Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 marzo 2018, n. 6036. La colposa omissione dello svolgimento di indagini delegate alla polizia dall’autorita’ giudiziaria per l’accertamento di responsabilita’ penali non puo’ costituire autonoma fonte di responsabilita’ civile dell’agente o ufficiale delegato nei confronti di terzi

La colposa omissione dello svolgimento di indagini delegate alla polizia dall’autorita’ giudiziaria per l’accertamento di responsabilita’ penali non puo’ costituire autonoma fonte di responsabilita’ civile dell’agente o ufficiale delegato nei confronti di terzi, poiche’ l’attivita’ pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone alla condotta in parola, escludendo la configurabilita’ di un nesso causale con il danno eventualmente subito da chi si afferma leso dall’omissione, fermo restando il regime di responsabilita’ inerente al titolare del suddetto organo.

Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6036
Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11303/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t., ROMA, VIA DEI GENERALE DELLO per legge;elettivamente domiciliato ex lege in PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 492/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’avvocato (OMISSIS) conveniva in giudizio il maggiore dei Carabinieri (OMISSIS) e il Ministero dell’Interno esponendo che il primo aveva trasmesso alla Direzione Distrettuale Antimafia di (OMISSIS) una informativa a suo carico con riferimento all’ipotesi di reato di cui all’articolo 416-bis cod. pen., omettendo di acquisire la documentazione da cui poteva evincersi la completa estraneita’ dell’esponente infine acclarata nel successivo procedimento penale.
Il tribunale di Reggio Calabria, nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno e con (OMISSIS), accoglieva la domanda ravvisando la sussistenza di una condotta colposa rilevante ai fini della responsabilita’ prevista dall’articolo 2043 cod. civ., consistita nell’omissione, da parte del (OMISSIS), degli approfondimenti investigativi sui fatti oggetto della delega da parte dell’autorita’ giudiziaria, in particolare non verificando i riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in violazione dei doveri propri degli ufficiali di polizia giudiziaria. Escludeva, d’altra parte, che l’ipotesi potesse integrare il reato di abuso di ufficio, difettando il dolo, e della diffusione della notizia a mezzo della stampa atteso che l’informativa era stata solo depositata presso la cancelleria del tribunale di reggino.
La corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando sull’appello del Ministero dell’Interno, riformava la decisione di prime cure, affermando che, ove non integrato il reato di calunnia, anche una denuncia non avrebbe potuto portare alla responsabilita’ ipotizzata. Negava, altresi’, potesse configurarsi la diffamazione a mezzo della stampa mancando la comunicazione a piu’ persone, poiche’ l’informativa era indirizzata solamente al procuratore della Repubblica. L’appello incidentale formulato dall’ (OMISSIS) sulla quantificazione del danno e sull’omessa liquidazione del danno psichico restava, quindi, assorbito.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) affidando le sue ragioni a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione, atteso che il giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione su un profilo mai allegato, ossia la rilevanza, ai fini della responsabilita’ ex articolo 2043 cod. civ., nel caso, del solo dolo e non della colpa, questione non oggetto dell’appello della difesa erariale.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’articolo 2043 cod. civ., articoli 55 e 326 cod. proc. pen., in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, poiche’ la corte di appello avrebbe errato nell’applicare i criteri d’imputazione della responsabilita’, ipotizzabile nel caso anche per colpa, e nell’esaminare la fattispecie equiparandola immotivatamente a quella della denuncia imprudente, dato che l’ufficiale di polizia giudiziaria, di cui era data per ammessa la superficialita’, doveva rispondere anche per colpa agli effetti dell’articolo 28 Cost.. Avrebbe dovuto pertanto trovare accoglimento anche l’appello incidentale sull’omessa e insufficiente liquidazione del danno, trattandosi di lesione ai diritti morali fondamentali della persona.
2. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
E’ infatti evidente che il giudice, investito della questione della responsabilita’ per colpa, puo’ sempre escludere che tale elemento soggettivo sia sufficiente, nella cornice normativa, a integrare nella fattispecie l’addebito, la cui sussistenza resta in discussione. Si resta, pertanto, nell’ambito della cognizione devoluta al giudice che cosi’ si pronunci.
Il secondo motivo, pur mescolando profili attinenti alla violazione di legge con profili attinenti alla motivazione, risulta specifico quanto ai primi, con esclusione dei secondi non altrimenti enucleabili dalla suddetta mescolanza e, pertanto, inammissibili.
