Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 2 ottobre 2017, n. 22981. In ordine alla morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore

[……..segue pag. precedente]

Nel caso in esame, si e’ completamente fuori dalla deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta, perche’ lo stesso ricorso (v. pagg. 16 e 17) da’ atto alla Corte di Appello di avere compiuto una corretta premessa in diritto sull’istituto del conflitto di interessi in linea con la giurisprudenza di legittimita’ mentre la critica e’ tutta sulla conclusione a cui e’ pervenuta la Corte di merito.

Si versa allora nella allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e quindi si ricade nel vizio di motivazione che, pero’ oggi non e’ piu’ neppure censurabile in cassazione, come si desume dal chiaro tenore dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie). E la riprova si trae non solo dalla struttura dei motivi, tutti incentrati sulla erronea ricognizione della fattispecie concreta e non gia’ su un errore di interpretazione della legge, ma dai continui ed espressi riferimenti proprio al vizio motivazionale (v. ricorso pagg. 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33), come sottolineato anche nel controricorso.

Quanto alla censura sull’omesso rilievo, da parte della Corte di merito, della corrispondenza della attivita’ posta in essere dal rappresentante rispetto ai poteri conferiti con la procura speciale (prezzo di vendita, possibilita’ di accordare dilazioni, rinunzia all’ipoteca legale), va osservato che la Corte di merito ha operato una valutazione non gia’ atomistica, ma globale dell’operato del rappresentante evidenziando anche una serie di elementi di fatto non aventi alcuna attinenza con la procura speciale (la fretta di concludere il contratto senza alcuna stipula di un preliminare, senza procedere ai preventivi frazionamenti o alle indagini catastali, la dilazione nel pagamento accordata dietro consegna di assegni in bianco e senza garanzia di adeguata provvista presso la banca trattaria, considerata anche l’attivita’ professionale rischiosa dell’acquirente: v. pagg. 16 e 17 sentenza impugnata).

Ed e’ noto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 Rv. 641328; Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 Rv. 614797; Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 Rv. 589595).

Le due censure, pertanto, tipicamente fattuali, non possono trovare ingresso in questa sede.

3. Col terzo motivo il (OMISSIS) deduCe, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Omesso esame delle risultanze delle prove orali in relazione all’al’articolo 1394 c.c.: sostiene che la Corte d’Appello nel motivare sull’esistenza del conflitto di interessi, ha omesso di considerare l’esito della prova orale assunta nel corso del giudizio di primo grado ed evidenzia che le risultanze probatorie erano state invece utilizzate per respingere la domanda di annullamento della procura ex articolo 428 c.c. e quella di annullamento del contratto ex articolo 1389 c.c..

Anche tale motivo e’ infondato.

In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (Sez. 2, Sentenza n. 24434 del 30/11/2016 Rv. 642202).

E’ stato altresi’ affermato che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorche’ motivato, del giudice di merito, ed e’ censurabile, quindi, in sede di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013 Rv. 627523).

Nel caso di specie, per espressa scelta del legislatore, il vizio di motivazione non e’ piu’ consentito, trovando applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

4 Restano a questo punto da affrontare gli ulteriori motivi proposti dai ricorrenti incidentali.

Col secondo di essi denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 428 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3: dolendosi del rigetto della domanda di annullamento della procura speciale, i ricorrenti incidentali rimproverano alla Corte d’Appello di non avere valorizzato gli elementi da essi forniti per dimostrare l’incapacita’ di intendere e di volere del (OMISSIS).

Col terzo motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis). Ad avviso dei ricorrenti incidentali, la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare, quale elemento di prova dello stato di incapacita’ della parte ai fini dell’annullamento del contratto di vendita, l’elemento della sproporzione del prezzo (circostanza peraltro opportunamente valorizzata ai fini della conferma dell’esistenza del conflitto di interessi del rappresentante).

Col quarto ed ultimo motivo di ricorso incidentale, sempre con riferimento alla domanda di annullamento della procura, si deduce infine violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 62 e 194 c.p.c. nonche’ 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; criticando il passaggio ove la Corte di merito afferma di non avere cognizioni tecniche per stabilire se determinate patologie emerse al momento dell’ultimo ricovero del (OMISSIS) fossero conseguenza di uno stato confusionale e/o disorientamento spazio-temporale, i ricorrenti incidentali rilevano che in tal caso, per colmare le lacune cognitive del giudice, sarebbe stata necessaria la nomina di un consulente tecnico, non giustificandosi quindi la conclusione di negare rilievo probatorio agli elementi forniti.

Il secondo e quarto motivo, entrambi attinenti al rigetto della domanda di annullamento della procura speciale per incapacita’ del rappresentato, sono inammissibili per difetto di interesse (articolo 100 c.p.c.).

Secondo una regola generale piu’ volte affermata da questa Corte, infatti, l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008 Rv. 603196; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 Rv. 589392).

Nel caso di specie, posto che il ricorso incidentale non e’ stato condizionato all’accoglimento di quello principale, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto chiarire quale possa essere l’interesse che li spinge ad insistere nel sostenere la tesi dell’annullabilita’ della procura speciale per notaio (OMISSIS) del 12.2.1984, posto che in caso di morte del rappresentato il potere rappresentativo comunque si estingue (v. articolo 1722 c.c., n. 4).

Il terzo motivo e’ invece infondato perche’, cosi’ come articolato, esula dalla previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 nuova versione.

Le sezioni unite hanno chiarito che….. l’articolo 360 c.p.c., nuovo testo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovra’ quindi indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso” (Cass. S.U. n. 8053/14, Cass. S.U. 22 settembre 2014 n. 19881).

Nel caso in esame, il fatto storico decisivo era lo stato di capacita’ del (OMISSIS) (e la Corte d’Appello lo ha esaminato adeguatamente) e non gia’ la sproporzione del prezzo di vendita dell’immobile (che invece costituiva un mero elemento indiziario).

L’omesso esame circa un fatto decisivo, dunque, non ricorre.

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti con compensazione delle spese del presente giudizio.

Considerato inoltre che i ricorsi (principale e incidentale) sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti (principale e incidentali), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa e spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale e incidentali), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *