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A tal fine occorre osservare che la decisione di cui all’ordinanza del 13 ottobre 2014 e’ stata resa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 ottobre 2014 (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente) in riferimento alle richieste istruttorie ex articolo 183 c.p.c. (e all’esito di precedenti rinvii per il medesimo incombente: cfr. docc. nn. 8 e 9 di parte ricorrente), la’ dove, peraltro, lo stesso attore insisteva (nel caso in cui il giudice istruttore avesse ritenuto “di non potersi pronunciare sulle istanze istruttorie”) perche’ fosse disposto “l’esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010, articolo 5, comma 2”: la decisione sulla riserva era, quindi, imperniata unicamente sulla “opportunita’ dell’esperimento di una mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia” ai sensi del citato articolo 5 (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente). Ne consegue che nessuna decisione esplicita si e’ avuta in ordine alla interpretazione della clausola compromissoria e alla affermazione di competenza dell’a.g.o. rispetto agli arbitri, ma soltanto un mero rinvio interlocutorio per dar luogo alle parti di procedere alla mediazione (richiesta dallo stesso attore), quale condizione di procedibilita’ che, in quanto tale, e’ solo preliminare alla decisione sulla competenza del giudice adito (cfr. in tale prospettiva gia’ il remoto precedente di cui a Cass. n. 201/1958).
In ogni caso – e in via comunque assorbente – anche volendo, in ipotesi, accedere alla prospettazione di parte ricorrente, nessun giudicato sulla competenza si sarebbe formato nel caso di specie, posto che l’ordinanza del 13 ottobre 2014 costituirebbe una decisione, intervenuta senza rimessione della causa in decisione e previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, solo implicitamente affermativa di competenza del giudice adito, il quale – come chiaramente emerge dalla stessa portata, innanzi evidenziata, della adottata pronuncia – non l’ha affatto assunta “conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, l’idoneita’ della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a se’, la suddetta questione” (cosi’ Cass., S.U., n. 20449/2014); sicche’, la decisione stessa non costituirebbe una valutazione definitiva sulla competenza e sarebbe, come tale, insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 c.p.c. (cosi’ ancora la citata Cass., S.U., n. 20449/2014).
c) con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 2, articolo 6, par. 1, CEDU e articolo 88 c.p.c., per aver il Tribunale pronunciato l’ordinanza di incompetenza territoriale a ben quattro anni di distanza dall’instaurazione del processo e in costanza di un atteggiamento dilatorio della controparte, mentre avrebbe dovuto ritenere preclusa l’eccezione di incompetenza;
c.1.) il motivo e’ inammissibile, giacche’ con esso non si prospetta alcuna violazione delle norme sulla competenza, ne’ si deduce un vulnus all’esercizio dei poteri difensivi di essa parte attrice nel giudizio di merito (cfr. la giurisprudenza citata al precedente § a.1);
d) con il quarto motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 18 e 20 c.p.c., articolo 1327 c.c., anche in relazione all’articolo 115 c.p.c., nonche’ nullita’ dell’ordinanza impugnata per motivazione omessa e apparante, in violazione degli articoli 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., n. 4, giacche’ il Tribunale – pur essendo incontestato il perfezionamento degli incarichi professionali in Roma per l’immediata esecuzione data agli stessi, ai sensi dell’articolo 1327 c.c., nonche’, trattandosi di obbligazione di pagamento, essendo il luogo di adempimento in Roma presso il domicilio del creditore avv. (OMISSIS) – avrebbe motivato in modo solo apparente in ordine alla ritenuta ricollegabilita’ delle prestazioni rese alla convenzione a suo tempo sottoscritta tra le parti;
d.1) il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
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