Deve infatti farsi applicazione del principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100).
La censura va dunque esaminata riguardo alla deduzione di violazione dell’articolo 2043 cod. civ., e articolo 28 Cost., laddove e’ stata di fatto esclusa l’ipotizzabilita’ di una responsabilita’ per colpa degli ufficiali (e agenti) di polizia giudiziaria per carenze omissive nelle attivita’ investigative.
Il suddetto motivo e’ infondato.
E’ opportuno premettere che vengono in rilievo due tipologie di possibile pregiudizio. La prima e’ quella derivante dalla diffusione esterna dell’addebito posto in correlazione con l’omissione degli atti di indagine. Al riguardo e’ stata pacificamente esclusa ogni ipotesi di illecito, a cominciare dalla diffamazione con il mezzo della stampa, posta la natura non ostensibile degli atti di indagine e, nel caso, il fatto, oggetto di accertamento rimasto privo di censura, che l’informativa in parola fu trasmessa solo al procuratore della Repubblica.
La seconda tipologia di danno emergente e’ quella derivante dal coinvolgimento, assunto come evitabile a mezzo di una condotta corretta e diligente del delegato alle indagini, in un procedimento penale connotato da significativa gravita’. Al riguardo vale quanto segue.
Come osservato dalla corte territoriale richiamando i principi nomofilattici dettati in fattispecie distinta ma contigua e logicamente conferente (su cui di recente v. Cass., 10/06/2016, n. 11898), la condotta in parola, come quella del denunciante imprudente, al di fuori dei differenti casi dolosi quali tipicamente quelli di calunnia, risulta assorbita dall’attivita’ pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale, inibendo la configurabilita’ del nesso causale. Attivita’ quest’ultima che, in coerenza con l’articolo 28 Cost., ha il suo proprio regime di responsabilita’ che, pertanto, esclude ogni vuoto di tutela.
Si parla, naturalmente, dell’attivita’ investigativa in senso proprio, e non di quelle diverse condotte come tali autonomamente riferibili solo all’agente o ufficiale in parola (come nel caso di Cass., 03/04/1980 n. 2164, che aveva riguardo al ferimento di terzi da parte di un vigile urbano che aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco durante l’inseguimento di un ladro, tema in cui trovava rilevanza, logicamente, anche il profilo della colpa).
Nell’ambito dell’attivita’ propriamente investigativa, le condotte in cui il dolo risulti imputabile in via esclusiva all’agente o ufficiale, impediscono la riferibilita’ all’organo titolare dell’azione penale perche’ l’elemento soggettivo, strutturalmente individuale, assorbe ogni altro criterio d’imputazione di quella specifica condotta.
Il ricorrente allude alla possibilita’ d’ipotizzare il reato di cui all’articolo 328 cod. pen., che, pero’, e’ doloso e, nella fattispecie, non puo’ attenere alla superficialita’ addebitata dall’attore al militare.
In altri termini, nel caso dell’omissione colposa, la condotta dell’agente o ufficiale non risulta distinguibile dall’attivita’ pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale, cui le scelte investigative restano ascrivibili senza che su di esse possano differenziarsi interferenze di sorta.
E’ appena il caso di osservare che del tutto differente e’ l’ipotesi in cui l’agente o ufficiale non solo ometta ma dolosamente rifiuti l’atto proprio del suo ufficio consistente nel dare seguito all’impulso del titolare dell’azione penale che indichi espressamente l’attivita’ da compiere. Cio’ peraltro conferma, “a contrario”, che la sovrapposizione delle posizioni tra delegante e delegato, finche’ sussistente, esclude l’ipotizzabilita’ di un’autonoma responsabilita’ civile nel discusso senso.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “la colposa omissione dello svolgimento di indagini delegate alla polizia dall’autorita’ giudiziaria per l’accertamento di responsabilita’ penali non puo’ costituire autonoma fonte di responsabilita’ civile dell’agente o ufficiale delegato nei confronti di terzi, poiche’ l’attivita’ pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone alla condotta in parola, escludendo la configurabilita’ di un nesso causale con il danno eventualmente subito da chi si afferma leso dall’omissione, fermo restando il regime di responsabilita’ inerente al titolare del suddetto organo”.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
3. Spese compensate tenuto conto della peculiarita’ della controversia e in applicazione della disciplina “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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