Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26515. Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2

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Quindi, ai fini della valutazione della imprudenza, occorre prendere in considerazione, oltre all’esito della lite, che in se’ non e’ dato sufficientemente univoco (diversamente opinando si verrebbe indirettamente a scoraggiare in se’ la proposizione delle domande giudiziali), se la tesi giuridica proposta, all’epoca dell’introduzione della domanda, apparisse del tutto infondata o minoritaria, o anche se dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall’attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda.
Un elemento estrinseco forte nel senso della palese infondatezza della domanda e’ costituito dalla c.d. doppia conforme, ovvero dal fatto che la domanda dell’attore sia stata conformemente rigettata all’esito del primo e poi anche del secondo grado del giudizio.
L’esistenza di eventuali esiti alterni o difformi nei precedenti gradi di giudizio puo’ essere invece considerato indice, di per se’, di una valutazione prognostica non univoca.
Eventuali esiti altalenanti della causa, o eventuali valutazioni favorevoli all’attore nell’ambito di procedimenti incidentali (quali il diniego di concessione della sospensione dell’esecutivita’ della sentenza) non possono non essere tenute in conto per valutare se chi agisce non ha usato la normale prudenza.
In riferimento poi all’ipotesi specifica presa in considerazione nel caso di specie (responsabilita’ aggravata scaturente dall’aver trascritto la domanda giudiziale, con gli inevitabili esiti limitativi per la normale circolabilita’ del bene che cio’ comporta per la controparte), occorre verificare se si sia in presenza di una trascrizione legittima, o obbligatoria, o se la trascrizione sia stata effettuata, strumentalmente o meno, fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, in quanto in cio’ puo’ essere ravvisato un sensibile indice di violazione del canone di comune prudenza.
Nel caso in esame la domanda era volta alla costituzione di una servitu’ di passaggio e la trascrizione era quindi obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2653 c.c., comma 1: l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la trascrizione della domanda non e’ un obbligo per la parte ma una facolta’ al fine di trarne gli effetti favorevoli previsti dalle norme appunto in materia di trascrizione non e’ condivisibile laddove la legge impone, come nella specie, l’obbligo della trascrizione.
In effetti, la trascrizione e’ necessaria non ai fini dell’ammissibilita’ della domanda, ma solo per l’opponibilita’ ai terzi dell’eventuale decisione favorevole. Deve pero’ ritenersi che non sia esigibile, ai fini di evitare una valutazione di violazione del canone id normale prudenza, che l’attore nel proporre la domanda rinunci ad eseguirne la trascrizione ove prevista come obbligatoria ai fini della eventuale opponibilita’ ai terzi di una pronuncia positiva, perche’ in tal modo lo si verrebbe preventivamente a privare della possibilita’ di avvalersi un eventuale esito positivo del giudizio, non potendo opporre ai terzi interessati l’esito favorevole del procedimento e quindi a frustrare il successo di una eventuale iniziativa giudiziaria.
Quindi, non costituisce elemento legittimamente apprezzabile ai fini della configurabilita’ di una responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 2 il fatto in se’ della trascrizione della domanda giudiziale laddove la trascrizione stessa fosse prevista sdalla legge come necessaria.
Conclusivamente, il primo motivo di ricorso va accolto, in quanto il giudice di merito non ha adeguatamente tenuto in conto i parametri alla stregua dei quali deve accertarsi la violazione della regola di agire in giudizio con ragionevole prudenza.
La sentenza impugnata e’ cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna che provvedera’ nuovamente alla valutazione del merito, liquidando anche le spese del presente giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto:
“Ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ processuale aggravata prevista dall’articolo 96 c.p.c., comma 2 e’ necessario che siano accertate sia l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell’agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta.
Ai fini dell’affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell’interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all’esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell’esecutivita’ della sentenza.
In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell’obbligo di agire con la normale prudenza l’esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l’esito positivo del giudizio”.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

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