Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 marzo 2018, n. 10468. Per l’esportazione di opere d’arte le modiche introdotte dal legislatore nel 2017 hanno sottratto alla fattispecie incriminatrice le condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza

segue pagina antecedente
[…]

Questa Corte sul punto ha gia’ affermato il principio, che deve essere qui confermato, secondo il quale il riferimento contenuto nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 2 alle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilta’” costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtu’ del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorita’ competenti (Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Rv. 260366, secondo cui il reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 176 non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l’accertamento del cosiddetto interesse culturale, ne’ che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalita’” sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene; nello stesso senso, Sez. 3, n. 45841 del 18/10/2012, Diamanti, Rv. 253998; Sez. 3, n. 21400 del 15/02/2005, Pavoncelli, Rv. 231638; nonche’, in tema di impossessamento illecito di beni culturali, Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Rv. 260366, secondo cui il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 176 del non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l’accertamento del cosiddetto interesse culturale, ne’ che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalita’” sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene). E’ vero che alcune delle pronunce teste’ citate si riferiscono esplicitamente ai “beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato”, rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini, che costituiscono oggetto materiale delle condotte sanzionate dal diverso reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 176; ma e’ altrettanto vero che anche per tali beni si rende necessaria la verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12, stesso decreto, verifica richiesta, in generale, per tutti i beni di cui all’articolo 10, comma 1, che presentano interesse culturale. Sicche’ l’equazione: “bene culturale = cosa gia’ dichiarata di interesse culturale all’esito delle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 12 e 14”, proposta dalla difesa a sostegno dell’interpretazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1, non ha riscontri nemmeno nella lettera della legge.

3.8.Nessun argomento di ordine sistematico, tanto meno letterale, osta dunque all’interpretazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1, secondo la quale oggetto materiale della condotta illecita prevista dalla fattispecie sono (anche) le “cose che presentano interesse culturale”, a prescindere dal riscontro di un effettivo interesse che ne giustifichi la formale dichiarazione di “beni culturali” ai sensi dell’articolo 13, stesso decreto (nello stesso senso gia’ Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, Rv. 269627, che, nello stabilire il principio secondo il quale nel caso di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 174, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale, ha esplicitamente osservato che il precetto sanzionatorio di cui al citato articolo 174 non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione prevista dall’articolo 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma, piu’ in generale, a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest’ultima non sia in concreto intervenuta). E’ necessario e sufficiente, insomma, che la cosa presenti un oggettivo interesse culturale (e che, ovviamente, di cio’ sia consapevole l’autore della condotta, nel caso di specie un artista). Ne consegue che il reato di “uscita o esportazione illecite” di cose di interesse culturale di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1, e’ configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale (Sez. 2, n. 1253 del 28/02/1995, Vallorani, Rv. 201588; Sez. 4, n. 2056 del 21/01/2000, Silva, Rv. 215955; nello stesso senso, piu’ recentemente, Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Iuliano, Rv. 271467, secondo cui il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 142, articolo 174 punisce l’esportazione di beni per i quali non sia stato ottenuto l’attestato di libera circolazione (per il trasferimento verso Paesi comunitari) o la licenza di esportazione (per il trasferimento verso Paesi extracomunitari), indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato o meno: ne consegue che, sussistendo la qualita’ di bene culturale e mancando l’attestato o la licenza richiesta, il reato e’ configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio storico ed artistico nazionale).

3.9.Tale interpretazione e’ conforme alla lettera della legge ed e’ coerente, sul piano sistematico, sia con la “ratio” del controllo sulla circolazione dei beni costituenti il patrimonio culturale “in tutte le sue componenti” (cosi’ il Decreto Legislativo n. 42 cit., articolo 64 bis, omogeneo, nel suo contenuto definitorio, all’articolo 2), sia, per quanto qui rileva, con il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 68, che disciplina l’uscita “definitiva” dal territorio nazionale delle “cose indicate dall’articolo 65, comma 3” (delle cose, cioe’, che presentano interesse culturale per le quali non e’ ancora intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13). L’articolo 68 e’ stato modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera uu, che vi ha espunto ogni riferimento alla parola “beni” in esso precedentemente contenuta, cosi’ da rendere chiaro, per un verso, che i “beni culturali” (le cose gia’ oggetto della dichiarazione di cui all’articolo 13) non possono normalmente uscire definitivamente dal territorio della Repubblica (in coerenza con quanto dispone l’articolo 65, comma 1), dall’altro (e correlativamente) che oggetto di disciplina sono proprio tutte quelle cose che, presentando interesse culturale e non essendo state formalmente dichiarate beni culturali, potrebbe tuttavia esserlo in conseguenza del diniego di attestato di libera circolazione che comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 14, (articolo 68, commi 4 e 5).

