Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709. Gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti

Gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono

Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/12/2016 del TRIBUNALE di AOSTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore presente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 16 dicembre 2016 con la quale il ricorrente e’ stato condannato alla pena di Euro 9.000 di ammenda per il reato ex Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2.

Con il primo motivo, la difesa ha dedotto l’erronea applicazione di legge e la contraddittorieta’ della motivazione per il travisamento dei fatti rispetto alle deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendo emersa la prova che l’imputato abbia commesso il fatto.

Dopo aver ricostruito i fatti, la difesa ha segnalato gli errori rinvenibili nella motivazione.

1.1. Il primo errore, secondo la difesa, e’ nel passo della motivazione della sentenza in cui il giudice ha rilevato che “… in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti (aprile 2015) (OMISSIS) aveva chiesto al manutentore (OMISSIS) di svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano nel furgone…”.

Secondo la difesa, la data del rinvenimento dei rifiuti, indicata nell’aprile 2015 nella motivazione della sentenza (pagina 1,2) e’ errata perche’ dalla deposizione del teste (OMISSIS) emerge che il rinvenimento e’ avvenuto il (OMISSIS).

L’errore e’ rilevante, secondo la difesa, perche’ i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati nell’estate del 2015 (cfr. il contratto di assunzione del manutentore (OMISSIS) prodotto in dibattimento); perche’ al momento del ritrovamento dei rifiuti il (OMISSIS) furono rinvenute tracce di pneumatici riconducibili, secondo il teste (OMISSIS), al furgone di proprieta’ della societa’ di cui il ricorrente e’ titolare. Pertanto, la richiesta effettuata al manutentore (OMISSIS) non puo’ essere stata rivolta in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti.

1.2. Un altro errore di fatto indicato dalla difesa e’ nel passo della sentenza in cui si afferma che si e’ risaliti all’hotel gestito dall’indagato per “un frammento di scatola di cartone su cui era incollata un’etichetta recante la dicitura (OMISSIS)”, lasciando intendere che si tratti di un frammento di cartone logorato dal tempo, laddove invece e’ stata rinvenuta una scatola intatta; cfr. il fascicolo fotografico sulla quale era possibile leggere le scritte ed il codice a barre.

Cio’ dimostrerebbe che lo scarico dei rifiuti non puo’ essere avvenuto nell’estate del 2015, perche’ la scatola, per le intemperie invernali, si sarebbe deteriorata, ma e’ stato effettuato in epoca prossima al rinvenimento dei rifiuti.

Tale circostanza di fatto conferma l’errore in cui e’ incorso il Tribunale nel ritenere che lo scarico sia avvenuto in tempo compatibile con la realizzazione dei’ lavori effettuati nel 2015.

1.3. Un altro travisamento, secondo la difesa, riguarda la deposizione del teste (OMISSIS) su cui la condanna e’ stata fondata; nella motivazione si riporta che (OMISSIS) aveva chiesto a (OMISSIS) “di svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassetti dei rifiuti indifferenziati…”.

La difesa ha rilevato che in dibattimento (OMISSIS) ha affermato di non ricordare se gli avessero chiesto qualcosa in merito al furgone e se (OMISSIS) gli avesse detto di non avere i soldi per smaltire il furgone.

La difesa in nota ha chiarito che (OMISSIS) ha pero’ anche confermato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari nelle quali ha rappresentato di aver lavorato nell’albergo del ricorrente nell’aprile del 2015; dalla nota del ricorso emerge che le frasi riportate in sentenza sono quelle riferite da (OMISSIS) nel corso delle indagini preliminari.

Ha rilevato la difesa che dai contratti prodotti risulta che (OMISSIS) ha lavorato nell’albergo nel 2014; che in ogni caso non ha dichiarato di aver tolto “tubi di piombo, cavi elettrici, parti di sanitari, calcinacci e piastrelle…”, cioe’ i materiali rinvenuti nel febbraio 2016. Dunque l’istruttoria non ha provato che tali rifiuti fossero riconducibili all’imputato: “Di qui il secondo errore del primo giudice che ha chiaramente travisato i fatti emersi in istruttoria”.

1.4. Quanto al terzo errore del giudice, nella motivazione (pagine 1,2) si afferma che la teste (OMISSIS) avrebbe udito il sig. (OMISSIS) chiedere al (OMISSIS) di “svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Alla richiesta udita anche dalla (OMISSIS), seguiva un rifiuto del (OMISSIS), consapevole che tale pratica era vietata”.

Secondo la difesa, nel verbale di udienza relativo alla deposizione della teste (OMISSIS) non si rinvengono tali frasi ma solo che (OMISSIS) ricorda “… di aver sentito discutere l’imputato con il (OMISSIS) in merito allo smaltimento dei rifiuti”, laddove la (OMISSIS) ha anche affermato che per lo smaltimento “… si andava in discarica e (OMISSIS) e’ andato diverse volte”. Secondo la difesa il travisamento e’ rilevante perche’ il giudice ha posto a fondamento della condanna la deposizione di (OMISSIS) in relazione al deposito incontrollato di rifiuti.

2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorieta’ della sentenza (recte della motivazione) rispetto alle dichiarazioni del teste (OMISSIS) il quale ha dichiarato che rispetto alle piastrelle rinvenute e sequestrate “non abbiamo avuto riscontro del fatto che provenissero dall’albergo” ed ha confermato in udienza che l’imputato riconobbe la moquette e la scatola quale proveniente dall’albergo.

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