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In particolare, non e’ stata in alcun modo approfondita la natura dei rapporti tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), ne’ e’ stato dato conto delle motivazioni per le quali tale frequentazione non potesse trovare la propria giustificazione in rapporti di amicizia, ma dovesse, al contrario, qualificarsi come ambigua, prestandosi, oggettivamente, ad essere interpretate come indizio di complicita’ nel reato contestato al ricorrente.
Inoltre soprattutto in considerazione del riconoscimento (individuazione fotografica) effettuato dalla parte offesa, la decisione impugnata ritiene sussistenti gli elementi per il rigetto dell’istanza di riparazione. Tuttavia la decisione non tiene conto della neutralizzazione, nella sua valenza indiziaria, del riconoscimento operato dalla sentenza di assoluzione, ovvero della contraddittorieta’ delle dichiarazioni (gravi contraddizioni) e della non attendibilita’ della parte offesa: “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si e’ fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. (Nella specie, la Corte ha applicato il principio in un’ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento)” (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 – dep. 03/10/2016, Piccolo, Rv. 26823801; per le intercettazioni telefoniche vedi Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 – dep. 13/01/2009, Racco, Rv. 24166701; in via generale vedi Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016 – dep. 09/05/2016, Buccini, Rv. 26680801).
Inoltre il riconoscimento non e’ certo comportamento del ricorrente (una sua colpa grave), valutabile per la negazione dell’ingiusta detenzione. L’ordinanza impugnata, invece, compie, sul punto, una valutazione della sentenza di assoluzione non corretta: “La circostanza poi che tali elementi non siano stati ritenuti sufficienti dal giudice del merito per pervenire ad una sentenza di condanna di (OMISSIS), il quale, peraltro, veniva assolto con scarna motivazione ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, non inficia affatto il quadro indiziario che questa corte territoriale deve valutare…”. Tale modo di argomentare oltre che non corretto risulta anche manifestamente illogico, perche’ il giudice della riparazione non deve ritenersi giudice d’appello della sentenza di assoluzione e sindacare l’assoluzione, inoltre la formula di assoluzione risulta neutra ai fini della riparazione: “Il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi e’ stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell’articolo 314 c.p.p. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorieta’ della prova, se cioe’ l’assoluzione sia stata pronunziata ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 1 o comma 2” (Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004 – dep. 14/05/2004, Min.Ec.Fin. in proc. Zitello, Rv. 22879101).
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, che non deve valutare l’assoluzione come un giudice d’appello, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve invece valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si e’ fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili, ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza, nel giudizio di assoluzione, anche se avvenuto ex articolo 530 c.p.p., comma 2, (Nella specie, la Corte ha ritenuto non rilevante un riconoscimento fotografico della parte offesa, sia perche’ non attinente al comportamento dell’arrestato e sia perche’ neutralizzato dalla sentenza di assoluzione per l’inattendibilita’, accertata in relazione alle contraddizioni gravi del narrato, della parte offesa).
L’ordinanza va per tali ragioni annullata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame, che provvedera’ anche a regolamentare le spese del grado di legittimita’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze.
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