Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 settembre 2017, n. 22058. In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilita’ dei padroni e committenti

In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilita’ dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilita’ della norma di cui all’articolo 2049 c.c., non e’ richiesto l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonche’ della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. E’ infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalita’ necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purche’ sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, cosi’ da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro

Sentenza 22 settembre 2017, n. 22058
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20570/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1389/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta.

FATTI DI CAUSA

1. Il dott. (OMISSIS), medico anestesista presso l’Ospedale (OMISSIS), fu condannato con sentenza penale definitiva per vari episodi di violenza sessuale aggravata. Per quanto di interesse in questa sede, egli fu ritenuto responsabile del predetto reato commesso in danno di (OMISSIS), sua parente, la quale, ricoveratasi presso l’ospedale reatino per essere sottoposta ad un intervento chirurgico per un tunnel carpale, era stata denudata parzialmente, toccata nelle sue parti intime e fotografata piu’ volte in pose erotiche nel mentre si trovava in stato di totale incoscienza conseguente al trattamento anestetico subito.

Passata in giudicato la sentenza penale di condanna, (OMISSIS) convenne in giudizio il dott. (OMISSIS) e l’ASL di (OMISSIS), davanti al Tribunale di Rieti, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al reato suindicato.

Si costitui’ in giudizio la sola ASL, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il dott. (OMISSIS) rimase contumace.

Il Tribunale accolse la domanda e condanno’ entrambi i convenuti al risarcimento nella misura di Euro 25.000, oltre interessi, nonche’ al pagamento delle spese di giudizio.

2. La sentenza e’ stata impugnata in via principale dalla ASL e in via incidentale dalla vittima. La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 28 febbraio 2014, ha respinto l’appello principale ed ha rimesso la causa in istruttoria per l’accertamento dell’entita’ del danno da liquidare, riservando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese.

Ha osservato la Corte territoriale che l’appello della ASL aveva ad oggetto un solo profilo, e cioe’ quello dell’applicabilita’ o meno alla fattispecie dell’articolo 2049 c.c.. Richiamata la giurisprudenza di legittimita’ sulla figura della c.d. occasionalita’ necessaria tra la condotta dannosa ed il fine istituzionale perseguito, la Corte d’appello ha affermato che il riferimento alla condotta del dipendente puo’ venire meno solo se egli agisca per un fine strettamente personale ed egoistico. Dalla sentenza penale emergeva che la condotta illecita commessa dall’ (OMISSIS) aveva avuto luogo all’interno dell’ospedale, “in orario di servizio ed addirittura durante lo svolgimento dello stesso, nell’adempimento di specifiche mansioni di medico anestesista, dopo aver narcotizzato la vittima in vista dell’intervento chirurgico”. Il fatto, dunque, rientrava in pieno nell’ambito del rapporto lavorativo intercorso, poiche’ sussisteva un evidente collegamento tra l’azione criminosa e l’incarico affidato al medico dalla struttura sanitaria; ne’ poteva assumere rilievo il rapporto di parentela tra la vittima ed il responsabile, perche’ l’episodio criminoso era “comunque inquadrabile nelle mansioni del medico”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso I’ASL di (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

Il dott. (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c..

Osserva la parte ricorrente che la sentenza in esame, oltre ad aver violato la norma citata, sarebbe anche intrinsecamente illogica e contraddittoria. Ed infatti, mentre e’ da ritenere corretta l’affermazione secondo cui il nesso di occasionalita’ necessaria e’ interrotto dalla finalita’ esclusivamente personale ed egoistica dell’azione, l’unica conseguenza logica da trarre sarebbe quella dell’esclusione di ogni responsabilita’ dell’azienda sanitaria. La violenza sessuale “e’ di certo la massima espressione di un fine strettamente personale ed egoistico”, ed il ruolo rivestito dal dott. (OMISSIS) all’interno della struttura ospedaliera costituiva solo l’occasione naturale per compiere il fatto; ma poiche’ il comportamento da lui tenuto “nulla ha a che vedere con le funzioni di medico anestesista affidategli dalla struttura ospedaliera”, l’articolo 2049 c.c., non dovrebbe trovare applicazione.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilita’ dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilita’ della norma di cui all’articolo 2049 c.c., non e’ richiesto l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonche’ della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. E’ infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalita’ necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purche’ sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, cosi’ da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (cosi’ la sentenza 24 gennaio 2007, n. 1516, ripresa dalle successive sentenze 4 giugno 2007, n. 12939, 12 aprile 2011, n. 8306, e dall’ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20924).

Facendo applicazione di tali principi, ad esempio, e’ stata riconosciuta l’applicabilita’ dell’articolo 2049 c.c., nel caso di violenze subite da un militare di leva, in virtu’ del vincolo di superiorita’ gerarchica (sentenza 22 agosto 2007, n. 17836); nel caso del poliziotto che, coinvolto in una discussione fuori dell’orario di servizio, aveva esploso un colpo d’arma da fuoco (sentenza 10 ottobre 2014, n. 21408); nonche’ in quello dell’agente di un’impresa di assicurazioni ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente, suo diretto preposto, in ipotesi di condotte riconducibili alle incombenze a quest’ultimo attribuite (sentenza 4 novembre 2014, n. 23448).

1.2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati.

La Corte d’appello, con un accertamento in fatto del tutto pacifico derivante dalla sentenza penale di condanna, ha riconosciuto che l’episodio criminoso in tanto si era potuto verificare in quanto il medico stava proprio svolgendo il suo lavoro di anestesista all’interno dell’ospedale, avendo per tale ragione a disposizione sale operatorie, medicamenti specifici e tutto l’apparato connesso alla sua attivita’ all’interno della struttura. Ed infatti e’ evidente che gli episodi contestati al dott. (OMISSIS), tra le cui numerose vittime rientra anche (OMISSIS), parte dell’odierno giudizio, si collocano in un contesto nel quale il ruolo che il medico rivestiva all’interno della struttura sanitaria era una condizione imprescindibile. E’ appena il caso di evidenziare, infatti, che l’episodio di violenza in danno della (OMISSIS) si verifico’, addirittura, dopo che il medico aveva anestetizzato la vittima in vista di un intervento chirurgico poi effettivamente eseguito (tunnel carpale).

L’odierna parte ricorrente ha insistito particolarmente, anche durante la discussione avvenuta nella pubblica udienza, sul fatto che la violenza sessuale e’ quanto di piu’ egoistico ci possa essere, per cui sarebbe palese la distorsione rispetto alle finalita’ istituzionali alle quali si collega la responsabilita’ di cui all’articolo 2049 c.c.. Ma tale rilievo non modifica i termini della questione. E’ vero, infatti, che quanto e’ accaduto dimostra la totale distorsione della finalita’ istituzionale in vista dell’esclusivo tornaconto personale ed egoistico, perche’ il comportamento tenuto dal medico, oggettivamente inqualificabile ed incredibile, e’ quanto di piu’ lontano si possa immaginare rispetto anche ad un’etica minima della professione sanitaria. Cio’ non toglie, pero’, che la funzione svolta all’interno dell’ospedale reatino e’ stata un presupposto necessario dell’accaduto, per cui la responsabilita’ dell’odierna ricorrente ai sensi dell’articolo 2049 c.c., deve essere in questa sede confermata.

2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *