Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 novembre 2017, n. 51581. Integra il reato di violenza sessuale lo strusciamento del bacino contro il fondoschiena di un altro passeggero sull’autobus

Integra il reato di violenza sessuale lo strusciamento del bacino contro il fondoschiena di un altro passeggero sull’autobus

Sentenza 13 novembre 2017, n. 51581
Data udienza 2 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5637/15 della Corte di appello di Roma del 22 settembre 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del foro di Napoli, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2015, ha confermato la precedente sentenza con la quale, in data 25 novembre 2009, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) e di tale (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 609-bis c.p., per avere costoro, in concorso fra loro, costretto (OMISSIS), mentre erano a bordo di un autobus di linea di Roma, a subire atti sessuali, consistiti in strusciamenti del loro bacino contro il fondoschiena della donna ed in palpeggiamenti della medesima, e li aveva, pertanto, condannati alla pena di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, in proprio, il solo (OMISSIS), articolando due motivi di censura.
Il primo di essi riguarda la nullita’ della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello emesso nei suoi confronti; ha, infatti, rilevato il prevenuto che l’atto in questione – sebbene egli avesse eletto domicilio in Comune di (OMISSIS), come da lui comunicato alla Cancelleria del Tribunale di Roma con lettera raccomandata del 18 giugno 2008, pervenuta a destinazione il successivo 20 giugno – e’ stato, invece, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, presso lo studio del suo difensore di fiducia.
Ritenuto che tale modalita’ di comunicazione dell’atto integri un’ipotesi di nullita’ assoluta ed insanabile, il ricorrente ha, pertanto, chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Subordinatamente il ricorrente ha, altresi’, dedotto la illegittimita’ della sentenza impugnata stante la mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione della medesima in quanto la stessa sarebbe stata articolata tramite un mero procedimento di riferimento alla sentenza di primo grado, senza che sia stata data una compiuta risposta ai quesiti sollevati dall’imputato con l’atto di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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