Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 marzo 2018, n. 10468. Per l’esportazione di opere d’arte le modiche introdotte dal legislatore nel 2017 hanno sottratto alla fattispecie incriminatrice le condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza

segue pagina antecedente
[…]

4.11. Il principio affermato in sede amministrativa non legittima, ovviamente, l’acritica trasposizione, nel processo penale, delle conclusioni della Sovrintendenza circa la qualificazione della cosa come di effettivo interesse culturale. Vi osta l’obbligo, per il giudice penale, di risolvere in modo autonomo ogni questione (anche amministrativa) dalla quale dipende la decisione (articolo 2 c.p.p.) che comporta il divieto, nel processo penale, di ricorrere a prove legali e/o gerarchicamente sovraordinate alle altre. E tuttavia, non si puo’ nemmeno negare la particolare pregnanza di un parere proveniente da un organo pubblico qualificato e deputato a esprimersi sulla imposizione del vincolo culturale, un parere che, quando positivamente espresso, esonera il giudice dall’obbligo di rivalutarne ogni volta la correttezza in assenza di elementi specifici tali da ingenerare anche solo il dubbio sul punto. Nel caso di specie, come visto, i Giudici di merito si sono confrontati con gli argomenti di segno contrario proposti dalla difesa, superandoli con un ragionamento che, come detto, sfugge completamente al sindacato di questa Corte.

5.Benche’ il ricorso sia inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per prescrizione del reato.

5.1.Successivamente alla sentenza, e allo stesso ricorso per cassazione, il legislatore ha introdotto modifiche rilevanti al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 che incidono sulla astratta sussistenza del reato contestato all’odierno imputato.

5.2.In particolare, la L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 175, comma 1, lettera g), nn. 1 e 2, ha modificato il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, commi 2, lettera a), e 3, lettera b), nel senso che non e’ (piu’) soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non piu’ cinquanta), il cui valore sia inferiore ad Euro 13.500, e non siano comprese nell’elenco delle cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1 (e cioe’ i reperti archeologici, quelli derivanti dallo smembramento di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore).

5.3.In precedenza, tutte le opere di autore non piu’ vivente, la cui esecuzione risaliva ad oltre cinquanta anni, che presentavano interesse culturale, non potevano uscire dal territorio della Repubblica senza attestato di libera circolazione, a prescindere dal loro valore; quelle di autore vivente o comunque non risalenti ad oltre cinquanta anni potevano uscire liberamente alle sole condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, comma 4, che oneravano l’interessato di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero fosse opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalisse ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalita’ stabilite con decreto ministeriale.

5.4. Il legislatore del 2017 ha ampliato la possibilita’ di esportare liberamente opere di autore non piu’ vivente, da un lato aumentando a settanta anni l’arco temporale di riferimento, dall’altro introducendo un criterio di valore al di sotto del quale l’opera puo’ essere liberamente esportata. In tal caso l’interessato ha il solo onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e’ prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita’ stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrita’ e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Normalmente, dunque, tutte le cose che presentano interesse culturale e che rispettano i requisiti del novellato Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, comma 3, lettera b) possono circolare liberamente ed uscire dal territorio della Repubblica, a meno che non presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrita’ e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. In tale eventualita’ la cosa, qualunque valore abbia, deve essere dichiarata al competente ufficio di esportazione che, all’esito del procedimento di cui all’articolo 14, potrebbe negare il rilascio dell’attestato o della licenza.

5.5.E’ necessario soffermarsi ulteriormente sulla struttura del reato di uscita o esportazione illecite di cose di interesse culturale di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1. La fattispecie prevede, quali elementi costitutivi, la assenza dell’attestato di libera circolazione ovvero della licenza di esportazione.

5.6.L’attestato di libera circolazione e’ disciplinato dall’articolo 68 ed ha ad oggetto, come gia’ detto, le (sole) cose indicate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, comma 3, con esclusione, quindi, di quelle indicate nel comma successivo (soggette a regime di libera circolazione) che non presentino interesse culturale eccezionale.

L’attestato di libera circolazione puo’ essere temporaneo se si tratta dei beni e delle cose indicati dall’articolo 65, commi 1 e 2 per i quali vige il divieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica.

5.7.Per l’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea occorre la licenza di esportazione, disciplinata dall’articolo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (che ha sostituito ed abrogato il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, e successive modificazioni), richiamato dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 73 e 74). Oggetto di licenza sono solo i beni indicati nell’allegato A al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, che, richiamando l’analogo allegato I al regolamento (CE) n. 116/2009, li distingue per categoria e per valore. In particolare, necessitano sempre della licenza di esportazione qualunque ne sia il valore: A) i reperti archeologici aventi piu’ di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche; 13) gli elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu’ di cento anni; C) gli incunaboli e i manoscritti. Per tali beni, infatti, l’allegato 1 al regolamento (CE) n. 116/2009, cit., afferma senz’altro la qualifica di “beni culturali” e la espressa applicabilita’, ad essi, del regolamento stesso a prescindere dal loro valore (cfr. anche il considerando 4 che fa riferimento ai beni culturali specificamente considerati come tali dal regolamento). Gli altri beni, invece, sono assoggettati alla disciplina regolamentare se il valore e’ pari o superiore a quello specificamente indicato per ciascuno di essi. Di conseguenza, per tali beni la licenza e’ necessaria solo se il valore supera quello specificamente indicato. Tale valore deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di esportazione (allegato 1 al regolamento e allegato A al Decreto Legislativo n. 42 del 2004). In particolare, per i disegni e’ necessario che il valore sia pari o superiore ad Euro 13.979,50; per gli acquerelli, guazzi e pastelli il valore deve essere pari o superiore ad Euro 27.959,00; per i quadri, pari o superiore ad Euro 139.794,00.

5.8.La licenza di esportazione non e’ alternativa all’attestato di libera circolazione, ma deve essere rilasciata contestualmente a quest’ultima (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 74, comma 3). Ne consegue che gli oggetti astrattamente esportabili in via definitiva dal territorio dell’Unione Europea, potrebbero non esserlo in virtu’ del divieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica di cui al Decreto Legislativo n. 42, cit., articolo 65, commi 1 e 2. Cio’ del resto non sarebbe affatto in contrasto con la disciplina Eurounitaria che fa espressamente salva la applicazione della legislazione nazionale in materia di tutela del patrimonio intero avente valore artistico, storico o archeologico nello Stato membro di cui trattasi (articolo 2, comma 2, reg. CE, e il considerando 7).

5.9.11 legislatore del 2017 ha in questo modo uniformato le due discipline, quella interna e quella comunitaria, prevedendo, anche ai fini dell’attestato di libera circolazione, il valore in corrispondenza del quale e al di sotto del quale la cosa di interesse culturale puo’ liberamente uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica (salva la necessita’ della licenza di esportazione in caso di esportazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea). L’attestato di libera circolazione e’ sempre richiesto per i reperti archeologici, per gli elementi provenienti dallo smembramento dei monumenti, per gli incunaboli e i manoscritti, nonche’, come detto, per le cose che presentano interesse culturale di eccezionale rilevanza.

5.10.Ne consegue, in ultima analisi, che per il disegno oggetto della condotta incriminata, ferma restando la sua attribuzione all’artista (OMISSIS) e la datazione ad oltre settanta anni prima del fatto, potrebbero non essere necessari ne’ l’attestazione di libera circolazione di cui Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 68, ne’ la licenza di esportazione di cui al successivo articolo 74. Al momento del fatto l’accertamento del valore, ancorche’ sollecitato dagli stessi CC del Nucleo tutela patrimonio artistico nella mail indicata dal ricorrente, non era necessario ne’ rilevante perche’, comunque, l’esportazione del bene dal territorio della Repubblica rendeva obbligatorio il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

Le modifiche intervenute nel 2017 hanno inciso sulla attuale struttura del reato, sottraendo dalla fattispecie incriminatrice le condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose che presentano interesse culturale di non eccezionale rilevanza, diverse dei reperti archeologici, dagli elementi provenienti dallo smembramento dei monumenti, dagli incunaboli e manoscritti, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di valore pari o inferiore ad Euro 13.500,00. Si tratta di modifica indubbiamente piu’ favorevole, immediatamente applicabile, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 2, anche ai fatti pregressi.

5.11. Deve percio’ essere affermato il seguente principio di diritto: “il trasferimento all’estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, comma 3, lettera a), diverse da quelle di cui all’allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad Euro 13.500,00, non integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1.

Le modifiche introdotte dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 175, comma 1, lettera g), nn. 1 e 2, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, restringendone l’ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore”.

5.12.Tale principio non si pone in contrasto con quello affermato, in costanza di legislazione previgente, da questa Corte con sentenza Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Iualiano, Rv. 271467, secondo cui il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 142, articolo 174 punisce l’esportazione di beni per i quali non sia stato ottenuto l’attestato di libera circolazione (per il trasferimento verso Paesi comunitari) o la licenza di esportazione (per il trasferimento verso Paesi extracomunitari), indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato o meno: ne consegue che, sussistendo la qualita’ di bene culturale e mancando l’attestato o la licenza richiesta, il reato e’ configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio storico ed artistico nazionale.

La motivazione della sentenza spiega infatti che le cose di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, comma 4, possono liberamente circolare anche fuori del territorio nazionale. Successivamente alla sentenza, come detto, il legislatore del 2017 ha inserito nell’elenco delle cose di interesse culturale liberamente esportabili anche quelle di cui al comma 3, lettera a), di valore pari o inferiore a Euro 13.500,00 e/o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni.

Per tali beni (ad esclusione di quelli di cui all’allegato A, lettera B, n. 1) non e’ necessaria nemmeno la licenza di esportazione, visto che il regolamento comunitario non li considera “beni culturali”.

5.13.Nel caso di specie, come detto, ferma la datazione dell’opera ad oltre settanta anni prima del fatto e la sua attribuzione all’artista, non ne e’ stato accertato il valore, ne’ l’eventuale rilevanza eccezionale dell’interesse artistico. La sentenza, dunque, dovrebbe essere annullata con rinvio per l’accertamento di tale ulteriore requisito della fattispecie penale. Sennonche’ l’intervenuta prescrizione del reato rende superfluo l’incombente istruttoria. Tuttavia non si puo’ procedere alla restituzione della cosa, come richiesto dal difensore in sede di pubblica discussione, posto che, ove l’opera sia di valore superiore a quello previsto dalla legge o abbia un interesse culturale di eccezionale rilevanza, ne deve essere obbligatoriamente disposta la confisca, secondo quanto prevede il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 3, anche in caso di prescrizione del reato (Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagia’, secondo cui la confisca prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 174, deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non e’ responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poiche’ trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione e’ rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilita’ penale.

Non rilevano, in questo caso, i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c.Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprieta’ privata Rv. 265046; Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, Ciaccia, cit.; Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009, Zerbone, Rv. 245862).

5.14.Tale incombente, che richiede accertamenti in fatto e valutazioni non rilevabili ictu oculi dalla lettura della sentenza, impedisce a questa Corte di pronunciarsi sulla confisca. Sara’ compito del giudice dell’esecuzione, ove investito della richiesta di restituzione dell’opera, a provvedere in merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *