[….segue pagina antecedente]
la Corte d’appello di Genova, adita dalla parte soccombente, con sentenza 21 aprile 2015 numero 547 rigettò il gravame;
ritenne la corte d’appello, per un verso, che l’appellante non rientrasse in alcuna delle categorie cui la legislazione regionale ligure attribuiva il diritto all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; per altro verso che non potesse affatto ritenersi stipulato tra l’appellante e il Comune di Genova un nuovo contratto di locazione per facta condudentia, dal momento che tale contratto avrebbe richiesto una forma scritta ad substantiam;
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.A.H. , con ricorso fondato su un motivo;
ha resistito il Comune di Genova con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge, di cui all’articolo 360, numero 3, c.p.c.; lamenta in particolare la violazione dell’articolo 12 della legge regionale Liguria 29 giugno 2004 n. 10;
deduce che, in base alla norma appena ricordata, nel caso di morte del, assegnataria di un alloggio di edilizia economica e residenziale pubblica, subentrano nel diritto di godimento, tra gli altri, “il convivente di fatto”; argomenta che, non contenendo la norma ulteriori precisazioni, l’espressione “convivente di fatto” dovrebbe ritenersi comprensiva sia delle ipotesi di convivenza more uxotio, sia delle ipotesi di convivenza fra persone dello stesso sesso, come appunto nel caso di un anziano non autosufficiente e della sua badante; il motivo è infondato;
l’art. 12 della l. reg. Liguria n. 10 del 2004 va infatti interpretato nel senso che il “convivente di fatto” ivi previsto sia soltanto il convivente more uxorio (non rileva nel presente giudizio stabilire se la norma possa estendersi agli “uniti civilmente” di cui all’art. i, comma 2, l. 20 maggio 2016 n. 76);
depongono in tal senso l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica e l’interpretazione finalistica;
dal punto di vista letterale, l’espressione “convivente di fatto” compare in una pluralità di testi normativi, sempre quale sinonimo di “convivente more uxorio”: ad esempio, tra gli altri, nell’art. 11 del d.lgs. 25.5.2017 n. 92, in tema di controllo dell’attività di compravendita di oro; nell’art. 1 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di illeciti; ovvero nell’art. 19 della l. 29.12.1990 n. 408, in materia di imposte sui redditi; del resto la stessa legge 76/16, già ricordata, sia pure ai soli fini ivi previsti, definisce conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”: definizione la quale rende evidente che il rapporto di servizio o di lavoro domestico esula dal novero delle convivenze di fatto;
dal punto di vista sistematico, l’art. 12 l. reg. Liguria n. 10/2014, nell’elencare gli aventi diritto a subentrare nel diritto di godimento dell’alloggio, inserisce il “convivente di fatto” subito dopo il coniuge, e subito prima dei figli: il che rende evidente l’assimilazione, nella intenzione del legislatore, della convivenza di fatto al rapporto di coniugio;
dal punto di vista finalistico, infine, la ratio delle norme sul diritto dei familiari dell’assegnatario d’un alloggio di edilizia residenziale pubblico a permanere nel godimento dell’immobile, dopo la morte dell’assegnatario, è la solidarietà familiare ed il diritto alla casa, ratio insussistente rispetto al coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità;
la mera coabitazione per esigenze lavorative, infatti, non dà luogo ad un consorzio familiare, e non legittima l’equiparazione del dipendente ai membri della famiglia;
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply