Ai fini dell’equo indennizzo per irragionevole durata del procedimento, la soglia minima di gravità al di sotto del quale il pregiudizio non è indennizzabile non attiene solo alla natura bagatellare della controversia, ma va valutata in relazione al valore effettiva della stessa.
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 24410
Data udienza 15 settembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 719/2015 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 594/2014 della Corte d’appello di Perugia, depositato il 26 maggio 2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, decidendo su numerosi ricorsi volti ad ottenere la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo, iniziato dinnanzi al TAR Lazio nell’aprile 2000 e definito con sentenza depositata nel novembre 2008 (giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione spettante ai ricorrenti, quali militari impegnati per sei mesi in missione in Albania, anche per i quindici giorni di riposo/recupero maturati nel corso della missione), ha respinto le domande, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio e i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore del Ministero, della somma di Euro 5.000,00 ciascuno a titolo di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c.;
che la Corte d’appello, quanto a tale ultima statuizione, ha rilevato che i menzionati ricorrenti non erano stati parte del giudizio presupposto;
che, quanto alla domanda proposta dagli altri ricorrenti, la Corte d’appello ha ritenuto che la stessa non potesse essere accolta in ragione della natura bagatellare della posta in gioco, in applicazione dell’articolo 35 del protocollo addizionale della CEDU n. 14, risultando il pregiudizio lamentato non rilevante;
che per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi;
che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo, proposto nell’interesse di tutti i ricorrenti ad eccezione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si deduce violazione dell’articolo 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, articolo 2, e dell’articolo 35 della CEDU;
che con tale mezzo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere bagatellare la posta in gioco del giudizio presupposto, sia perche’ oggetto di quel giudizio era la corresponsione di una componente della retribuzione, sia perche’, comunque, l’indennita’ di missione giornaliera ammontava a 120,00 o a 150,00 Euro, sicche’ l’importo dovuto per quindici giorni era tutt’altro che irrisorio, tenuto anche conto delle condizioni socio economiche dei ricorrenti;
che con il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., sul rilievo che i giudizi proposti dai menzionati ricorrenti non avevano ad oggetto una domanda di equa riparazione relativa alla irragionevole durata del giudizio amministrativo presupposto, ma dei giudizi, del pari di equa riparazione, dai medesimi proposti nei confronti del Ministero della giustizia dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, che certamente non avrebbero dovuto essere riuniti a quello concernente la irragionevole durata del giudizio amministrativo;
che con il terzo motivo, dichiaratamente proposto nell’esclusivo interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si lamenta violazione degli articoli 96 e 113 c.p.c.;
che i ricorrenti premettono che avverso il decreto impugnato, e’ stato proposto altresi’ ricorso per revocazione e che, in particolare, il (OMISSIS) non poteva essere parte del giudizio dinnanzi al TAR Lazio oggetto della domanda di equa riparazione, dal momento che aveva proposto un distinto ricorso, avente un differente numero di ruolo;
che, nel merito, si rileva che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 96 c.p.c., atteso che nessuna prova di danno era stata fornita dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il quale, peraltro, doveva ritenersi sostanzialmente irrilevante il fatto di aver svolto le proprie difese nei confronti di 223 ricorrenti, laddove quelli effettivamente legittimati erano 219;
che, in ogni caso, si deduce la eccessivita’ della liquidazione del danno, non rapportato alla entita’ della pretesa azionata;
che il primo motivo e’ fondato;
che la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del pregiudizio rilevante in considerazione della natura bagatellare della controversia e facendo riferimento all’articolo 35 della CEDU, come modificato dal Protocollo addizionale n. 14;
che, sul nuovo testo dell’articolo 35 CEDU, quale risultante dalle modifiche apportatevi dal Protocollo addizionale n. 14, adottato il 13 maggio 2004, ratificato e reso esecutivo con L. n. 280 del 2005, ed entrato in vigore l’1 giugno 2010, questa Corte ha avuto modo di precisare che la soglia minima di gravita’, al di sotto della quale il danno non e’ indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicche’ dall’ambito di tutela della L. 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per se’ non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua e’ la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 633 del 2014);
che, si e’ precisato, deve pero’ trattarsi di processi di minimo spessore economico, in relazione ai quali il danno da attesa sia cosi’ tenue da risultare sostanzialmente irrilevante nella vita della persona cui si riferisce (Cass. n. 8542 del 2015, nella quale si e’ rilevato come sia stato escluso l’equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto aveva ad oggetto pretese di entita’ davvero minima, sempre inferiore a Euro 500,00: in tal senso, Cass. n. 21861 del 2014; Cass. n. 18435 del 2014; Cass. n. 18434 del 14; Cass. n. 17944 del 2014);