3.10.La finalita’ di preservare il “patrimonio culturale in tutte le sue componenti” (articolo 64-bis) giustifica il controllo sulla circolazione internazionale di tutte le cose che presentano interesse culturale e che, dunque, potrebbero essere dichiarate di interesse culturale all’esito della valutazione del competente ufficio di esportazione al quale la cosa deve essere presentata (articolo 68).

La tutela e’ anticipata al momento dell’uscita dal territorio nazionale della cosa che, presentando interesse culturale, potrebbe definitivamente (ed ufficialmente) far parte del patrimonio culturale. Questo spiega perche’, ai fini della sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 1, e’ necessario e sufficiente che la cosa presenti interesse culturale.

3.11.Nel caso di specie, e’ indiscutibile che l’opera oggetto di addebito presentasse oggettivo interesse culturale e che, dunque, dovesse essere presentata al competente ufficio di esportazione ai fini del rilascio dell’attestato di libera circolazione e di licenza di esportazione.

3.12. Il primo motivo, cosi’ come argomentato dal ricorrente, e’ dunque manifestamente infondato.

4. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimita’.

4.1.Non corrisponde, innanzitutto, a verita’ che la “Corte di appello ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) (…) attribuendo acriticamente piena attendibilita’ alla valutazione in atti a firma della Sovrintendenza circa la riconducibilita’ dell’opera oggetto di asserita esportazione all’artista (OMISSIS)”, preferita, in quanto “unico organo pubblico deputato a dichiarare il rilevante interesse artistico dell’opera”, alla “dichiarazione sottoscritta dal nipote dell’artista, (OMISSIS), che ha invece drasticamente escluso la riconducibilita’ dell’opera alla mano dello zio”. Non e’ inoltre corretto, per quanto oltre si dira’, affermare che la Corte di appello ha travisato il compendio probatorio e, con esso, la nota con cui il Nucleo CC Tutela del patrimonio artistico culturale aveva invitato gli agenti della dogana a sottoporre il dipinto al nipote dell’artista “che ne (avrebbe certificato) l’autenticita’ o meno ed il valore economico approssimativo”.

4.2.Oggetto materiale della condotta e’ un disegno o litografia su cartoncino, eseguito in matita nera su carbone, raffigurante un uomo a cavallo con una chiesa sullo sfondo, delle dimensioni di cm. 80 x 60, apparentemente firmato (OMISSIS) e datato 1938. Tre sono le iscrizioni presenti sul disegno: una, a matita, sulla parte anteriore (” (OMISSIS)”), l’altra, ad inchiostro a penna, sul retro (” (OMISSIS) a (OMISSIS)”), la terza, a matita, sul retro del passepartout (” (OMISSIS) 1938″).

4.3.La tesi difensiva, supportata dalla dichiarazione del nipote dell’artista, (OMISSIS), responsabile dell’omonimo archivio, secondo cui si tratterebbe di una copia speculare di un quadro ad olio del 1949 (il (OMISSIS)) eseguita da un’altra persona, e’ stata disattesa dai Giudici di merito in base alle seguenti considerazioni: a) le dimensioni del disegno e la sua caratteristica “preparatoria”, che rendono poco plausibile l’ipotesi del falso, non essendo comprensibile perche’ l’autore del falso non abbia riprodotto l’opera compiuta, piuttosto che uno schizzo preparatorio; b) la data, incomprensibilmente anteriore di dieci anni all’originale, ma ben piu’ coerente con la genuinita’ del bozzetto e il suo destinatario (il piu’ anziano (OMISSIS) o il coetaneo (OMISSIS), entrambi pittori); c) le dediche e la loro inspiegabile imitazione, compresa quella delle firme poste sul retro; d) l’assenza di rilievi da parte di (OMISSIS) sull’autenticita’ delle sottoscrizioni. Per queste ragioni, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno dato maggior credito alla valutazione della Sovrintendenza secondo la quale, invece, il disegno “costituiva un’importante elaborazione compositiva elaborata nel momento dell’esecuzione della serie degli innevati paesaggi valtellinesi dell’Aprica (1938), successivamente ripresa e valorizzata, un decennio dopo, per la realizzazione di soggetti da trattare autonomamente su tela (…) preziosa la dedicazione segnata sul verso del cartone (presumibilmente riferita all’omaggio del foglio al piu’ anziano (OMISSIS) o al coetaneo (OMISSIS), colleghi entrambi pittori”.

