L’articolo 26-bis c.p.c., comma 1, quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni di cui dell’articolo 413 c.p.c., comma 5, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso comma 1 con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8172.

L’articolo 26-bis c.p.c., comma 1, quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni di cui dell’articolo 413 c.p.c., comma 5, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso comma 1 con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, dovendo fra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella della L. n. 720 del 1984, articolo 1-bis, il significato del rinvio a tale norma si deve intendere nel senso che con esso si sia voluto fare riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto (debitor debitoris) che deve pagare per conto delle amministrazioni pubbliche, cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra la p.a. ed il cassiere o tesoriere, con la conseguenza che tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell’espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilita’ di procedere all’esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede, ove tale luogo sia diverso da quello in cui opera l’articolazione della persona giuridica che ha in carico in concreto il rapporto avente ad oggetto le funzioni di cassa o di tesoreria ed in cui, dunque, la concreta funzione di cassiere o tesoriere sia svolta per la pubblica amministrazione secondo gli accordi con essa presi.

Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8172
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28627-2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI (OMISSIS);
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 12404/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza e dichiari la competenza del Tribunale di Foggia in ordine al giudizio indicato in premessa.
RILEVATO
che:
1. L’Avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza contro l’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell’Esecuzione dell’8 novembre 2016, con la quale e’ stata rigettata l’opposizione ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., da lui proposta contro l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione la quale aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale sulla procedura esecutiva per espropriazione di crediti preso terzi, iscritta al n.r.g.e. 3279 del 2015 ed introdotta da esso ricorrente con un pignoramento a carico della detta azienda di crediti della medesima verso i terzi pignorati (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., che rendevano dichiarazione positiva.
2. Nell’ordinanza opposta il Giudice dell’Esecuzione rilevava che il foro dell’esecuzione si doveva individuare in Foggia, in quanto reputava che l’articolo 26-bis c.p.c., che era stato invocato, concernesse solo le ipotesi di crediti azionati nei confronti della pubblica amministrazione in forza di rapporti di lavoro.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione assumendo che l’articolo 26-bis c.p.c., quale che sia l’interpretazione che gli si voglia dare, deve essere interpretato al lume della L. n. 720 del 1984, articolo 1-bis, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di modo che, risultando che l’ASL si avvaleva del detto sistema tramite la filiale di (OMISSIS) della (OMISSIS), come previsto da un contratto di convenzione del 18 aprile 2012, sicche’ il foro dell’esecuzione, essendo la competenza correlata al detto servizio di carattere esclusivo, che nel caso specifico risultava svolto dalla filiale di (OMISSIS) della (OMISSIS), risultava radicata in (OMISSIS).
2. Al ricorso non vi e’ stata resistenza dell’intimata.
3. Dovendosi esaminare il ricorso ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne e’ stata fatta notificazione al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato
che:
1. In via preliminare il Collegio rileva che si configura una questione pregiudiziale che deve esaminare d’ufficio e sulla quale ne’ parte ricorrente ne’ il Pubblico Ministero si sono interrogate.
La questione e’ quella dell’ammissibilita’ del mezzo di impugnazione con cui la Corte e’ stata sollecitata e discende dalla circostanza che la sentenza impugnata ha rigettato un’opposizione agli atti esecutivi, proposta contro una sentenza che ha definito un giudizio introdotto contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione, con cui detto giudice, investito di un’espropriazione di crediti presso terzi, ha chiuso il processo esecutivo rilevando che il foro dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 26-bis c.p.c., non era quello del Tribunale di Milano, dinanzi al quale l’esecuzione era stata incoata, bensi’ quello del Tribunale di Foggia.
La definizione del giudizio e’ stata fatta dal giudice investito dell’opposizione agli atti con un provvedimento di rigetto dell’opposizione, che cioe’ ha rilevato la correttezza dell’agire del giudice dell’esecuzione e, dunque, con una pronuncia di merito, id est di fondatezza dell’opposizione agli atti.
Ne segue che ci si deve interrogare sul se tale pronuncia, con cui il giudice dell’esecuzione in funzione di giudice della cognizione sull’opposizione agli atti esecutivi, si possa o si debba considerare una pronuncia sulla sola competenza, come tale impugnabile con il regolamento necessario ai sensi dell’articolo 42 c.p.c..
