Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 25 agosto 2017, n. 20415

Legittimo il calcolo della Commissione regionale che diminuisce la posta di reddito attribuita al ricorrente per la presenza di una collaboratrice domestica.

Ordinanza 25 agosto 2017, n. 20415
Data udienza 3 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21457/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha prodotto memoria adesiva alla proposta del relatore, pur insistendo sull’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 617/4/2015, depositata il 25 maggio 2015, notificata il 23 giugno 2015, la CTR della Liguria accolse parzialmente l’appello proposto dal sig. (OMISSIS) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Genova, che aveva invece rigettato in toto il ricorso proposto dal contribuente, avverso avviso di accertamento relativo alla determinazione con metodo sintetico del reddito imponibile del contribuente ai fini IRPEF per l’anno 2007.

La CTR diminui’ dell’importo di Euro 36524,00 la posta di reddito attribuita al contribuente in ragione della presenza di collaboratrice domestica, ritenendo che occorresse dividere per due il reddito accertato in forza della presenza della colf, della quale usufruiva anche la madre convivente del contribuente, da esso dovendo detrarsi anche l’intero reddito dichiarato da quest’ultima per l’anno di riferimento.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, risultando dagli atti che il ricorso e’ stato trasmesso all’Ufficiale giudiziario per la notifica una prima volta in data 3 settembre 2015, quindi nel rispetto del termine breve di decadenza dall’impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c., dalla data di notifica della sentenza, avvenuta il 23 giugno 2015, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (1- 31 agosto 2015).

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente, pur denunciando in rubrica “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 4 e della L. n. 724 del 1994, articolo 30, comma 4 bis” in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realta’ sviluppa nella formulazione del motivo di ricorso una censura volta a denunciare il vizio di motivazione dell’impugnata pronuncia, inquadrabile nel paradigma normativo della violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 e articolo 132 c.p.c., n. 4, ritenendo che l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sia basato su motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Il motivo e’ inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito che, con la riforma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, il sindacato della Suprema Corte e’ limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Detta pronuncia contempla, invero, tra le ipotesi di radicale vizio che si ponga al di sotto del c.d. minimo costituzionale, anche quello della cd. motivazione perplessa od incomprensibile, al quale il ricorso dell’Amministrazione finanziaria tende a ricondurre l’impugnata pronuncia.

Sennonche’ l’assunto della ricorrente e’ smentito dall’esame della pronuncia impugnata, che consente di ricostruire il percorso logico -giuridico della decisione, giustificando le operazioni di calcolo compiute sia in termini di ripartizione per due del reddito presuntivo accertato in dipendenza della colf, sia in termini di detrazione da detto reddito dell’intero importo di quello dichiarato per l’anno di riferimento dalla madre convivente del contribuente, destinatario dell’accertamento.

Cio’ di cui allora si duole in concreto la ricorrente e’ in realta’ il non aver considerato la sentenza impugnata che nell’accertamento era stato gia’ incluso l’apporto del reddito della madre dell’odierno controricorrente e che detto reddito sarebbe stato per intero prosciugato dalla spesa affrontata per la colf, che l’Amministrazione riconduce ai valori dell’accertamento presuntivo in ragione dei coefficienti applicati.

Cio’, peraltro, con ogni evidenza, piuttosto che alla denuncia di assoluta illogicita’ del supporto motivazionale della pronuncia, tale da impedirne il controllo sulla ratio decidendi, finisce con l’afferire ad un’istanza di revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, cio’ che e’ precluso nel giudizio di legittimita’.

Il ricorso, basato su detto unico motivo, deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.

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