circa Euro 100.000 di redditi per ogni anno alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4 e 5.

1.1. Confermavano i giudici di appello la statuizione di primo grado secondo la quale la contribuente aveva offerto la dimostrazione che gli acquisti erano stati effettuati con denaro proveniente da una rimessa effettuata dal coniuge e che, in assenza di ulteriori indizi, poteva ritenersi che le somme predette non fossero il risultato di redditi non dichiarati.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate prospettando tre motivi, ai quali l’intimata replica con controricorso e ricorso incidentale sulle spese di lite, compensate con motivazione che si dice generica e insufficiente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo l’Amministrazione ricorrente formulato espresso motivo di gravame, sul quale il giudice di appello non si e’ pronunciato, per non aver tenuto conto del profilo che denunziava l’errore di non avere valutato la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e, pertanto, che la fattispecie era riconducibile al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41 e non all’articolo 38 comma 4, (che richiede la sussistenza degli “ulteriori indici” di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 1992); invece, nel caso di specie, di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, e’ possibile procedere ad accertamento sulla sola base dell’incremento patrimoniale del contribuente; ipotesi differente da quella di accertamento derivante da elementi o indici presuntivi, che invece pare essere stata presa a riferimento dai giudici del merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 38 e 41, rilevando che i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla contribuente in base al semplice rilievo del percepimento, da parte della stessa, di somme bonificate da un terzo (indicato essere -allora- il futuro marito), aspetto che, invece, non dimostra il carattere veramente liberale di tale operazione di accredito.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, con nullita’ della sentenza e/o del procedimento, nonche’ omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il collegio di appello motivato in maniera carente il proprio convincimento, non esplicitando i motivi per i quali il bonifico di causa doveva costituire liberalita’.

La contribuente si oppone con controricorso e ricorso incidentale sulle spese di lite, compensate con motivazione che si dice generica e insufficiente.

4. I ricorsi sono infondati.

4.1. E’ infondata la deduzione secondo la quale il collegio di secondo grado non ha tenuto conto del motivo relativo alla applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 41 per non avere la contribuente presentato la dichiarazione dei redditi. Infatti, il giudice di merito ha valutato come legittima qualificazione giuridica il rinvio all’articolo 41 in corso di giudizio. Tuttavia, ha ritenuto raggiunta la prova della provenienza non reddituale delle somme.

4.2. Il secondo e terzo motivo possono valutarsi congiuntamente.

Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimita’, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa (Sez. 5, n. 19174 del 15/12/2003, Rv. 568917 – 01).

Se dunque puo’ ritenersi evidente che l’accertamento effettuato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 41, (con il ricorso, da parte dell’ufficio finanziario, a presunzioni anche “supersemplici”) comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il problema posto all’attenzione di questa Corte risiede nello stabilire quali requisiti debba avere la prova contraria, posta a carico del contribuente, rispetto alla assenza di redditi imponibili, e cioe’ al fatto che la disponibilita’ patrimoniale non dipende da redditi prodotti nell’anno o dipende da redditi esenti da imposte o in ordine ai quali sia gia’ stata effettuata la ritenuta alla fonte.

Ad avviso del Collegio, al fine di valutare l’idoneita’ della dimostrazione in parola, occorre partire dal presupposto che la legge non tipizza la prova in parola e questa dunque puo’ essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell’elemento preso in considerazione dal Fisco in sede di accertamento.

Nel caso di specie i giudici di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, hanno ritenuto che la contribuente, attraverso la produzione della documentazione bancaria, ha dimostrato di aver proceduto agli acquisti immobiliari di causa grazie al denaro derivante da una rimessa derivante dal futuro marito; cio’ sulla base di documentazione bancaria dalla quale si evinceva l’accredito a titolo di regalia (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) in quanto specificava che il motivo dell’introito era un “acquisto immobile” e la causale era costituita da “sussidi e regalie”. In considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, detta documentazione forniva anche indicazione sulle date dei movimenti, dai quali si poteva apprezzare la sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto. Ne’ la questione della eventuale nullita’ sotto il profilo civilistico della donazione fatta con forme diverse da quella previste dalla legge elide la prova del fatto storico che le somme hanno una provenienza non reddituale; peraltro, la liberalita’ in questione ben puo’ essere valutata come donazione indiretta, prevista e regolata dall’articolo 809 c.c..

Alla luce di tali considerazioni puo’ dunque ritenersi che l’affermazione fatta dai giudici pugliesi nella sentenza impugnata sia sufficiente, pur nella sua concisione, ad esplicitare il percorso logico – deduttivo da quelli seguito ed il convincimento dai medesimi formatosi all’esito dell’esame degli elementi probatori emergenti ex actis e costituiti dalla documentazione bancaria prodotta dalla contribuente.

Peraltro, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di insufficienza della motivazione sussiste soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga che sono stati del tutto tralasciati elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico posto alla base della decisione; il vizio non sussiste, invece, quando vi sia mera difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuibili agli elementi delibati (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 24148 del 2013).

4.2.1. Tanto premesso, il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione circa la ritenuta natura liberale del bonifico, risulta inammissibile sul base del rigetto del motivo relativo alla dimostrazione della natura extra reddituale della provvista di causa.

5. In relazione al ricorso incidentale proposto dalla resistente rispetto alle spese di lite, osserva il Collegio che nel processo tributario, in virtu’ del rinvio contenuto nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 si applica l’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 1, lettera a), sicche’ la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”. Nel caso di specie, il giudice di appello ha respinto il motivo di gravame con il richiamo alla particolarita’ della fattispecie oggetto di giudizio, facendo evidente seppur implicito riferimento anche alle incertezze giurisprudenziali in merito alle numerose questioni di diritto coinvolte nella decisione. Il motivo e’ dunque infondato.

6. In estrema sintesi, i ricorsi vanno rigettati e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000,00 Euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre accessori come per legge

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