Per quel che concerne la riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione (che è non è un giudice d’appello) deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui è fondato il titolo cautelare e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili o siano estati esclusi nel giudizio di assoluzione.

Sentenza 20 novembre 2017, n. 52645
Data udienza 11 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Dr. Giuseppe Corasaniti: “Rigetto del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza depositata il 21 novembre 2014, aveva rigettato l’istanza di riparazione presentata da (OMISSIS) per l’ingiusta detenzione da costui subita dapprima nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 10 luglio al 12 novembre 2012, e successivamente nella forma degli arresti domiciliari, fino al 13 febbraio 2013, in relazione ai reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., n. 1 e articolo 630 c.p. e all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., n. 1, articoli 582, 585 e 576 c.p. e articolo 61 c.p., n. 2, reati dai quali era stato assolto con sentenza n. 981/2013 del Giudice per l’udienza preliminare di Firenze.
Il rigetto dell’istanza era stato motivato in base alla sussistenza della causa ostativa prevista dall’articolo 314 c.p.p., comma 1, per avere il (OMISSIS) concorso a dare causa con colpa grave alla misura cautelare, avendo lo stesso intrattenuto frequentazioni stabili abituali con (OMISSIS), noto pregiudicato, unico poi effettivamente condannato per i reati contestati al richiedente. Cio’ aveva portato, unitamente al riconoscimento del (OMISSIS) da parte della persona offesa e alla circostanza che lo stesso era stato visto a bordo di un auto insieme all’ (OMISSIS), all’adozione della misura cautelare.
Avverso l’ordinanza sopra indicata, (OMISSIS) aveva proposto ricorso per Cassazione, accolto con sentenza del 9 settembre 2015. In particolare, la Suprema Corte aveva ritenuto che il provvedimento della Corte di Appello avesse omesso di individuare elementi specifici che consentissero di collegare univocamente la condotta del ricorrente ai reati di lesioni e sequestro di persona contestatigli.
La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio con ordinanza del 15 aprile 2016, rigettava di nuovo la domanda per ingiusta detenzione, affermando che l’ordinanza cautelare era stata adottata non soltanto sulla base della frequentazione del (OMISSIS) con (OMISSIS), ma altresi’ per il possesso dell’autovettura che, per tipo e colore, risultava essere quella presente la sera del rapimento, nonche’, e soprattutto, per l’individuazione fotografica effettuata dalla parte offesa del reato del (OMISSIS) come uno dei partecipanti al sequestro e all’aggressione. La sentenza di assoluzione, prosegue la Corte di Appello, non avrebbe inficiato in alcun modo detto quadro probatorio, che sarebbe dunque stato sufficiente per pervenire all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Inosservanza e/o falsa applicazione dell’articolo 314 c.p.p., comma 1, articolo 606 c.p.p., lettera b). Contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della condotta del ricorrente, con particolare riguardo alla valorizzazione del quadro indiziario posto alla base dell’ordinanza di custodia cautelare (articolo 606 c.p.p., lettera e).
La Corte d’Appello, nel rigettare l’istanza di riparazione proposta dal ricorrente, si sarebbe limitata a valorizzare gli elementi indiziari indicati nell’ordinanza di custodia cautelare, dimenticando, tuttavia, l’esistenza di una successiva sentenza di assoluzione, nonche’ quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale aveva chiesto al giudice del rinvio di individuare il collegamento specifico tra i rapporti del ricorrente con l’ (OMISSIS) e i reati contestatigli.

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