Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 25 agosto 2017, n. 20409

Non puo’ spettare l’indennita’ sostitutiva del preavviso laddove il lavoratore sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro con condanna, sia pure a titolo risarcitorio, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla sentenza.

Ordinanza 25 agosto 2017, n. 20409
Data udienza 16 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7892-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/11/2011 R.G.N. 154/2011.

RILEVATO

Che con ricorso al Tribunale di Ancona, (OMISSIS) impugnava il licenziamento intimatogli per riduzione di personale dalla (OMISSIS) s.p.a. il 17.7.06, chiedendo la reintegra nel suo posto di lavoro; radicatosi il contraddittorio il Tribunale, con sentenza non definitiva n.112/08, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento ed ordinava la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro; con sentenza definitiva n. 515/09 condannava la societa’ ai danni patrimoniali e non patrimoniali ivi quantificati; che tale credito veniva azionato in sede monitoria, ottenendo il (OMISSIS) decreto ingiuntivo n. 838/09 per l’importo di Euro 94.790,39, oltre ad Euro 5.551,53 per spese di c.t.p.

Che avverso tale decreto veniva proposta opposizione da parte della societa’; che il Tribunale, con sentenza n. 625/10, accertava l’errata quantificazione del danno biologico per Euro 15.231,61, revocava il decreto e condannava la societa’ al pagamento della somma di Euro 85.110,31; che avverso tale sentenza proponeva appello la societa’ chiedendone la riforma, e la restituzione della somma di Euro 115.209,41. Che con sentenza depositata il 9.11.11, la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l. (succeduta alla (OMISSIS) s.p.a.), affidato a tre motivi, cui resiste il (OMISSIS) con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che con la prima censura la ricorrente espone “istanza di riunione al giudizio n.r.g. n.10909/11 pendente dinanzi a questa ecc.ma Corte”, lamentando che la corte anconetana escluse che sussistesse un rapporto di pregiudizialita’.

Che il motivo e’ palesemente infondato, sia perche’ non e’ (era) possibile la riunione di procedimenti pendenti in diverse fasi del giudizio (articolo 273 c.p.c.), sia in quanto la causa n.r.g. n. 10909/11 di questa Corte e’ gia’ stata decisa con sentenza n. 17119/13, peraltro col rigetto del ricorso proposto dalla odierna societa’, sicche’ la generica istanza di riunione oggi formulata non puo’ che essere disattesa.

Che con secondo (pur rinominato primo) motivo la societa’ lamenta il mancato riconoscimento del suo diritto a compensare l’indennita’ sostitutiva del preavviso ed il t.f.r. corrisposto al (OMISSIS), oltre a violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1988 e 2118 c.c., L. n. 300 del 1970, articolo 18 nonche’ ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamentando che la corte di merito escluse erroneamente la compensabilita’ di tali emolumenti (limitata all’indennita’ sostitutiva del preavviso, pag. 67 odierno ricorso), una volta reintegrato il (OMISSIS) nel suo posto di lavoro.

Che il motivo e’ fondato, non potendo spettare al lavoratore reintegrato, con accertato diritto alle retribuzioni dal momento del licenziamento alla reintegra, alcuna indennita’ sostitutiva del preavviso; che la sentenza impugnata va sul punto cassata, non rilevando, come sostiene la corte anconetana, che il (OMISSIS) sia stato successivamente licenziato, in quanto le relative conseguenze patrimoniali dovranno valutarsi in esito a tale secondo licenziamento.

Che con terzo (pur qualificato secondo) motivo la societa’ di duole della violazione del principio del ne bis in idem, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ritenne validamente esperibile l’azione monitoria a fronte di sentenza (n. 515/09) che gia’ conteneva gli elementi per un calcolo meramente aritmetico del dovuto.

Che il motivo e’ infondato, oltre che per non avere la societa’ adeguatamente dimostrato di aver proposto l’eccezione in sede di opposizione al provvedimento monitorio, non censurando comunque la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui (oltre ad avere il ricorso in sede monitoria necessitato di consulenza contabile per la quantificazione del dovuto), l’eccezione era assorbita dalla statuizione del giudice dell’opposizione che aveva revocato il detto decreto monitorio. A cio’ aggiungasi che la stessa societa’ lamenta (pag. 73 ricorso) di aver eccepito la mancanza di prova scritta del credito azionato (ribadendo anzi, ibidem, che “non vi era insomma alcuna prova documentale del diritto azionato dal (OMISSIS), presupposto per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento”, ed analoghe deduzioni sono contenute a pag. 74 dell’odierno ricorso).

Che con terza (in realta’ quarta) censura la societa’ si duole della posizione a suo carico della consulenza contabile prodotta dal (OMISSIS) in sede monitoria, oltre alla violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione, lamentando la mancanza del titolo in forza del quale la AP avrebbe dovuto pagare la somma di Euro 5.551,53 (costo della consulenza contabile).

Che il motivo e’ palesemente infondato in quanto, come sopra evidenziato, la stessa societa’ ammette che la quantificazione del credito necessitava di accertamento contabile, le cui spese sono state poste correttamente a carico della societa’ in base al principio della soccombenza (Cass. n. 84/13).

Che deve dunque accogliersi il secondo motivo di ricorso, rigettati i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, il quale si basera’ sul principio per cui non puo’ spettare l’indennita’ sostitutiva del preavviso laddove il lavoratore sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro con condanna, sia pure a titolo risarcitorio, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla sentenza. Lo stesso giudice provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

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