Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, non e’ necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non gia’ dedita alla vendita del proprio corpo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 marzo 2018, n. 13995.

Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, non e’ necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non gia’ dedita alla vendita del proprio corpo, essendo, invece, sufficiente che sia stata posta in essere una attivita’ diretta a far cessare le resistenze che trattengono la donna dal prostituirsi al fine di una qualsiasi utilita’ economica.

Sentenza 26 marzo 2018, n. 13995
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 7588/15 della Corte di appello di Milano del 5 novembre 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 5 novembre 2015 la Corte di appello di Milano ha, per quanto ora interessa, confermato la sentenza con la quale il precedente 17 febbraio 2015 il Tribunale di Milano aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui all’articolo 56 c.p. e L. n. 75 del 1958, articolo 3, nn. 6 ed 8, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre una cittadina brasiliana, tale (OMISSIS), a lasciare il Brasile per arrivare in Italia per ivi esercitare la prostituzione, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volonta’; di cui agli articoli 110 e 81 cpv c.p. e Decreto Legislativo n. 286 del 1998, 12, comma 5, per avere, in concorso, fra l’altro con (OMISSIS), favorito la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini stranieri tutti provenienti dal Brasile in violazione delle norme in materia di immigrazione dei cittadini extracomunitari, a fine di lucro, consistito nella percezione da costoro di canoni locatizi relativi ad appartamenti posti a loro disposizione a prezzi superiori a quelli di mercato; di cui agli articoli 110, 81 cpv e 489 c.p. perche’, in concorso il (OMISSIS) e con altri, cosi’ riqualificata la originaria imputazione, per avere concorso nell’utilizzo di false certificazioni di abilitazioni alla guida degli autoveicoli solo apparentemente rilasciate dalla Autorita’ brasiliana a cittadini di quella nazionalita’, condannandola alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ed aveva, altresi’, dichiarato (OMISSIS) colpevole, oltre che dei reati a lui contestati in concorso, fra l’altro, con la (OMISSIS), anche della violazione dell’articolo 81 cpv e L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, per avere favorito, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la prostituzione di numerosi transessuali di nazionalita’ brasiliana, nonche’ della violazione della L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 6, per avere indotto altro soggetto, gia’ dedito alla prostituzione in Italia, a recarsi in Spagna per ivi svolgere la medesima attivita’, condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, oltre alla confisca di un’autovettura e di un appartamento.

Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati citati, la prima in proprio il secondo con l’ausilio del proprio difensore di fiducia.

La (OMISSIS) ha affidato le sue doglianze a due motivi di impugnazione, il primo dei quali particolarmente articolato.

Con esso la donna ha eccepito la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza della Corte milanese con riferimento a tutti i capi di imputazione relativamente ai quali la stessa e’ stata condannata; con riferimento al tentativo di induzione alla prostituzione la imputata ha osservato che la sentenza impugnata ha escluso che il rapporto intercorrente fra le due persone potesse essere solo un rapporto di amicizia e che l’intento della imputata fosse quello di informare la sua connazionale su quanto doveva fare per ottenere l’ingresso in Italia ove, senza bisogno di esservi indotta dalla imputata, avrebbe certamente svolto la attivita’ di prostituta, proseguendo il medesimo stile di vita che la caratterizzava in Brasile e che caratterizzava anche la (OMISSIS), la quale aveva, peraltro, un interesse a che l’altra persona la raggiungesse in Italia in quanto aveva anticipato delle somme di danaro in favore della stessa e contava, attraverso la piu’ lucrosa attivita’ di meretrice in Italia, che fosse consentito alla (OMISSIS) di restituirgliele.

Quanto al reato concernente il favoreggiamento della permanenza in Italia di persone prive del permesso di soggiorno, rileva la ricorrente che la Corte non ha adeguatamente valutato il fatto che non era riscontrabile il fine di lucro, richiesto dalla disposizione incriminatrice, ove l’immobile occupato da tali soggetti sia locato a prezzo di mercato.

