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Sostiene il ricorrente che l’assicurazione RCA ha una copertura ampia che si estende a coprire tutti gli usi in linea con la funzione del veicolo stesso.
La Corte di appello, pur affermando di dover applicare la normativa sulla circolazione stradale,non ha applicato il principio estensivo di circolazione, escludendo la responsabilita’ del proprietario per difetto del mezzo. Sostiene il ricorrente che il vizio di manutenzione del mezzo onera il proprietario al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato ed esclude qualsiasi corresponsabilita’ del ricorrente inconsapevole.
Di conseguenza l’articolo 2054 c.c., comma 4, statuisce che il proprietario e’ responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo ed e’ responsabile anche quando questi eventi dannosi si verificano durante la circolazione con conseguente obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno.
2. Il motivo e’ inammissibile.
La Corte d’appello,dopo aver affermato che si e’ in presenza di una ipotesi di danno da circolazione di veicoli, con la conseguente applicabilita’ della L. n. 99 del 1969, ha ritenuto che il (OMISSIS) risultava essere l’unico responsabile delle lesioni personali subite, poiche’ egli stesso aveva riconosciuto,con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che mentre stava parcheggiando la motocicletta di proprieta’ della moglie, la stessa gli rovinava addosso,cadendogli dal cavalletto. Non si ravvisava quindi una ipotesi di responsabilita’ di terzi per il danno occorso.
A conclusioni diverse,prosegue la Corte di merito,non si giungerebbe anche in ipotesi si dovesse ritenere che l’indennizzo fosse stato invocato in base alla polizza infortuni intestata alla moglie, (OMISSIS).
Infatti detta polizza copriva solo i danni dell’assicurato o di terzi trasportati, ed il (OMISSIS) non ricopriva nessuna di tali qualita’.
3. Il motivo formulato non e’ congruente con la motivazione in quanto il ricorrente non censura la sentenza della Corte di merito laddove ha affermato che egli e’ responsabile dei danni procuratisi durante la manovra di parcheggio del motociclo,non ravvisandosi alcuna responsabilita’ dei terzi.
La Corte di merito in tale decisione si e’ attenuta alla costante giurisprudenza di legittimita’ che ha affermato che “una corretta lettura della norma di cui all’articolo 2054 c.c., conduce a ritenere del tutto indifferente, affinche’ lo si possa considerare “in circolazione”, che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come “scontro” qualsiasi urto tra due (o piu’) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo. Cass. sent n. 281 del 13/01/2015 n. 281, Cass., 16 febbraio 2006, n. 3437.
Ai fini dell’applicabilita’ delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta puo’ essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma – ivi compreso il fortuito – di per se’ sufficiente a determinarlo. Cass. sentenza n. 5398 del 05/03/2013.
4. La Corte di merito, se pur con motivazione stringata, nella sostanza ha escluso l’applicabilita’ delle norme sull’assicurazione obbligatoria individuando la causa del danno nella manovra di parcheggio sul cavalletto eseguita dallo stesso ricorrente.
5. Tale ratio decidendi non e’ stata impugnata dal ricorrente che non censura l’affermazione della Corte di merito che individua la causa eziologica del danno nello stesso comportamento del ricorrente con conseguente esclusione della garanzia dell’assicurazione obbligatoria.
6. Inoltre il ricorrente fa riferimento ad un danno conseguente ad un asserito vizio di costruzione o di manutenzione del veicolo, che e’ circostanza del tutto nuova, che non risulta dalla sentenza impugnata.
Ne’ il ricorrente, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, indica in quali atti processuali e’ stata introdotta la circostanza che la causa della caduta sia da individuare nei vizi di costruzione e di manutenzione del veicolo.
Nessuna censura e’ stata formulata in relazione alla esclusione della copertura assicurativa della polizza infortuni intestata alla moglie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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