1.1. La risposta potrebbe essere negativa se si pensasse che non si e’ in presenza di una pronuncia sulla competenza impugnabile con il regolamento necessario bensi’ di una pronuncia di merito di rigetto del rimedio oppositivo, come tale impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, cioe’ secondo il regime che e’ adeguato alle pronunce con cui viene definita il giudizio sull’opposizione agli atti esecutivi, tanto per ragioni di merito, quanto per ragioni di rito, al di fuori del caso in cui il giudice investito dell’opposizione agli atti esecutivi dichiari la propria competenza con una pronuncia sulla sola competenza oppure la declini, rispettivamente considerandosi esattamente e erroneamente adito secondo la regola che individua la competenza sul giudizio ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. e che e’ espressa dell’articolo 27 c.p.c., comma 2, allorquando l’esecuzione penda gia’ (come nella specie), con l’indicazione del “giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione”, e dell’articolo 617 c.p.c., comma 1, per il caso di opposizione proposta prima che l’esecuzione sia stata iniziata, facendo riferimento “al giudice indicato dell’articolo 480 c.p.c., comma 3.
Nel caso di specie il Tribunale di Milano e’ stato investito di un’opposizione agli atti esecutivi contro un’esecuzione che era stata iniziata e, dunque, era certamente competente a ricevere detta opposizione. Non si e’ dichiarato incompetente, ma ha pronunciato nel merito, reputando che correttamente avesse operato il Giudice dell’Esecuzione, adottando un provvedimento di chiusura dell’esecuzione sull’assunto che non fosse competente sull’esecuzione il Tribunale di Milano a norma dell’articolo 26-bis c.p.c..
Si potrebbe ritenere, d’altro canto, che l’avere il Tribunale in sede di procedimento cognitivo ex articolo 617 citato condiviso la valutazione sulla competenza ai fini dell’esecuzione fatta dal Giudice dell’Esecuzione con il suo provvedimento adottato nell’ambito dell’esecuzione forzata, non possa giustificare che detta condivisione faccia assumere alla sentenza qui impugnata il carattere di sentenza sulla competenza, atteso che e’ sentenza sulla competenza quella che decide sulla sussistenza della competenza del giudice adito quanto alla domanda di cu e’ stato investito. Tale non puo’ essere quella che decide invece il profilo inerente la “competenza ai fini dell’esecuzione forzata” che il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto insussistente o sussistente con il provvedimento impugnato, applicando l’articolo 26-bis nella specie oppure l’articolo 26 c.p.c., cioe’ le regole che il Codice di rito detta per la “competenza” sull’esecuzione forzata.
1.2. Il Collegio rileva, tuttavia, che queste conclusioni non sono condivisibili e non lo sono sulla base delle argomentazioni che questa Corte ha gia’ svolto nell’ordinanza n. 17462 del 2010, sebbene fosse allora investita di un regolamento di competenza necessario direttamente contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione di chiusura dell’esecuzione previo rilievo della incompetenza ex articolo 26 c.p.c.. Dopo avere disatteso la tesi, in precedenza imperante che ravvisava nei provvedimenti del giudice dell’esecuzione affermativi o negativi della competenza delle sentenze in senso sostanziale sulla competenza, al fine di giustificare il rimedio del regolamento, ed avere invece condiviso Cass. (ord.) n. 17444 del 2004, che aveva ravvisato il rimedio esperibile nell’opposizione di cui all’articolo 617 c.p.c., l’ordinanza, oltre a fornire le giustificazioni della soluzione non espresse dal provvedimento del 2004, si e’ preoccupata in obiter, ma per coerenza esegetica, di precisare sostanzialmente che il controllo sulla competenza relativa all’esecuzione forzata, in quanto il legislatore del 1940 ha inserito la competenza sull’esecuzione nel sistema generale delle norme sulla competenza, non deve sfuggire, pur una volta affermato che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono opponibili ai sensi dell’articolo 617, ad un immediato controllo tramite il mezzo del regolamento ed inoltre alla possibilita’ che alla declinatoria di competenza possa seguire la riassunzione al fine di salvare l’esecuzione iniziata.
L’ordinanza del 2010, infatti, dopo avere rilevato che “che nel tessuto originario del codice, ancora oggi rimasto immutato sul punto, vi e’ una norma, l’articolo 187 disp. att., la quale, nel ribadire l’inimpugnabilita’ della sentenza che decide l’opposizione agli atti, faceva salva come fa salva l’esperibilita’ del regolamento di competenza a norma dell’articolo 42 c.p.c. e segg.” e che tale norma per effetto del “sopraggiungere della Costituzione e, quindi, dell’applicabilita’ del rimedio del ricorso straordinario per violazione di legge (ed ora, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., u.c., anche per vizio di motivazione) non aveva perso efficacia, tenuto conto che l’esperibilita’ del rimedio del regolamento di competenza e’ soggetta quoad termine a regole parzialmente diverse da quella del ricorso straordinario”, ha affermato che “e’ ben vero che sentenza sulla competenza in un giudizio di opposizione agli atti e’ in primo luogo quella che decida sulla sussistenza o meno della competenza del giudice adito con l’opposizione stessa”, ma ha poi soggiunto che “non puo’ sottovalutarsi che sentenza resa su questione di competenza in sede di opposizione agli atti e’ anche quella che decida sul provvedimento con cui il giudice abbia negato o affermato la competenza ai sensi dell’articolo 26 c.p.c.”. Da tanto ha tratto che “e’ da credere che, ancorche’ implicita, la soluzione cui aveva pensato il legislatore del 1940 era quella qui argomentata” ed ha, quindi, desunto che “in definitiva, dunque, in un sistema che prevede un mezzo di controllo generalizzato quale l’opposizione agli atti sul modo di attuazione della pretesa esecutiva, il vuoto di specifica previsione presente nel Codice in ordine al profilo della questione di competenza ai sensi dell’articolo 26, sembra doversi risolvere inserendo la tutela al riguardo nell’ambito del detto mezzo”.
L’ordinanza ebbe, poi, a soggiungere quanto segue: “Puo’ semmai apparire opportuna qualche precisazione sulla regolamentazione che deve avere il provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari o affermi la competenza sull’esecuzione, qualora l’opposizione agli atti non venga proposta. Nel primo caso, la questione resta definitivamente preclusa e non potra’ essere piu’ considerata nel successivo svolgimento del processo esecutivo. Nel secondo caso, non esistendo ragioni per le quali l’incompetenza debba ridondare sull’atto di inizio dell’esecuzione, esso (e, quindi, nel caso di espropriazione presso terzi, il pignoramento, restera’ salvo) e il processo esecutivo potra’ riassumersi presso il giudice indicato come competente, nulla ostando ad un’applicazione del meccanismo della translatio di cui all’articolo 50 c.p.c.. E semmai, occorrera’ tenere presente che il giudice dell’esecuzione davanti al quale il processo sara’ riassunto, vertendosi in tema di competenza territoriale inderogabile, potrebbe verosimilmente (ma non e’ questa questione su cui ci si deve soffermare in questa sede) elevare conflitto ai sensi dell’articolo 45 c.p.c.. Ove, poi, la questione di competenza venga decisa con l’opposizione agli atti e non venga proposto regolamento di competenza e sia stata dichiarata l’incompetenza, parimenti il processo esecutivo potra’ riassumersi davanti al giudice indicato come competente, che potrebbe (ma ancora una volta lo si osserva dubitativamente, dato che non rileva in questa sede) ancora una volta esercitare il potere di cui all’articolo 45 c.p.c.”.
1.3. Il Collegio intende ribadire l’orientamento della citata ordinanza, atteso che assume ora rilievo diretto ai fini dello stabilire se la pronuncia qui impugnata sia pronuncia sulla competenza.
In primo luogo si deve, quindi, ribadire che la competenza sull’esecuzione ai sensi dell’articolo 26 ed ora dell’articolo 26-bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilita’ del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni esposte dall’ordinanza del 2010 ed in particolare da quelle desumibili dall’articolo 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non gia’ direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensi’, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione ex articolo 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’articolo 187 disp. att. c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata.
Tale conclusione si impone, perche’ altrimenti:
a) si dovrebbe predicare che la sentenza resa dal giudice dell’opposizione agli atti di rigetto o di accoglimento dell’opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione sulla competenza sia soggetta al rimedio del ricorso straordinario per cassazione, che non e’ soggetto almeno in via normale al breve termine di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 1, ma al termine breve di cui all’articolo 325 ed a quello di cui all’articolo 327 c.p.c.;
b) verrebbe meno la possibilita’ di riassumere l’azione esecutiva, quando l’opposizione riconosce che e’ competente un altro foro, atteso che quella possibilita’ puo’ essere garantita solo se la pronuncia sull’opposizione si considera come sentenza sulla competenza ai sensi dell’articolo 44 c.p.c. e viene incasellata nel sistema degli articoli 42 e segg. nel suo complesso.
1.3. Il ricorso deve, dunque, ritenersi ammissibile.
2. Passando all’esame del “merito” del ricorso, cioe’ della individuazione della competenza territoriale sull’esecuzione forzata di cui trattasi, il Collegio rileva che il Pubblico Ministero presso la Corte ha formulato le sue conclusioni con ampio svolgimento che il Collegio ritiene pertanto opportuno riportare.
2.1. Dopo avere rilevato che il ricorrente ha impugnato la sentenza “svolgendo un unico complesso motivo, articolato in piu’ punti, per sostenere la competenza del Tribunale di Milano, sostenendo in particolare, la tesi della alternativita’ tra foro della sede legale del tesoriere (Milano) e foro dove quest’ultimo ha una sede secondaria che ha in carico il rapporto e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, per concludere nel senso della competenza del giudice adito (Tribunale di Milano)”, il Pubblico Ministero si e’ cosi’ espresso:
“3. Il ricorso non e’ fondato.

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