4.4.Non e’ dunque vero che la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) ha acriticamente dato maggior credito al parere della Sovrintendenza in virtu’ della sola provenienza pubblica del relativo giudizio (sulla qualificata rilevanza di tale parere si veda oltre); inoltre, la deduzione secondo la quale il nipote dell’artista non aveva disconosciuto la paternita’ delle sottoscrizioni di questi non costituisce argomento esclusivo, bensi’ ulteriore passaggio della motivazione che concorre a rafforzare, sul piano logico, le conclusioni dei Giudici di merito. Tra l’altro, la Corte di appello non ha mai fatto propria, ne’ ripreso la considerazione del Tribunale secondo la quale il nipote dell’artista avrebbe avuto un non meglio precisato interesse ad aiutare l’imputato in quanto artista noto: l’ha anzi del tutto trascurata. La “scelta” della Corte territoriale a favore dell’autenticita’ dell’opera si basa sulle considerazioni oggettivamente e razionalmente verificabili sopra indicate e non sulle apodittiche affermazioni sviluppate, sul punto, dal Tribunale e ampiamente censurate con l’odierno ricorso. La Corte di appello, infatti, si limita a prendere atto del mancato disconoscimento delle tre firme apposte sull’opera e questo, al di la’ delle ragioni di tale condotta, e’ un fatto, valutato insieme con le altre emergenze processuali. V’e’ piuttosto da dire che la difesa ha totalmente abbandonato in questa sede la tesi della legittima provenienza del dipinto da una galleria milanese, disattesa dai Giudici di merito a causa della non genuinita’ del relativo buono di consegna prodotto in sede di giudizio. Dunque, il conclusivo giudizio della Corte di appello circa la effettiva riconducibilita’ dell’opera alla mano dell’artista costituisce il frutto di un ponderato esame critico di tutti gli elementi di prova a disposizione, compendiato in una motivazione che, non essendo manifestamente illogica ne’, per quanto si dira’, conseguenza di decisivi travisamenti della prova, si sottrae al sindacato di questa Suprema Corte.

4.5.La difesa eccepisce che la Corte di appello ha travisato (per omissione) il contenuto della email trasmessa il 07/01/2010 dal Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale agli agenti della Dogana di Ponte Chiasso. In tale mail i Carabinieri avevano invitato il loro interlocutore a sottoporre il dipinto al nipote dell’artista “che ne (avrebbe certificato) l’autenticita’ o meno ed il valore economico approssimativo”.

4.6.L’eccezione impone le precisazioni che seguono.

4.7.11 travisamento della prova e’ configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento cosi’ come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversita’ tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento e’ percio’ decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta e’ irreparabile. Come recentemente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformita’ cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

4.8.Poiche’ il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l’errore e’ imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimita’, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d “doppia conforme”, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio puo’ essere eccepito in sede di legittimita’, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).

4.9.Tanto premesso, e’ agevole osservare che: a) la prova documentale oggetto dell’eccepito travisamento non e’ stata prodotta per la prima volta in sede di appello; b) l’impugnazione della sentenza del Tribunale non ne sollecitava, ne’ ne eccepiva l’omesso esame; c) la Corte di appello non ha fondato le proprie ragioni sul documento in questione; d) il documento, anzi, contiene mere valutazioni, proprie del pubblico ufficiale redigente, ancorche’ qualificato, sulla idoneita’ del solo nipote a certificare l’autenticita’ delle opere dell’artista. Il “travisamento”, in conclusione, non solo non era decisivo, ma non sussisteva affatto e la relativa eccezione, non sollevata in appello, non e’ consentita in questa sede, traducendosi in una inammissibile deduzione fattuale volta a scardinare l’impianto logico della motivazione su basi estranee al testo della sentenza.

4.10.E’ opportuno, a questo punto, richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale “l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela (del vincolo culturale) – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’articolo 9 Cost. – e’ sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicita’, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relativita’ delle valutazioni scientifiche, sicche’, in sede di giurisdizione di legittimita’, puo’ essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilita’, affinche’ il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all’esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l’imposizione del relativo vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 13, comma 1, e articolo 10, comma 3, lettera a), e’ prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e puo’ essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruita’ ed illogicita’ di evidenza tale da far emergere l’inattendibilita’ della valutazione tecnico-discrezionale compiuta” (Cons. St., Sez. 6, n. 4747 del 14/10/2015, che richiama, in motivazione, le precedenti sentenze n. 1000/2015, n. 3360/2014, n. 2019/2014 e n. 1557/2014).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *