Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 marzo 2018, n. 10468. Per l’esportazione di opere d’arte le modiche introdotte dal legislatore nel 2017 hanno sottratto alla fattispecie incriminatrice le condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza

Per l’esportazione di opere d’arte le modiche introdotte dal legislatore nel 2017 hanno sottratto alla fattispecie incriminatrice le condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza.

Sentenza 8 marzo 2018, n. 10468
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/12/2016 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), in proprio e quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1.Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 17/12/2016 della Corte di appello di Milano che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza del 15/10/2013 del Tribunale di Como che lo ha condannato alla pena di 40.000,00 Euro di multa per il reato di cui all’articolo 56 c.p. e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a trasferire all’estero un quadro a firma dell’autore (OMISSIS), opera di interesse artistico. Il fatto e’ contestato come consumato in (OMISSIS).

1.1.Con il primo motivo, deducendo che il dipinto non e’ mai stato dichiarato “cosa di interesse culturale” e che e’ di esclusiva proprieta’ privata, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), la erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, in relazione agli articoli 10 e 13 del medesimo D.Lgs., nonche’ la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla qualificazione della cosa come di interesse culturale.

1.2.Con il secondo motivo, deducendo che il dipinto non e’ opera dell’artista (OMISSIS) (come attestato dal nipote, (OMISSIS), custode dell’archivio delle opere di (OMISSIS) ed unico titolato a certificarne l’autenticita’, come esplicitamente riconosciuto anche dallo specializzato Nucleo dei Carabinieri), eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), il travisamento della prova quale conseguenza del malgoverno degli articoli 192 e 533 c.p.p., nonche’ la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla conferma della propria colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che si basa immotivatamente ed esclusivamente sulla valutazione della Sovrintendenza circa l’interesse artistico dell’opera e non circa la sua paternita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimita’, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

3. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

3.1. Il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 258 a Euro 5.165, chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche’ quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettera f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

3.2.L’uscita definitiva dal territorio nazionale dei beni culturali mobili e delle cose di interesse culturale e’ disciplinata, in prima battuta, dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65 che, come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 175, lettera g, cosi’ attualmente recita: “1. E’ vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. E’ vietata altresi’ l’uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12; b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perche’ dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e’ soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita’ stabilite nella presente sezione e nella sezione 2 di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad Euro 13.500; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera f), g) ed h), a chiunque appartengano. 4. Non e’ soggetta ad autorizzazione l’uscita: a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad Euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1. 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e’ prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita’ stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione”.

3.3.Deve essere in primo luogo respinta la tesi difensiva, compendiata nel primo motivo, secondo la quale “solo le cose (gia’) dichiarate di interesse culturale ex Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 13 sono assoggettabili alla disciplina prevista per l’uscita dal territorio dello Stato con necessita’ di autorizzazione per la loro esportazione”. Tale tesi si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica del Decreto Legislativo n. 42, articolo 174, commi 2 e 3, e dell’articolo 65, comma 3.

3.4. L’articolo 174 recita: “1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche’ quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettera f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da Euro 258 a Euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi’, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita’ delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto e’ commesso da chi esercita attivita’ di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’articolo 30 c.p.”.

3.5. Il ricorrente sostiene che, se si aderisse all’interpretazione seguita dai Giudici di merito, non potrebbe mai essere disposta la confisca dei “beni culturali” temporaneamente usciti dal territorio della Repubblica ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 66 e 67 e articolo 74, comma 4, e non rientrati alla scadenza del termine, perche’ l’oggetto della confisca prevista dall’articolo 174, comma 3 sono le “cose”. Il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 65, comma 3, lettera a), prosegue, fa espresso riferimento alle “cose (…) di interesse culturale”, non a quelle di “interesse artistico”, come il disegno oggetto di contestazione. Solo i beni di proprieta’ dello Stato e degli altri enti pubblici e privati di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, sono di per se’ “beni culturali”; i beni di proprieta’ privata e degli enti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, lo sono solo quando (ed in quanto) sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 3). In questi casi, dunque, la dichiarazione ha efficacia costitutiva della qualifica di bene culturale; in sua assenza la “cosa” puo’ essere liberamente esportata dal territorio nazionale. Nel caso di specie e’ incontestato che il dipinto era di proprieta’ privata tant’e’ che la stessa Corte di appello ha contraddittoriamente affermato, ai fini della sussistenza del dolo, che, pur mancando la dichiarazione di interesse culturale, l’imputato era certamente consapevole della “nota di culturalita’”.

3.6.La tesi difensiva e’ manifestamente infondata.

3.7.La diversa definizione dell’oggetto materiale delle condotte penalmente sanzionate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, commi 1 e 2, non ha rilevanza decisiva. Gli articoli 66, 67 e 74 dello stesso decreto, infatti, disciplinano l’uscita (o l’esportazione) temporanea delle “cose e dei beni culturali” e tuttavia l’articolo 174, comma 2, fa riferimento esclusivamente ai “beni culturali” legittimamente usciti dal territorio nazionale e non rientrati alla scadenza del termine.

Se ne dovrebbe dedurre, seguendo la tesi difensiva, che il mancato rientro delle “cose di interesse culturale” di cui all’articolo 65, comma 3, sarebbe penalmente irrilevante. Seguendo lo stesso criterio interpretativo sarebbe penalmente irrilevante anche l’esportazione illecita di “beni culturali” sol perche’ non menzionati tal quali dall’articolo 174, comma 1. Nemmeno l’interpretazione (letterale) dell’articolo 65, comma 3, lettera a), e’ condivisibile. L’interesse culturale, che costituisce predicato necessario delle “cose” la cui uscita definitiva dal territorio nazionale e’ soggetta ad autorizzazione, e’ ricavabile dall’articolo 2, comma 2, stesso decreto, che qualifica come “patrimonio culturale” l’insieme di tutte le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, “presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico”. La natura “culturale” dell’interesse richiama e racchiude in se’ ogni possibile sua declinazione (artistica, storica, archeologica, etnoantropologica, archivistica e bibliografica) che impone la tutela e la valorizzazione della “cosa” ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 1, 3 e 6. E’ l’interesse (culturale) che, costituendo predicato della “cosa”, la attrae nell’orbita della disciplina di tutela del patrimonio culturale.

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