che, nella specie, la Corte d’appello si e’ discostata da tale principio, omettendo di prendere in considerazione il reale valore della posta in gioco, e segnatamente limitandosi ad affermare che l’indennita’ oggetto di causa era veramente modesta, proprio perche’ ragguagliata a quindici giorni, senza verificare quale fosse il valore effettivo della stessa e, soprattutto, se eccedesse o no a predetta soglia al di sotto della quale soltanto puo’ affermarsi la irrilevanza del pregiudizio (essendo certo che il giudizio presupposto ha invece avuto una durata di otto anni circa, eccedente senz’altro la durata ragionevole di un ordinario giudizio amministrativo);
che anche il secondo motivo e’ fondato, essendo evidente che la Corte d’appello, con riferimento alla posizione dei ricorrenti nell’interesse dei quali il motivo e’ proposto, ha errato nel non rilevare che la domanda aveva ad oggetto la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione ed era stata proposta nei confronti del Ministero della giustizia;
che, quanto al terzo motivo di ricorso, occorre preliminarmente rilevare che la Corte d’appello di Perugia, adita con ricorso per revocazione del decreto qui impugnato, con sentenza n. 462 del 2015, ha rigettato la revocazione proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS), ed ha invece accolto il ricorso per revocazione proposto da (OMISSIS), provvedendo, in sede rescissoria, ad accogliere la domanda da quest’ultimo proposta, con condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 2.750,00, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
che per effetto di tale statuizione il ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno il provvedimento dal medesimo impugnato;
che le spese del procedimento possono, con riferimento al (OMISSIS), essere interamente compensate;
che permane, invece, l’interesse all’esame della censura proposta dagli altri ricorrenti, i quali si dolgono della condanna al pagamento della somma di Euro 5.000,00, loro comminata dalla Corte d’appello ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.;
che il motivo e’ fondato, atteso che la Corte d’appello non ha indicato i criteri in base ai quali ha inteso determinare in 5.000,00 Euro per ciascuno dei ricorrenti (residui) il danno ai sensi della citata disposizione;
che questa Corte ha gia’ ritenuto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicche’ essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo, ed e’ indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia e, piu’ in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le causa pretestuose (Cass. n. 17902 del 2010; Cass. n. 21570 del 2012; Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 22465 del 2014);
che la Corte del merito, nel condannare d’ufficio le parti soccombenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento di una somma pecuniaria ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., ha inteso sanzionare l’abuso del processo ravvisabile nella condotta processuale dei medesima – i quali hanno presentato la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo presupposto collettivo, con numerosissime parti, pur non essendo stati in alcun modo parti di quel processo, unendosi ad altri litisconsorti invece legittimati, e quindi ponendo in essere una condotta potenzialmente decettiva – e cosi’ preservare la funzionalita’ del sistema giustizia con la censura di un’iniziativa giudiziaria avventata;
che, invece, quanto all’importo della condanna, il decreto impugnato omette del tutto di indicare i criteri che hanno condotto il giudice del merito a determinarlo in Euro 5.000;
che, in generale, il giudice – quando stabilisce l’entita’ della sanzione monetaria, per la quale il codice di rito non fissa limiti edittali ma ne rimette la determinazione alla sua valutazione equitativa – deve esplicitare i criteri che hanno guidato la concreta quantificazione dell’ammontare, affinche’ l’esercizio della discrezionalita’ sia orientato al raggiungimento di una determinazione quantitativa congrua e ragionevole e non si risolva in un risultato arbitrario;
che nella specie il decreto impugnato, non solo non indica i criteri assunti a base del procedimento valutativo, ma, determinando la somma dovuta in Euro 5.000, ossia in un importo superiore a cinque volte l’entita’ delle spese processuali a carico dei soccombenti in solido (determinate in Euro 1.000,00), perviene ad un esito liquidatorio che non rispetta il limite della ragionevolezza e della proporzionalita’ (cfr. Cass. n. 21570 del 2012, cit.), discostandosi di gran lunga da quel limite del doppio dei massimi tariffari che – desumibile dall’abrogato articolo 385 c.p.c., comma 4, – e’ utilizzato come parametro nelle prassi condivise dei giudici di merito (cosi’, Cass. n. 22465 del 2014, cit.);
che, dunque, dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di (OMISSIS), va invece accolto il ricorso proposto dagli altri ricorrenti, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;
che al giudice del rinvio e’ demandata, altresi’, la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS); cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione; compensa le spese del giudizio in relazione a (OMISSIS).
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