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Il ricorso e’ inammissibile, con le conseguenze da cio’ derivanti.
Osserva, infatti, il Collegio quanto al primo motivo di impugnazione che, partendo dalla stessa ricostruzione del fatto processuale cosi’ come formulata dal ricorrente, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal medesimo ricorrente, il vizio che colpisce il caso della notificazione di un atto, nella specie il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, eseguita non presso il domicilio eletto dal prevenuto ma presso lo studio del suo legale di fiducia, non integra certamente una ipotesi di nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., comma 1, come tale rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Giova precisare che sul punto ora in discussione sussiste una disparita’ di orientamenti all’interno di questa stessa Corte, sebbene nessuno dei medesimi sia indirizzato nel senso postulato dal ricorrente.
Infatti, secondo un orientamento la nullita’ derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia anziche’ presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., lettera b), in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 18 gennaio 2017, 2416). Nell’affermare siffatto principio, questa Corte ha, altresi’, precisato che il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non realizzando una piena equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto, imponendo al difensore fiduciario l’onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza.
Nello stesso ordine di idee appare anche schierata la sentenza di questa Corte n. 47953 del 2016, nella quale si e’ osservato che l’ipotesi della notificazione dell’avviso di udienza in appello notificato all’imputato presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto integra solamente un caso di nullita’ di ordine generale a regime intermedio che, oltre ad essere soggetta alla sanatoria di carattere generale laddove emerga che, comunque, l’atto ha raggiunto il suo scopo, rimane, in ogni caso, priva di effetto se non dedotta tempestivamente (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 14 novembre 2016, n. 47953).
Trattandosi, peraltro, di nullita’ verificatasi non nella fase del giudizio, bensi’ in quella degli atti preliminari, essa, dovrebbe essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’articolo 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza nel giudizio di gravame (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 16 dicembre 2010, n. 44363), ovvero, entro il medesimo termine, ogniqualvolta, in assenza di elementi positivi che possano far ritenere che, nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario fra patrono e suo cliente, quest’ultimo non sia stato posto in condizione di conoscere la data di celebrazione del procedimento a suo carico (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 5 gennaio 2017, n. 490 – nella quale, significativamente, e’ stato precisato che il principio non vale ove la notificazione sia stata eseguita presso il difensore di ufficio – nonche’: Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 2 marzo 2016, n. 8592; idem Sezione 5 penale, 20 gennaio 2016, n. 2314; idem Sezioni unite penali, 1 giugno 2016, n. 22242).
Infine, secondo un ultimo, in ordine di tempo, orientamento, caratterizzato dalla estrema valorizzazione del rapporto fiduciario che lega il difensore elettivo al proprio difeso ed alla responsabilizzazione di quello come strumento per rendere piu’ agevole e spedita la celebrazione dei processi, peraltro conforme alla comune e generale esigenza, costituzionalmente garantita, di celerita’ nella amministrazione della giustizia, ove essa non comporti alcun sostanziale vulnus alla possibilita’ di compiutamente esercitare il diritto di difesa, parimenti garantito a livello costituzionale, si e’ precisato che la forma di notificazione prevista dall’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, introdotta dal Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 17, articolo 2, comma 1, convertito con modificazioni, con L. n. 60 del 2005, secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorita’ che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 23 febbraio 2017, n. 8888, principio enunciato proprio in una fattispecie in cui e’ stata ritenuta ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, anziche’ nel domicilio eletto, presso il difensore di fiducia che, peraltro, non diversamente che nel caso ora in esame, aveva regolarmente partecipato al giudizio).
Come si vede, pur nella diversita’ degli orientamenti esposti, non uno di essi appare consentaneo alla ritenuta illegittimita’ della sentenza emessa dalla Corte territoriale capitolina nei termini denunziati dal ricorrente, considerato che risulta pacifico che il (OMISSIS), il cui difensore di fiducia ha, peraltro, regolarmente partecipato al giudizio di appello, ha dedotto la asserita nullita’ della notificazione della citazione di fronte alla Corte di appello di Roma solo in occasione della formulazione dei presenti motivi di ricorso.
Il relativo motivo di impugnazione e’, per come dimostrato, del tutto privo di pregio e, pertanto, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come lo stesso sia parimenti destituito di ogni fondamento relativamente alla ritenuta mancanza di motivazione, avendo dato, diversamente da quanto divisato dal ricorrente, la Corte di appello di Roma ampiamente conto della ragioni che la hanno indotta a confermare la sentenza emessa dal giudice di primo grado.
Esso e’, peraltro, palesemente inammissibile in questa fase di legittimita’ nella parte in cui in esso si prospetta un andamento dei fatti per cui e’ processo diverso rispetto a quello oggetto di plausibile ed argomentata ricostruzione da parte dei giudici del merito.
Alla complessiva dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso fa seguito, visto l’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
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