Violenza sessuale a carico del marito che costringe la moglie ad aver rapporti con lui malgrado sia affetto da HIV.
Sentenza 15 novembre 2017, n. 52051
Data udienza 3 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a Vimercate il 29/09/1962;
avverso la sentenza del 13/06/2016 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 13/06/2016 della Corte di appello di Brescia che, in riforma di quella del 19/11/2013 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato ed impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, lo ha dichiarato colpevole del reato di violenza sessuale continuata di cui all’articolo 81 c.p. cpv., articolo 609-bis c.p., commesso in (OMISSIS) ai danni della sig.ra (OMISSIS) dal mese di novembre dell’anno 2005 all'(OMISSIS), e l’ha condannato alla pena principale di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre pene accessorie, e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
1.1. Con unico motivo, lamentando il malgoverno dell’unica fonte di prova costituita dalla testimonianza della parte civile, ritenuta non attendibile dal primo giudice, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione in punto di valutazione della prova e di positiva affermazione della sua attendibilita’, troppe volte sostenuta dalla Corte di appello con giudizi di verosimiglianza piuttosto che di certezza. Eccepisce altresi’ la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico e manifestamente infondato.
3. L’imputato risponde del reato di violenza sessuale continuata per aver costretto con violenza e minaccia la propria moglie bielorussa, (OMISSIS), a subire quotidiani rapporti sessuali completi non protetti benche’ fosse da tempo affetto da HIV, circostanza quest’ultima non nota alla persona offesa che, avendola casualmente appresa, si era rifiutata di avere ulteriori rapporti sessuali non protetti.
3.1. Il Giudice per l’udienza preliminare, all’esito dell’esame della persona offesa e delle ulteriori prove raccolte nel corso delle indagini preliminari, aveva fissato i seguenti punti fermi: a) l’imputato aveva nascosto alla moglie di essere infetto (aveva serbato la medesima condotta nei confronti della sua ex compagna); b) la moglie, dal canto suo, aveva scoperto casualmente la malattia del marito allorquando, riordinando la rimessa, aveva trovato la relativa documentazione medica riposta in un armadio; c) la donna (a conoscenza della morte sia della prima moglie che della precedente compagna dell’uomo) aveva accusato il marito di averla ingannata e aveva opposto la propria indisponibilita’ ad ulteriori rapporti sessuali non protetti (inverosimile – secondo il Gup – la tesi difensiva che la donna avesse acconsentito in piena serenita’ a rapporti sessuali non protetti); d) la donna non aveva alcun interesse economico a denunziare il marito.
[…segue pagina successiva]
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