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Orbene dunque esaminare il fondo delle distinte critiche che vengono mosse alla sentenza impugnata con l’unico motivo di ricorso:
a) la ricorrente evidenzia come la lesione iatrogena della via biliare principale (coledoco) integri un fatto dannoso riconducibile causalmente alla manovra laparoscopica eseguita dagli operatori (OMISSIS) e (OMISSIS) e dunque suscettibile di determinare la responsabilita’ per inadempimento (da contratto per l’ente pubblico erogatore del servizio pubblico sanitario e da “contatto sociale” dei medici operatori): sostiene che l’affermazione del CTU – riprodotta nella motivazione del Giudice di appello – secondo cui non sussiste responsabilita’, dovendo considerarsi tale lesione iatrogena come mera “complicanza” statisticamente rilevata nella letteratura scientifica (“evenienza statisticamente rilevante come riportato circa nell’1% dei casi, descritta dalla letteratura internazionale”), costituisce un mero paralogismo, in quanto non disvela la ragione giustificativa della ascrizione della lesione iatrogena alla categoria dei fenomeni sottratti alla sfera di controllo ed intervento umano, quale “evento insopprimibile” da intendersi conseguenza inevitabile della “corretta esecuzione” del metodo chirurgico laparoscopico, prescelto ed in concreto adottato.
La censura e’ fondata alla stregua del principio enunciato da questa Corte, cui deve darsi seguito, secondo cui, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilita’ del medico nella suddetta ipotesi, non puo’ limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresi’, verificare la loro eventuale imprevedibilita’ ed inevitabilita’, nonche’ l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17694 del 29/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016).
Pertanto l’affermazione contenuta in sentenza, riproduttiva dell’elaborato peritale depositato dall’ausiliario, secondo cui la lesione costituisce un evento insopprimibile (quand’anche prevedibile, comunque inevitabile), risulta totalmente carente di supporto esplicativo, tanto piu’ considerando che la nozione di una “conseguenza inevitabile” determinata della corretta esecuzione della manovra operatoria non si concilia con la rilevazione statistica dell’evento lesivo soltanto “nell’1%” dei casi (pertanto alla esecuzione dell’intervento con metodo laparoscopico consegue “normalmente” un risultato favorevole, sicche’, in assenza di specifici fattori che determinino in modo autonomo l’anomalia del risultato, quest’ultima non puo’ che essere ricondotta alla errata manovra del medico chirurgo). La apparenza dell’argomentazione non viene colmata neppure dalla successiva osservazione del CTU, secondo cui diverse volte la causa della lesione rimane inspiegabile, ed in piu’ di meta’ dei casi la lesione si verifica “durante le manovre per riconoscere ed isolare il cistico e per staccare la colecisti dalla via biliare”, ne’ assolve al requisito minimo motivazionale richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, la illustrazione di ipotetiche possibilita’ di lesione in circostanze particolari (estrema sottigliezza del dotto cistico) indicate esemplificativamente e che, quindi, non appaiono riferibili al caso concreto.
b) la ricorrente deduce inoltre che la “recidiva” di stenosi del tratto prossimale del coledoco era da imputarsi causalmente alla lesione dell’arteria epatica, che si sarebbe verificata nel corso della successiva fase dell’intervento, eseguito con metodo laparatomico dal prof. (OMISSIS), lesione riconducibile ad una errata manovra chirurgica.
La censura e’ inammissibile in quanto non assolve ai requisiti prescritti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 venendo a contestare, senza svolgere puntuali argomenti critici ne’ indicare il fatto storico decisivo la cui valutazione sarebbe stata omessa, l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito, sulla scorta delle indagini svolte dal CTU il quale ha escluso la rilevazione di evidenze probatorie deponenti per una lesione iatrogena della arteria che – secondo la tesi attorea – avrebbe costituito il presupposto causale della lesione secondaria ischemica (come ipotizzato invece dal dott. (OMISSIS) di Bruxelles), individuando, nel supplemento alla c.t.u., eventuali cause alternative, prevedibili ma inevitabili, idonee a determinare la “stenosi” del coledoco (“fenomeni di retrazione cicatriziale; fenomeni ischemici ed infiammatori; eccessiva permanenza del tubo di Kher”).

c) la sentenza viene impugnata per il mancato accertamento della responsabilita’ medica dovuta ad imperizia nel trattamento postoperatorio: la censura e’ inammissibile in quanto fa riferimento alla relazione del CTP Mammola ed alla relazione del prof. (OMISSIS), Ctp sostenendo che ove il Giudice di appello ne avesse tenuto conto, certamente si sarebbe pervenuti ad una decisione differente. La ricorrente non fornisce, tuttavia, alcuna indicazione dei fatti storici decisivi che sarebbero stati disattesi dal Giudice di merito, e non trascrive, neppure in parte, il contenuto delle predette relazioni dei CTP, non assolvendo ai requisiti minimi ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 di accesso al sindacato di legittimita’;
d) la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe provata per via presuntiva – in assenza di alcuna informativa scritta – la acquisizione del consenso informato della paziente e la consapevole accettazione da parte della stessa della metodica chirurgica prescelta e dei rischi connessi, non costituendo fatti idonei a produrre l’inferenza logica del fatto ignorato la mera sottoscrizione dei moduli relativi all’assenso alla anestesia ed alla emotrasfusione, mentre del pari irrilevante doveva ritenersi la dichiarazione (secondo cui fu la stessa (OMISSIS) a richiedere di essere operata con il metodo della tecnica laparoscopica) resa dal teste Pasta, atteso che tale circostanza non comprovava l’adempimento dell’obbligo informativo gravante sul sanitario.

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