[….segue pagina antecedente]

3. Con sentenza 31 luglio 2008 n. 3027 il Tribunale di Firenze accolse la domanda.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 4 aprile 2016 n. 501, accolse il gravame della (OMISSIS) e rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS).
La Corte d’appello motivo’ la decisione come segue:
(-) la domanda attorea andava qualificata come domanda di risarcimento del danno aquiliano;
(-) essa era stata fondata dall’attore sull’assunto che la societa’ convenuta fosse la produttrice del mezzo difettoso;
(-) la societa’ convenuta non era il fabbricante, ma solo l’importatore del mezzo, poiche’ fabbricante del mezzo era la societa’ tedesca (OMISSIS) s.a., il che risultava per tabulas;
(-) l’importatore del mezzo puo’ essere chiamato a rispondere del danno causato dal difetto del prodotto solo in tre casi:
(-) o quando il fabbricante risieda al di fuori del territorio dell’unione europea;
(-) o quando con la sua attivita’ “abbia potuto incidere, cosi’ come il fabbricante del bene, sulle caratteristiche di sicurezza del bene medesimo”;
(-) oppure quando il distributore non comunichi all’acquirente le generalita’ del produttore;
(-) nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie, in quanto il produttore risiedeva in Germania, la (OMISSIS) non aveva partecipato al ciclo produttivo, e le generalita’ del produttore erano state comunicate all’attore nella comparsa di costituzione e risposta, sin dalla costituzione in giudizio della (OMISSIS);
(-) la lettera di “richiamo” inviata dalla (OMISSIS) S.p.A. a tutti gli acquirenti di veicoli Ford Ka nel 2001 non costituiva una ammissione di responsabilita’, ne’ consentiva di ritenere che anche il veicolo dell’attore rientrasse tra quelli fabbricati in modo difettoso.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), fondato su tre motivi ed illustrato da memoria; ha resistito con controricorso – anch’esso illustrato da memoria – la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, articolo 3.
Il ricorrente formula, al riguardo, una tesi cosi’ riassumibile:
– la (OMISSIS) ha creato, per colpa, una situazione di apparenza del diritto, presentandosi al pubblico come il produttore del veicolo Ford Ka;
– questa situazione di apparenza ha ingenerato un legittimo affidamento nell’acquirente;
– in conseguenza dell’insorgere di questo legittimo affidamento, la (OMISSIS), in adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., era tenuta a rispondere dei vizi costruttivi de veicolo, come se fosse stata essa il produttore;
– rigettando la domanda, di conseguenza, la Corte d’appello ha violato i suddetti principi di correttezza e buona fede.
1.2. Il motivo e’ inammissibile perche’ nuovo.
Nella sentenza impugnata si legge che (OMISSIS) nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado fece valere la responsabilita’ aquiliana della convenuta sul presupposto che essa fosse il produttore del veicolo difettoso.
Sicche’, non contenendo la sentenza impugnata cenno alcuno ai principi dell’apparenza del diritto, sarebbe stato onere del ricorrente indicare, in ossequio al disposto dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, ed a pena di inammissibilita’, quando ed in che termini fu invocata la responsabilita’ della (OMISSIS) per colposa creazione di una situazione di apparenza.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, articolo 3.
Deduce, al riguardo, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 3 (secondo la lettura che di questa norma da’ il ricorrente) stabilirebbe “una netta contrapposizione tra la sfera della produzione e quella della distribuzione, escludendo il mero distributore del prodotto dall’area della responsabilita’”; tuttavia “la distinzione tra produttore e distributore” non puo’ trovare applicazione nell’ambito dei gruppi di societa’, laddove vi sia un sistema di controllo a catena, tale da escludere di fatto l’esistenza di una distinta soggettivita’ giuridica. Sicche’, conclude il ricorrente, appartenendo il produttore del veicolo e la (OMISSIS) S.p.A. al medesimo gruppo societario, la distinzione fra l’uno e l’altra doveva ritenersi puramente formale, con la conseguenza che la (OMISSIS), sostanzialmente identificandosi col produttore, era tenuta a rispondere dei difetti costruttivi del mezzo.
2.2. Nella parte in cui invoca la regola per cui le societa’ appartenenti ad un gruppo societario non sarebbero distinti soggetti di diritto, il motivo e’ manifestamente infondato: e’ vero che due societa’ commerciali appartenenti al medesimo gruppo possono certamente costituire di fatto una realta’ unitaria, quando il gruppo sia soltanto apparente o simulato: tuttavia, per poter giungere a questa conclusione, e’ necessario che sia dedotta in giudizio e dimostrata la natura fittizia od apparente del gruppo, circostanza che nel caso di specie non solo non risulta mai provata, ma nemmeno allegata. Copiosa e’ la giurisprudenza in tal senso: fra le tante, in tal senso, si veda Sez. L -, Sentenza n. 26346 del 20/12/2016, secondo cui “il collegamento economico-funzionale tra (…) societa’ del medesimo gruppo non e’, di per se’ solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi (dell’una) si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (…) un unico centro di imputazione del rapporto (…). Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attivita’ fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e cio’ venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicita’ della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attivita’ esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attivita’ delle singole imprese verso uno scopo comune” (nello stesso senso, ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 15879 del 17/07/2007).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *