Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 agosto 2017, n. 39341

L’uso della violenza o della minaccia considerato dall’articolo 337 c.p., per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, sebbene fattualmente nella gran parte dei casi si risolva in una violenza o minaccia anche contro la persona del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio (o di coloro che, richiesti, gli prestano assistenza), non necessariamente vi si identifica perche’ in se’ e’ costituita da una opposizione al compimento dell’ufficio e del servizio che può esprimersi anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni dell’articolo 610, o dell’articolo 612 c.p., come nel caso, per esempio – della fuga in condizioni tali da scoraggiare l’inseguimento per evitare danni alle persone – mediante una violenza (o minaccia) cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull’esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola

 

Sentenza 22 agosto 2017, n. 39341
Data udienza 12 luglio 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/04/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso;

Il PG conclude per il rigetto del ricorso del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 6600/2016, il Tribunale di Napoli ha condannato (OMISSIS) per reato ex articolo 337 c.p., escludendo la recidiva contestata, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e applicando la diminuente ex articolo 442 c.p.p., comma 2.

2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli si chiede l’annullamento della sentenza per avere determinato la pena (nel minimo edittale) omettendo di applicare l’aumento ex articolo 81 c.p., comma 1, per il concorso formale che risulta dalla contestazioni in fatto mentre si evince dalla imputazione che la condotta, integrante reato ex articolo 337 c.p., e’ stata commessa ai danni di due agenti della pubblica sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame ripropone una questione alla quale pure dalla giurisprudenza di questa Corte vengono date soluzioni differenti.

1.1. Secondo una posizione, la resistenza o la minaccia per opporsi a piu’ pubblici ufficiali, non configurano, anche se attuate nello stesso contesto, un unico reato di resistenza ex articolo 337 c.p., ma tanti reati di resistenza quanti sono i pubblici ufficiali coinvolti, perche’ l’azione si traduce in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell’attivita’ da parte di ogni pubblico ufficiale. Questo orientamento considera che le persone fisiche mediante le quali la pubblica amministrazione agisce, pur operando come suoi organi, conservano le loro distinte identita’ per cui ogni violenza o minaccia arrecata a ogni singolo pubblico agente costituisce resistenza ex articolo 337 c.p. (ex multis: Sez. 6, n. 26173 del 5/07/2012, Rv. 253111; Sez. 6, n. 38182 del 24/10/2011, Rv. 250792; Sez. 6, n. 35376 del 23/10/2006, Rv. 234831).

1.2. Piu’ recenti pronunce (Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269005; Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Rv. 260374) considerano, gia’ sotto il profilo oggettivo, che l’interesse tutelato in via principale dall’articolo 337 c.p., e’ il regolare svolgimento della funzione pubblica, sicche’ la resistenza a piu’ pubblici ufficiali coinvolti nel compimento del medesimo atto di ufficio non può determinare una pluralita’ di reati perche’ non cagiona plurime lesioni del bene giuridico protetto (sebbene, sotto altro profilo, e’ possibile che l’aggressione all’integrita’ fisica dei pubblici ufficiali sia sanzionata se si configura il concorso del reato di resistenza con quello di lesioni). Questa argomentazione e’ avvalorata da una lettura sistematica degli articoli 337 e 338 c.p.: la seconda disposizione, infatti, sanziona piu’ gravemente la condotta violenta o minacciosa rivolta ad un “Corpo politico, amministrativo o giudiziario”, non per il numero, peraltro non specificato, di membri che lo costituiscono, ma per la particolare rilevanza delle funzioni che tali organi sono chiamati a esercitare: l’articolo 337 c.p., tutela primariamente la funzione che si sostanzia nell’atto dell’ufficio al cui compimento i pubblici ufficiali sono chiamati e che viene ostacolato dalla condotta del resistente. Inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, si rileva che la pluralita’ di reati non può derivare dalla mera pluralita’ delle persone offese, ma occorre uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice distintamente nei confronti di ciascun pubblico ufficiale, per cui, se l’azione e’ unica e unico e’ l’atteggiamento psicologico del colpevole, allora e’ unico anche il reato commesso. In altri termini, viene stabilita una correlazione fra l’unicita’ dell’atto di ufficio e la unicita’ della azione delittuosa che a quell’atto si contrappone (Sez. 6 n. 4123 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269005; Sez. 6, n. 37727 del 9/0572014, Rv. 260374).

1.3. La sentenza n. 35277 del 23/05/2017 di questa Sezione segue una diversa interpretazione che non si sofferma su una valutazione astratta della natura mono o plurioffensiva del reato ex articolo 337 c.p., ma evidenzia “un argomento testuale, in quanto, pur costituendo delitto contro la pubblica amministrazione, il reato di resistenza a pubblico ufficiale e’ connotato, nella sua esplicazione tipica, da violenza e minaccia alla persona” (pag. 5). Su questa base, rileva che l’elemento oggettivo del reato ex articolo 337 c.p., conferisce “centralita’ all’opposizione violenta all’azione del singolo pubblico ufficiale” e che “la norma assicura tutela al pubblico ufficiale soggettivamente individuato”, concludendo che “la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell’attivita’ funzionale di ciascun pubblico ufficiale”. Per questa via, si collega espressamente a quanto ritenuto in altre sentenze, secondo le quali la resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a piu’ pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ex articolo 337 c.p., ma tanti distinti reati – eventualmente uniti dal vincolo della continuazione – quanti sono i pubblici ufficiali operanti, perche’ la condotta criminosa si perfeziona con l’offesa al libero espletamento dell’attivita’ di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 26173 del 17/05/2012, Rv. 253111; Sez. 6, n. 38182 del 26/09/2011, Rv. 250792).

2. L’azione di chi oppone resistenza, nei termini richiesti dall’articolo 337 c.p., a piu’ pubblici ufficiali può essere ricondotta alla figura del concorso formale omogeneo ex articolo 81, comma 1, (che ricorre quando con un’unica condotta si commettono piu’ violazioni della stessa disposizione di legge,), o a quella della continuazione di reati ex articolo 81 c.p., comma 2, (con un’azione azione esecutiva di un medesimo disegno criminoso commette piu’ violazioni della sessa disposizione di legge), oppure risolversi in un unico reato in base alla ricostruzione delle specifiche articolazioni della condotta concreta e della situazione in cui e’ stata attuata.

Vale però osservare che l’uso della violenza o della minaccia considerato dall’articolo 337 c.p., per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, sebbene fattualmente nella gran parte dei casi si risolva in una violenza o minaccia anche contro la persona del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio (o di coloro che, richiesti, gli prestano assistenza), non necessariamente vi si identifica perche’ in se’ e’ costituita da una opposizione al compimento dell’ufficio e del servizio che può esprimersi anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni dell’articolo 610, o dell’articolo 612 c.p., come nel caso, per esempio – della fuga in condizioni tali da scoraggiare l’inseguimento per evitare danni alle persone – mediante una violenza (o minaccia) cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull’esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola (Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Rv. 235535; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Rv. 226251; Sez. 6, n. 7061 del 25/05/1996, Rv. 206021).

3. Premesso questo, nella fattispecie in esame va escluso che la condotta di (OMISSIS) abbia determinato un concorso formale omogeneo di reati. L’imputato, come il Tribunale di Napoli ha ricostruito in sentenza, proferi’ delle espressioni minacciose nei confronti di due poliziotti per allontanarli dal proprio bar e impedire loro di concludere un controllo amministrativo all’interno dell’esercizio: una ricorrente caratteristica della minaccia e’ quella di potersi risolvere in un’unica azione con plurimi destinatari, mentre la violenza, fisica richiede (ordinariamente) una condotta dell’agente piu’ articolata in relazione al numero dei suoi destinatari. Si e’ trattato, quindi, di un comportamento attuato con un’unica condotta e in un unico contesto spazio-temporale per impedire il compimento di un unico atto d’ufficio, sebbene da parte di piu’ pubblici ufficiali compresenti per tale motivo esso ha determinato un’unica violazione dell’articolo 337 c.p., cosi’ da escludere l’applicabilita’ dell’articolo 81 c.p., comma 1.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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