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2. per il collegio milanese andava confermato il giudizio di “incompletezza della documentazione”, posto che la domanda di liquidazione ex L. n. 3 del 2012, era stata depositata non insieme alla documentazione, da veicolare tramite l’OCC e di cui all’articolo 9, comma 2, L. cit., mancando ogni relazione dell’OCC, per aver dato atto tale organismo della mancata collaborazione della debitrice;
3. con il ricorso si deducono in tre motivi, premessa la questione di costituzionalita’ della L. n. 3 del 2012, articolo 11, e articolo 7, comma 2, e articolo 739 c.p.c., nonche’ del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i vizi del decreto, affetto da violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 6 par.1 CEDU e articolo 6, comma 2, lettera a), e L. n. 3 del 2012, articolo 7, comma 2, e vizio di motivazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. le due censure di costituzionalita’ sono inammissibili in ragione della genericita’ dei riferimenti alla vicenda processuale; quanto alla prima, ove si deduce un’impugnazione del decreto di prime cure e si lamenta il regime di inammissibilita’ per la recidiva infraquinquennale, senza specificare il tipo di rilevanza nella vicenda; per la seconda, opponendosi l’indirizzo di questa Corte per cui “la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014);
2. il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, per assoluta genericita’;
3. quanto al secondo e terzo motivo, la loro inammissibilita’ discende dal principio, qui da ribadire, per cui “il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilita’ del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, articolo 6, articolo 7, comma 1 bis, ed articolo 8, non precludendo a quest’ultimo – benche’ nei limiti temporali previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, e’ privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’, sicche’ non e’ ricorribile per cassazione.” (Cass. 1869/2016), indirizzo confermato poi da Cass. 6516/2017 (e Cass. 19117/2017 e 20917/2017, per il piano del consumatore) per la quale “il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e’ privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilita’ della proposta medesima, sicche’ non e’ ricorribile per cassazione”; nella fattispecie anche il Trib. Milano si e’ limitato ad escludere la completezza della documentazione inoltrata, in primo luogo difettante della necessaria relazione dell’OCC, giustificatamente non acclusa per comprovata mancanza di condotta cooperativa della debitrice, non presentatasi agli inviti rivoltile;
4. posto che invero la L. n. 3 del 2012, articolo 14 ter, comma 3, prescrive che l’OCC formi una relazione particolareggiata… che deve contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita’ del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda e che il debitore, tra gli altri, depositi l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, la statuizione di inammissibilita’ della domanda, ad opera del giudice di merito, riflette la portata decisoria del co.5 art.l4ter cit. per il quale La domanda di liquidazione e’ inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
5. il ricorso e’ pertanto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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