Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50679. L’assoggettabilita? alle misure di prevenzione patrimoniali di beni riferibili a soggetti impegnati in attivita? terroristiche anche internazionali

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La destinazione ad uso privato della vendita dell’immobile acquistato dal (OMISSIS), e lo stesso trasferimento delle somme sull’unico conto corrente del ricorrente escluderebbero la sussistenza dei presupposti della specifica incriminazione.
6. Violazione di legge per omessa valutazione delle prove della difesa e della analitiche contestazioni dalla stessa sollevate sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria. La difesa si richiama a Cass. Sez. 5, n. 32440 del 15 luglio 2015, e ricorda le concrete circostanze sottoposte all’attenzione del tribunale e ignorate nell’ordinanza impugnata (vedi i punti da A) ad E), pagg. 7 e 8 del ricorso. Ne deriverebbe la conseguenza della nullita’ del provvedimento per difetto assoluto di motivazione.
7. Violazione di legge per mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 3 bis in relazione al sequestro della somma di Euro 2.015.000,00 e dell’assegno circolare intestato al ricorrente. L’esecuzione della misura cautelare non sarebbe stata mai notificata alla difesa, e il tribunale non si sarebbe nemmeno pronunciato sulla specifica deduzione formulata al riguardo dalla stessa difesa con l’istanza di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.Non sussiste, anzitutto, la dedotta violazione dei diritti di difesa in relazione alla mancata nomina di un interprete al ricorrente nel corso delle operazioni di sequestro. Ed invero, a prescindere dalla questione della limitazione della previsione dell’articolo 104 c.p.p., comma 4 bis alle sole misure cautelari personali, i giudici del riesame rilevano che il ricorrente aveva dichiarato, in sede di interrogatorio davanti al PM, di parlare la lingua italiana, avendo reso dichiarazioni spontanee nella stessa lingua, ed avendo interloquito in lingua italiana con gli inquirenti.
1.1. Che il ricorrente potesse essere digiuno della terminologia giuridica, secondo quanto dallo stesso affermato davanti al Tribunale, non sposta i termini della questione, perche’ si tratterebbe di una difficolta’ genericamente legata ad un determinato livello culturale, non alla condizione specifica dello straniero alloglotta. Data la situazione, che possa essere stato nominato un interprete all’indagato nel corso del procedimento del riesame rileverebbe nel senso di un eccesso di garanzia, non come indicazione dell’assenza di garanzie nella fase del sequestro. Non occorre quindi impegnarsi sulla questione difensiva della necessita’ di una lettura costituzionalmente orientata -e percio’ stesso “ampliativa”- dell’articolo 104 c.p.p., comma 4 bis.
2. La lettura difensiva dell’articolo 321 c.p.p., comma 3 bis e’ alquanto creativa. Non solo la norma non prevede lo specifico adempimento dedotto dalla difesa, ma, piu’ in generale, la notifica determina soltanto la decorrenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento cautelare, non essendo prescritta come condizione della sua validita’. L’obbligo della notifica, inoltre, sussiste solo nei confronti del diretto interessato, non anche del suo difensore (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 38721 del 06/06/2014 Cc. (dep. 23/09/2014) Rv. 260518, dove l’affermazione che In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida all’interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessun rilievo riveste l’eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste alcun obbligo di notifica.
Coerentemente, la Corte ha ritenuto che, nel caso considerato, il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica eseguita a mani proprie dell’indagato e non invece dalla seconda, avvenuta presso il difensore domiciliatario).
3. Manifestamente infondata e’ anche la questione di diritto intertemporale pure proposta in via preliminare con il ricorso. E’ forse rilevabile, nel provvedimento impugnato, una certa incompletezza dei riferimenti normativi, ma quello che conta, nei termini di una piu’ puntuale ricostruzione del sistema, e’ che l’assoggettabilita’ alle misure di prevenzione patrimoniali di beni riferibili a soggetti impegnati in attivita’ terroristiche anche internazionali sia stata introdotta per la prima volta con la L. 22 Maggio 1975, n. 152, articolo 18, norma largamente riprodotta nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 16, che mantiene gli stessi presupposti sostanziali delle misure patrimoniali richiesti dalla legge precedente, con la sola aggiunta della rilevanza autonoma, come atto di impulso, della segnalazione della pericolosita’ “terroristica” al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. Senza dire poi, dei limiti di applicazione dei principi in materia di diritto intertemporale con riferimento alle misure di prevenzione, equiparabili alle misure di sicurezza e in quanto tali soggette alla speciale disposizione di cui all’articolo 200 c.p. (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. dove la precisazione che l’assimilazione delle misure di prevenzione patrimoniali alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilita’, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all’articolo 200, non e’ stata incisa dalle modifiche introdotte nella L. n. 575 del 1965, articolo 2 bis dalle L. n. 125 del 2008 e L. n. 94 del 2009).
3.1.1. Per il resto, le deduzioni difensive sono infondatamente incentrate su circostanze che dovrebbero provare, indirettamente, l’illogicita’ del giudizio di pericolosita’. E’ facile rilevare, infatti, a questo riguardo, che le cariche istituzionali del (OMISSIS) all’epoca delle operazioni finanziarie in questione, o il credito che egli potesse riscuotere presso questo o quello stato estero, non sono affatto idonee a definire un punto di rottura, in termini di compatibilita’ logica, con l’ipotesi che lo stesso (OMISSIS) potesse essere impegnato in attivita’ terroristiche.
4. Il riferimento al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 28 marzo 2017, enfatizzato dalla difesa, e’ del pari non conferente; la Corte escluse la legittimita’ delle limitazioni di movimento imposte ad (OMISSIS) per ragioni personalmente riferibili alla stessa, non certo a tutto il suo nucleo familiare, e non certo specificamente al (OMISSIS), gia’ deceduto all’epoca della decisione; peraltro, non sarebbe comunque consentito di andare oltre l’ambito soggettivo della decisione, avente pur sempre carattere giudiziario.
5.Quanto all’omessa valutazione delle deduzioni difensive scritte ricordate in ricorso (pagg. 7 e 8), va, anzitutto rilevato che i riferimenti processuali alla documentazione di supporto sono alquanto generici (la difesa cita “cumulativamente” la lista di documenti “da 3 a 9” prodotta all’udienza del 21 febbraio 2017, non avendoli per di piu’ allegati al ricorso); peraltro, la presunta appartenenza del ricorrente ad uno “sceiccato” che controllerebbe la Libia, e la sua autorevole partecipazione ad accordi di pace, alla stregua di deduzioni difensive che sembrerebbero voler coniugare il “rango” con corrispondenti ricchezze (pag 8, in fine del ricorso), sarebbero, testualmente, desumibili soltanto da quanto “segnalato dalla difesa”.

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