Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 agosto 2017, n. 39367

Non vi può essere ricusazione del giudice il fatto che questo abbia pronunciato o concorso a pronunciare, in un separato processo, una sentenza nei confronti del ricorrente per lo stesso reato, se la sua responsabilità penale non è stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.

Sentenza 23 agosto 2017, n. 39367
Data udienza 15 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia An – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/12/2016 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIORDANO Emilia Anna;

letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LOY Francesca che ha concluso chiedendo dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS), con il patrocinio del difensore di fiducia, impugna l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perche’ manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazione proposta dal (OMISSIS) nei confronti dei magistrati (OMISSIS) e (OMISSIS), giudici della Corte di appello di Napoli, sezione Seconda penale, dinanzi alla quale pende il processo a carico del (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) con condotta perdurante. Il ricorrente enuncia due motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 127 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), poiche’ la dichiarazione di ricusazione e’ stata decisa con procedura de plano, ai sensi dell’articolo 41 c.p.p., comma 1. Assume che la decisione impugnata ha comportato una valutazione di merito, incompatibile con la procedura de plano, in presenza della dichiarazione di astensione avanzata dal giudice (OMISSIS) nella quale il magistrato chiedeva di essere autorizzata all’astensione dalla trattazione del processo nei confronti di (OMISSIS) poiche’, adottando una sentenza a carico dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva vagliato fonti accusatorie gravemente indizianti anche a carico di (OMISSIS). Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 36 e 37 c.p.p. e vizio di motivazione, poiche’ i giudici di appello non hanno valutato la posizione pregiudicante, in danno del ricorrente, derivante dalle valutazioni compiute dai giudici (OMISSIS) e (OMISSIS) nella sentenza a carico di (OMISSIS). Da tale provvedimento si rileva che la posizione dell’odierno ricorrente era stata valutata dai giudici che si erano espressi sull’attendibilita’ delle fonti accusatorie, in quanto comuni a quelle di (OMISSIS), condannato per il medesimo reato associativo ascritto a (OMISSIS). Tale giudizio di attendibilita’ si e’ concretizzato in una valutazione di merito espressa sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato sia sulla colpevolezza dell’imputato, ribadita dallo giudice (OMISSIS) nella dichiarazione di astensione presentata al Presidente della Corte di appello partenopea.

2. Il ricorso e’ inammissibile.

3. Il secondo motivo di ricorso dal quale deve partire l’esame del ricorso per ragioni di carattere logico-giuridico, e’ generico, nella misura in cui non indica con la dovuta specificita’ le affermazioni in ipotesi contenute nella sentenza emessa all’esito del processo cd. “pregiudicante” che dovrebbero legittimare la proposta ricusazione e relative a valutazioni di merito riguardanti lo stesso reato associativo ascritto all’odierno ricorrente (OMISSIS), ed e’ manifestamente infondato nella parte in cui mostra di ricollegare il dedotto pregiudizio al mero svolgimento della funzione giudicante nell’ambito del processo asseritamente “pregiudicante”, a prescindere dall’intervenuta formulazione di giudizi inerenti al fatto-reato del quale l’imputato e’ stato chiamato a rispondere nell’ambito dell’odierno procedimento, asseritamente “pregiudicato”, pregiudizio che, in buona sostanza viene ricondotto alla situazione di aver solo conosciuto dello stesso reato.

4. Rileva il Collegio che tale situazione di incompatibilita’, secondo l’ampia accezione descritta dal ricorrente, non trova corrispondenza nella previsione dell’articolo 34 c.p.p., come reinterpretato all’esito dei numerosi interventi additivi della Corte costituzionale fra i quali, per quel che qui rileva, quello adottato con la sentenza n. 371 del 1996 ne’ trova corrispondenza nell’articolo 37 c.p.p., comma 2, oggetto della sentenza n. 283 del 2000, e nella giurisprudenza di questa Corte. In particolare la giurisprudenza di legittimita’ ha, con chiarezza, enunciato il principio secondo cui non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilita’ penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730).

5. Orbene, premesso che nel ricorso di (OMISSIS) sono state riportate unicamente (cfr. pag. 8) alcune dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nella parte in cui i dichiaranti chiamano in causa (OMISSIS), oltre al fratello (OMISSIS) ed altri soggetti – enunciato del tutto generico ai fini della necessaria specificita’ del ricorso per Cassazione -, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha dimostrato di aver fatto buon governo, nel caso di specie, del principio innanzi illustrato, accertando che nel giudizio a carico dei fratelli dell’imputato, (OMISSIS) e (OMISSIS), non erano stati espressi – nemmeno incidentalmente giudizi in merito alla responsabilita’ dell’odierno ricorrente e che la valutazione anche solo sommaria – della sua posizione non si fosse resa necessaria ai fini della configurabilita’ del reato associativo contestato. Esaustivo, ai fini della verifica, e’ il dato enunciato nel provvedimento impugnato che (OMISSIS) neppure rispondeva del reato associativo, ascritto all’odierno ricorrente e, con riguardo alla posizione di (OMISSIS), che non ricorreva alcuna coincidenza, neppure temporale, fra le ipotesi associative ascritte all’uno e all’altro imputato.

6. Ne’ l’effetto pregiudicante puo’ derivare dal giudizio di attendibilita’ espresso, nel processo a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia – in ipotesi i medesimi – secondo l’assunto posto a fondamento della richiesta di autorizzazione all’astensione avanzata da uno dei magistrati componenti il Collegio. Non e’, invero, sufficiente al fine di ritenere integrata la ricorrenza di una condizione pregiudicante, come tale idonea ad inficiare la necessaria terzieta’ del giudice, che il medesimo giudice abbia, in precedenza, avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, poiche’ la situazione pregiudicante va accertata in concreto, caso per caso, verificando che il giudizio espresso abbia comportato una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa e non possieda carattere meramente delibatorio, incidentale o si sia sostanziata in una semplice raccolta di prova. In quest’ordine di idee, si e’, ad esempio, negato, in giurisprudenza, che possa essere dedotta, quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, la gia’ intervenuta valutazione, da parte dei detti magistrati, dell’attendibilita’ delle dichiarazioni dei chiamanti in correita’, in occasione di altri procedimenti (Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi B, Rv. 213666). Esula, infine, dalla stessa nozione di precedente valutazione di merito, rilevante ai fini dell’articolo 37 c.p.p., il contenuto della dichiarazione di astensione proposta da uno dei componenti il Collegio.

7. Necessario precipitato della correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte di appello di Napoli, in linea con la pacifica interpretazione delle norme processuali data da questa Corte, e’ la manifesta infondatezza anche del primo motivo di ricorso posto che la dichiarazione di manifesta infondatezza non rientra nell’ambito delle decisioni sul merito che comportano la trattazione camerale e che la delibazione compiuta con il provvedimento impugnato si e’ arrestata alla verifica esterna di corrispondenza della proposta ricusazione al modello legale, concernendo la mera plausibilita’, risultante ictu oculi, dei motivi che sorreggono l’atto, con effetti di stretto diritto processuale e risoltasi nella esclusione di ogni possibile pregiudizio legato ad eventuali interferenze nell’oggetto della valutazione giudiziale.

8. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

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