L’esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo. Diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l’esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l’estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente.
Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 11 novembre 2016, n. 23046
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15138-2011 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento e deposita in udienza n. 1 cartolina A/R;
udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto e in subordine l’inammissibilita’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine il rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli l’8 maggio 2007 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 2.039,28 a titolo d’imposta di registro afferente un contratto di trasferimento di immobili stipulato nell’anno (OMISSIS). Sosteneva il ricorrente che la pretesa erariale era prescritta e che non aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale asseritamente notificatagli nell’anno 2000. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che la cartella di pagamento risultava notificata in data 28 giugno 2002 dato che (OMISSIS) s.p.a., costituitasi in giudizio, aveva dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, la validita’ della notifica avvenuta mediante spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente sottoscritta dal destinatario. Ne conseguiva che l’appello doveva essere rigettato in quanto l’avviso di intimazione di pagamento poteva essere impugnato solo per vizi propri che non erano stati sollevati dal contribuente, il quale non aveva impugnato nei termini la cartella di pagamento.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a sei motivi. L’agenzia delle entrate si e’ costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1. (OMISSIS) S.p.A. non si e’ costituita in giudizio.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2934 e 2946 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 76, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19 e articolo 2937 c.c.. Sostiene il ricorrente che ha errato la CTR per non aver considerato che la pretesa dell’ufficio era ampiamente prescritta, essendo decorsi oltre 20 anni dalla stipula del contratto di compravendita cui ineriva il tributo evaso.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, articolo 8, comma 3. Sostiene il ricorrente che l’articolo 8, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente prevede che le norme tributarie non possono stabilire ne’ prorogare il termine di prescrizione oltre quelli ordinari stabiliti dal codice civile. Conseguentemente il consentire il recupero del credito prescritto a causa del comportamento inerte del contribuente, il quale non aveva impugnato tempestivamente la cartella di pagamento, concretava la violazione della norma teste’ citata.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2697 e 2719 c.c. e articolo 140 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la cartella di pagamento non era mai stata prodotta in giudizio in originale o in copia di talche’ neppure vi era prova dell’esistenza stessa della cartella di pagamento, essendosi limitata l’amministrazione a depositare in giudizio copie fotostatiche del presunto avviso di notifica, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., di una cartella sconosciuta. Peraltro il documento era stato tempestivamente disconosciuto, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., trattandosi di mera copia fotostatica. Ne conseguiva che la sentenza impugnata era stata emessa in violazione del principio dell’onere della prova che incombeva sull’amministrazione.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, articoli 7 e 17. Cio’ in quanto l’Ufficio non aveva allegato all’intimazione di pagamento la copia della cartella unitamente alla documentazione attestante la sua notificazione, e cio’ in spregio all’articolo 7, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente – applicabile, ai sensi dell’articolo 17, anche agli atti dell’esecuzione – che prevede che, allorche’ la motivazione di un atto faccia riferimento ad altro atto dell’amministrazione, quest’ultimo debba essere necessariamente allegato.
7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 140 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che l’Ufficio aveva prodotto in giudizio le copie fotostatiche disconosciute della relata di notifica della cartella esattoriale, dell’avviso di ricevimento e della busta recante il numero dell’avviso di ricevimento con la dicitura “compiuta giacenza – al mittente”. A fronte di tale documentazione la CTR aveva ritenuto la regolarita’ della notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. benche’ mancasse la prova dell’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e del contenuto della raccomandata.
8. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’esistenza, alla validita’ della notifica della cartella di pagamento e al contenuto della stessa. Sostiene il ricorrente che l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio da (OMISSIS) s.p.a. mancava della data e firma per esteso del ricevente, della firma dell’incaricato della distribuzione o del pagamento del bollo dell’ufficio. Ne consegue che la documentazione versata in atti dall’amministrazione smentiva quanto affermato dalla CTR circa la regolarita’ della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..
9. Osserva la Corte che le questioni sottese ai motivi proposti ne impongono la trattazione congiunta. Ora, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui e’ sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non e’ stata notificata. Non e’ ravvisabile, invece, la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 8, comma 3, (Statuto del contribuente), che vieta alle norme tributarie di prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile, posto che, nel caso di specie, la mancata estinzione del credito tributario non dipende dalla previsione di un termine superiore a quello ordinario, bensi’ e’ l’effetto sostanziale prodotto dall’inerzia del contribuente in ambito processuale.
Cio’ posto, si legge nella sentenza impugnata che (OMISSIS) s.p.a., costituitasi nel giudizio di appello, aveva dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, la validita’ della notifica avvenuta mediante spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente sottoscritta dal destinatario. Da tale affermazione non e’ dato evincere se la notifica della cartella di pagamento abbia avuto luogo a mezzo posta o a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, prima parte, (come parrebbe dalla documentazione prodotta) e la questione e’ rilevante perche’, se si tratta di notificazione a mezzo posta, l’ordinamento prevede che tale attivita’ possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, articolo 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, articolo 14). La Suprema Corte ha precisato:” In tema di notifica della cartella esattoriale Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilita’ di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilita’ del principio del raggiungimento dello scopo, in virtu’ del quale si determina uno spostamento dell'”onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio e’ assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestivita’ della pretesa” (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, seconda parte prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato articolo 26, penultimo comma secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Dunque la norma di cui all’articolo 26 citato, la quale prevede che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione, deve essere intesa nel senso che l’esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo. Diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l’esattore e’ tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale e’ indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l’estratto di ruolo che e’ la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. N. 3452 del 21.1.2016, Cass. 2790 del 21.1.2016; Cass. n. 15001 del 28/04/2016; Cass. N. 12888 del 23.6.2015).
La CTR, oltre a non aver precisato quale forma di notifica della cartella esattoriale fosse stata adottata nel caso concreto, neppure ha motivato circa le eccezioni svolte dal contribuente in ordine alla mancanza della data e firma per esteso del ricevente, della firma dell’incaricato della distribuzione e del pagamento del bollo dell’ufficio, come emerge dai documenti allegati all’odierno ricorso. La CTR, poi, e’ incorsa nella dedotta violazione di legge per aver ritenuto l’utilizzabilita’ ai fini probatori della copia degli atti pur a fronte del disconoscimento, senza argomentare quali fossero gli ulteriori elementi, anche solo presuntivi, sulla cui base dare prevalenza alle copie ritenendo non necessaria l’acquisizione degli originali. Cio’ in quanto il disconoscimento della conformita’ di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’articolo 215 c.c., comma 1, n. 2), giacche’ mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilita’ della scrittura, la contestazione di cui all’articolo 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformita’ all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e’ prodotto a prendere posizione sulla conformita’ della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).
Si impone, dunque, l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione affinche’ la Commissione Tributaria Regionale del Lazio proceda alle necessarie verifiche e decida nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
La questione sollevata con il quarto motivo, relativa alla omessa allegazione della cartella esattoriale all’intimazione di pagamento, rimane assorbita, considerato che dalla ritualita’ della notifica della cartella discende l’insussistenza dell’obbligo dell’allegazione di un atto prodromico gia’ noto al contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
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