Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30075. Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma – ivi compreso il fortuito

Una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare “in circolazione”, che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo.
Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma – ivi compreso il fortuito – di per sé sufficiente a determinarlo.

Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30075
Data udienza 11 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18324/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2674/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 29/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.
FATTI DEL PROCESSO
(OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 29 dicembre 2014 che, a modifica della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta per ottenere il risarcimento per le lesioni subite a causa della caduta sul ginocchio di una motocicletta, di proprieta’ della moglie (OMISSIS) ed assicurata con la (OMISSIS), avvenuta mentre stava mettendola sul cavalletto per effettuare il parcheggio.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS). (OMISSIS) non ha presentato difese.
La causa e’ stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilita’ del relatore.
Il Collegio ha invitato a redigere una sentenza con motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione della L. n. 990 del 1969, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 2054 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4.

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