Quanto al reato di cui all’articolo 489, comma 1, rileva la ricorrente che dalla motivazione della sentenza della Corte milanese non risulta la circostanza che la donna abbia fatto uso della documentazione falsa predisposta per soggetti terzi; in assenza di tale uso il reato non e’ riscontrabile.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale non abbia dichiarato la avvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 2), 4) e 5) della rubrica a lei contestata; infatti, non e’ condivisibile la tesi fatta propria dai giudici del gravame, secondo la quale, una volta articolata in forma aperta la contestazione, la prescrizione inizi a decorrere in ogni caso a partire dalla sentenza di primo grado; perche’ cio’ avvenga, premessa la necessaria natura permanente dei reati in discorso, e’ necessario che chi abbia interesse a far valere la “durata” del reato fornisca la prova della sua perdurante flagranza sino al momento della sentenza di primo grado; accertamento di cui la Corte territoriale si e’ del tutto disinteressata.

Il (OMISSIS), a sua volta ha affidato il proprio ricorso a tre motivi; di essi il primo e’ relativo alla intervenuta prescrizione di tutti reati a lui contestati; in relazione al capo 14 il tempus commissi delicti e’ fissato al 8 settembre 2008, quindi esso sarebbe da considerare estinto a far data dal 8 marzo 2016; per gli altri valgono le stesse considerazioni formulate dalla precedente ricorrente in relazione alla fissazione del termine di prescrizione nel caso di contestazione aperta; anche per il (OMISSIS) non sarebbe stata data la prova della perdurante flagranza sino al momento della sentenza di primo grado.

Il secondo motivo di impugnazione concerne la mera apparenza o comunque la illogicita’ della motivazione della sentenza di appello, la quale sarebbe stata argomentata esclusivamente attraverso la motivazione per relationem, senza dare una effettiva risposta agli argomenti impugnatori formulati dall’appellante.

Il terzo motivo di impugnazione concerne, egualmente, la apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado la quale, ad avviso del ricorrente non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni contenute nell’atto di gravame, alle quali non avrebbe dato un’adeguata risposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due ricorsi sono inammissibili in funzione delle ragioni che saranno di seguito evidenziate.

Con riferimento al primo, articolato, motivo di ricorso dedotto dalla imputata (OMISSIS) rileva il Collegio come lo stesso, pur nella sua diverse sfaccettature, sia globalmente caratterizzato dalla circostanza di introdurre elementi di valutazione in fatto ovvero elementi non pertinenti alla economia del presente giudizio.

In particolare per quanto attiene alla contestazione avente ad oggetto la tentata induzione alla prostituzione e’ del tutto irrilevante il dato, invece enfatizzato da parte della ricorrente, secondo la quale la cittadina brasiliana (OMISSIS) gia’ esercitasse la prostituzione in Brasile; come, infatti, questa Corte ha in piu’ occasioni considerato ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, non e’ necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non gia’ dedita alla vendita del proprio corpo (Corte di cassazione, Sezione 1, penale, 1 luglio 2010, n. 24806), essendo, invece, sufficiente che sia stata posta in essere una attivita’ diretta a far cessare le resistenze che trattengono la donna dal prostituirsi al fine di una qualsiasi utilita’ economica (Corte di cassazione, Sezione 1, penale, 8 agosto 1986, n. 7947).

Fra tali resistenze, avente questa volta un carattere di oggettivo impedimento, puo’ ben annoverarsi la circostanza che il soggetto passivo del reato si trovi geograficamente in un luogo diverso da quello nel quale lo si invita ad intraprendere, ovvero anche a solamente proseguire, l’attivita’ prostituiva.

Cio’, tanto piu’, ove l’opera di induzione o agevolazione abbia ad oggetto, come nel caso che interessa, il materiale trasferimento del soggetto passivo del reato da uno Stato estero al territorio nazionale.

E’, infatti, di tutta evidenza come l’ordinamento non possa che valutare con sfavore ogni tipo di condotta che abbia come finalita’ quelle di incrementare nel territorio dello Stato l’esercizio del meretricio, in nulla rilevando il fatto che detta attivita’ fosse o meno gia’ svolta dal predetto soggetto passivo anche all’estero.

Fattore del tutto insignificante e’, infine, se l’attivita’ di induzione sia stata svolta nell’ambito di un legame amicale e se la prevenuta avesse un qualche interesse a che la (OMISSIS) giungesse in Italia, cio’ che conta e’ che la stessa abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad agevolare, attraverso l’opera di induzione e di informazione in ordine allo svolgimento delle pratiche amministrative necessarie, il trasferimento della predetta dal Brasile in Italia per ivi esercitare la prostituzione, dichiarandosi anche disponibile ad anticipare le spese per il viaggio.

