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2.3. Ritiene tuttavia questa Corte che il motivo debba essere accolto sotto altro profilo, avendo la Corte d’appello effettivamente violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 3, sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate dal ricorrente.
Ovviamente tale ultima circostanza non e’ d’ostacolo all’accoglimento del ricorso, pacifico essendo nella giurisprudenza di questa Corte che, in virtu’ del principio iura novit curia, l’erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata resta senza conseguenze, quando dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata possa inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa, e ferma restando l’immutabilita’ dei fatti posti a fondamento della domanda (cosi’, ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Questa possibilita’ e’ imposta dalla funzione stessa del giudizio di legittimita’, ovvero garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Del resto, cosi’ come l’articolo 384 c.p.c., comma 2, consente alla Corte di lasciare ferma la sentenza impugnata quando la decisione sia conforme a diritto, ma correggendone le motivazioni se giuridicamente erronee, allo stesso modo deve ritenersi consentito alla Corte di cassazione “ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio”, col rispetto di soli due limiti:
(a) che restino immutati i fatti accertati nelle fasi di merito;
(b) che restino immutate le domande come proposte nelle fasi di merito (cosi’, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005).
2.4. Nel nostro caso il ricorrente, al di la’ delle espressioni formali e del richiamo (irrilevante) alla disciplina dei gruppi, nella sostanza ha tuttavia chiaramente prospettato un error in iudicando, consistito nell’escludere la responsabilita’ del distributore per i danni da prodotto, quando il prodotto sia commercializzato con marchi o segni distintivi confusivi tra le posizioni del produttore e del distributore. Tanto si desume dagli argomenti spesi nelle pp. 22-23 del ricorso, ove il ricorrente invoca il principio per cui la disciplina della responsabilita’ del produttore deve essere interpretata nel senso di favorire il consumatore nella “facile individuazione” del soggetto nei cui confronti avanzare le proprie pretese risarcitorie.
2.5. Cosi’ qualificato il ricorso, esso deve dirsi fondato, sussistendo effettivamente una violazione, da parte della Corte d’appello, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 3, applicabile al presente giudizio ratione temporis.
Il comma 3 di tale norma, infatti, stabilisce che ai fini della responsabilita’ per i danni causati dal prodotto “si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione”.
E poiche’ nell’atto di citazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello (a p. 3 della propria sentenza), l’attore intese far valere la responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. non solo quale produttore, ma anche “quale distributore”, la Corte d’appello ha falsamente applicando il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 3, comma 3, escludendo la responsabilita’ del distributore in un caso in cui tanto il produttore, quanto il distributore, pacificamente utilizzavano il medesimo segno distintivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata sotto questo profilo con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale tornera’ ad esaminare l’appello, alla luce del principio secondo cui il distributore o l’importatore rispondono del danno causato dal vizio costruttivo del prodotto, se abbiano un marchio od una ragione sociale coincidenti in tutto od in larga parte con quelli del produttore, e sotto tali segni distintivi abbiano commercializzato il prodotto.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto invocabile la responsabilita’ dell’importatore solo nel caso in cui il produttore non fosse individuato; ed ha soggiunto che nel caso di specie il produttore era individuato in quanto “indicato nel libretto di circolazione dell’auto”.
Tuttavia, sostiene il ricorrente, nel libretto di circolazione del veicolo “non risulta alcuna indicazione in ordine al produttore del veicolo”; e soggiunge che in realta’ quel tipo di veicolo non era prodotto affatto in Germania, ma a Valencia, e successivamente in Polonia.
Il ricorrente precisa che tali circostanze risulterebbero da un documento allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta in grado di appello. Sicche’, non avendo mai la (OMISSIS) indicato all’acquirente le esatte generalita’ e la sede del reale produttore, essa era tenuta ai sensi del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 224, articolo 3, a rispondere come se fosse il produttore.
3.2. Preliminarmente deve rilevarsi come tale motivo non resti assorbito dall’accoglimento del secondo.
La responsabilita’ dell’importatore per omessa indicazione delle generalita’ del vero produttore costituisce infatti un titolo di responsabilita’ diverso da quello scaturente dall’aver apposto sul prodotto il proprio marchio: di talche’, ove il giudice del rinvio dovesse ritenere insussistente l’identita’ di marchio tra produttore e distributore, dovrebbe passare ad occuparsi del problema della corretta indicazione delle generalita’ dell’effettivo produttore, da parte del distributore.
3.3. Nel merito, il motivo e’ infondato.
Il problema della identificabilita’ del produttore e’ stato infatti affrontato dalla Corte d’appello, la quale ha stabilito che essa risultava “per tabulas”, e comunque emergeva dal libretto di circolazione. Omesso esame dunque non vi fu, sicche’ la censura del ricorrente si riduce alla allegazione di un’erronea valutazione della prova, non consentita in questa sede.
V’e’ da aggiungere, in ogni caso, che essa si fonda su documenti dichiaratamente prodotti soltanto nel giudizio di appello, senza alcun cenno alla impossibilita’ di produrli nelle fasi precedenti, e che quindi correttamente la Corte d’appello non ha utilizzato.
4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
(-) rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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