Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4866. In materia di autotrasporti, la sanzione accessoria della confisca

In materia di autotrasporti, la sanzione accessoria della confisca non può – in difetto della sussistenza dell’elemento soggettivo (almeno) della colpa – essere considerata legittima ove applicata al proprietario della merce (destinatario, in via generale, di tale misura accessoria, ove prevista obbligatoriamente) nei cui confronti non sia emerso che abbia partecipato all’affidamento del trasporto al vettore abusivo o che si sia comportato in modo specificamente negligente rispetto all’accertamento della regolarità del trasportatore

Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4866
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. CRICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 5 e articolo 380 bis c.p.c., comma 1)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13214/14) proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BARI, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato “ex lege” presso i suoi uffici, in Roma, V. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1504/2013, depositata il 14 novembre 2013.

RILEVATO

che:

con ricorso del 10 dicembre 2011, formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 22, la s.p.a. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 155/Area 3 Ter/2011/Dep emessa dal Prefetto di Bari il 10 novembre 2011, con la quale era stata disposta la confisca di n. 1083 cartoni contenenti calzature, suole e tomaie (di proprieta’ della stessa ricorrente e) trasportati da un autoarticolato di proprieta’ della ” (OMISSIS)” con riferimento all’infrazione amministrativa di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articolo 7, comma 2 e della L. n. 289 del 1974, articolo 26, comma 2, deducendo la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 13, cit. