Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 marzo 2018, n. 10481. La motivazione di non luogo a procedere non può essere redatta con il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali

La motivazione di non luogo a procedere non può essere redatta con il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali se una delle parti contesta l’attitudine a fondare un positivo giudizio sull’accertamento dell’andamento e il risultato della messa alla prova.

Sentenza 8 marzo 2018, n. 10481
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni di Taranto;

nel procedimento penale a carico di:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati loro ascritti (articoli 110, 609 octies, 605, 582 e 585 c.p.) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova.

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 168 bis c.p., e Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 27, lettera d, e vizio di mancanza di motivazione.

2. Il ricorso e’ fondato.

3. Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza depositata il 09/10/2017 dal difensore di fiducia del Ressa che eccepisce l’omessa notificazione del ricorso del pubblico ministero in violazione dell’articolo 584 c.p.p..

3.1. La notificazione dell’atto di impugnazione consente alla parte non impugnante di proporre appello incidentale (articolo 595 c.p.p., comma 1). Poiche’ il ricorso per cassazione incidentale non e’ previsto per legge, il vizio eccepito non ha alcuna rilevanza nel caso di specie (in senso conforme, Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, Biancardi, Rv. 266834, secondo cui l’omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non e’ consentito l’appello in via principale ne’ alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali e’ comunque assicurato dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza).

4. E’ assorbente l’eccezione di mancanza di motivazione del provvedimento impugnato che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati “viste le relazioni del Servizio Sociale cui i predetti erano stati affidati che attestano l’esito positivo della prova effettuata”.

4.1. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 29, deve dare conto del positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno (cfr. sul punto, Sez. 4, n. 23355 del 12/04/2013, Rv. 255521 che ha affermato il principio per il quale la sentenza con cui il GUP pronunci nei confronti del minore, sentenza di non luogo a procedere perche’ estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non puo’ essere censurata in sede di legittimita’ per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilita’, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l’esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, ex articolo 29, concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed e’ detto giudizio che puo’ costituire oggetto di specifica censura).

4.2.Tale giudizio puo’ anche essere espresso in forma estremamente sintetica, mediante il rinvio alle relazioni del servizio sociale (Sez. 4, n. 23355 del 2013, cit., ritiene comunque auspicabile una maggiore specificazione della motivazione, magari operata attraverso il rinvio consapevole ai singoli aggiornamenti orali e scritti resi nel corso dell’esperimento dal Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i Minorenni, di concerto con i servizi locali incaricati di prestare collaborazione). Ma quando il contenuto di tali relazioni e la loro attitudine a fondare un giudizio positivo sia espressamente e documentalmente contestato, in sede di discussione, dalle parti o anche da una sola di esse (nel caso di specie dal pubblico ministero), la motivazione redatta mediante il rinvio puro e semplice a tali atti impedisce, anche al giudice dell’impugnazione, di comprendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e di sindacare le ragioni della decisione assunta.

4.3.Nel caso di specie, il pubblico ministero, assolvendo all’onere di specificita’ del ricorso, dimostra di aver contestato, in sede di discussione, l’attitudine delle relazioni dei servizi sociali a fondare un giudizio positivo in ordine al risultato della messa alla prova ed illustra ampiamente le ragioni, non manifestamente infondate e irrilevanti, del proprio dissenso rispetto alla sentenza impugnata.

4.4.In conclusione, puo’ essere pronunciato il seguente principio di diritto: la motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 29, non puo’ essere redatta mediante il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali se una delle parti ne contesti l’attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova. La parte che eccepisce il vizio di mancanza di motivazione e’ a sua volta tenuta, in ossequio al principio di specificita’ del ricorso, a illustrare in modo non generico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di manifesta fondatezza e/o rilevanza, e a documentare la loro formale proposizione al giudice del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Taranto per nuovo esame.

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