Con riferimento alla imputazione di cui al capo 4) della rubrica rileva la Corte come la argomentazione svolta dalla ricorrente, inerente alla insussistenza della finalita’ di lucro, sia, oltre che del tutto fattuale, anche irrilevante; invero la ingiustizia del profitto derivante dal favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di soggetti non abilitati a farlo, deriva dal fatto stesso dell’approfittamento di tale situazione di illegalita’ in cui i predetti soggetti si trovano, mutuandone, pertanto, il profilo di intrinseca ingiustizia.

Peraltro nel caso di specie siffatto approfittamento e’ rimarcato dal fatto, segnalato in sede di merito, che i canoni locatizi pretesi dalla imputata (nonche’, si aggiunge, dal (OMISSIS)) fossero fissati in misura superiore a quelli di mercato, circostanza questa non smentita, se non in termini del tutto formali ed assertivi, da chi vi aveva interesse.

Con riferimento alla imputazione di cui al capo 5) della rubrica e’ sufficiente rilevare che, essendo contestato alla imputata il concorso nel reato, riqualificato come violazione dell’articolo 489 c.p., la condotta penalmente rilevante a lei attribuita consiste non tanto nell’utilizzo personale degli atti falsificati ma nell’avere, attraverso l’opera relativa alla loro materiale predisposizione e confezione, non punibile in quanto verosimilmente commessa all’estero, reso possibile – dal punto di vista della esistenza di un nesso di causalita’ fra la sua condotta e l’evento – l’uso dei detti documenti falsi, si tratta di autorizzazioni alla guida di autoveicoli, da parte degli apparenti intestatari dei medesimi.

Quanto alle eccezione di prescrizione osserva la Corte che, stante la inammissibilita’ del precedente motivo di impugnazione, cosa che non ha consentito la costituzione di un valido rapporto processuale in relazione ad esso, l’eventuale prescrizione maturata avrebbe rilevanza solo ove la stessa si fosse verificata anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata da parte della Corte territoriale milanese.

Tenuto conto della natura delle contestazione mosse alla imputata, trattasi di tutti delitti, e tenuto conto quale tempus commissi delicti relativamente alla imputazioni di cui al capo 2 di quella riportata in rubrica, cioe’ il 25 maggio 2008, risulta che alla data di adozione della sentenza impugnata, cioe’ il 5 novembre 2015, tale termine, pari a 7 anni e 6 mesi, ancora non era maturato; quanto ai restanti reati il fatto che gli stessi ancora fossero flagranti, considerato che a quanto risulta i contratti di locazione ancora erano in essere cosi’ come non emerge che fossero stati sequestrati tutti i documenti falsificati che, pertanto, erano ancora in uso, il relativo termine deve intendersi decorrere solo dalla data della sentenza di primo grado, di tal che lo stesso certamente non era maturato all’atto della emissione della sentenza gravata.

Riguardo alla impugnazione del (OMISSIS) valgono, con riferimento alla eccezione di prescrizione le medesime considerazioni svolte relativamente all’analogo motivo di censura dedotto dalla ricorrente (OMISSIS), mentre per cio’ che attiene alla pretesa carenza motivazionale, avendo la Corte territoriale fatto ampio ricorso alla motivazione per relationem, va ricordato che, laddove si tratti di cosiddetta doppia conforme, il procedimento seguito dalla Corte territoriale e’ del tutto legittimo – posto che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo – allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, abbiano concordato nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 novembre 2013, n. 44418).

Nel caso che interesse il ricorrente non ha evidenziato con la dovuta puntualita’ alcun motivo di impugnazione che, dedotto in sede di gravame, non abbia ricevuto dalla Corte territoriale, sia pur attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, un’adeguata risposta; il motivo di impugnazione e’ pertanto, sotto il profilo indicato, del tutto generico.

Parimenti del tutto generico e’ il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si e’ limitato ad una aspecifica contestazione della motivazione della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di Milano, senza tuttavia in alcun modo chiarire in che parti di essa siano riscontrabili veri e propri vizi di legittimita’ e non, invece, ricostruzioni ed interpretazioni alternative, rispetto a quelle ipotizzate dal ricorrente, dei fatti e degli elementi acquisiti al giudizio.

In definitiva i ricorsi dei due prevenuti vanno ambedue dichiarati inammissibili e costoro, visto l’articolo 616 c.p.p., vanno conseguentemente, condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del Decreto Legge n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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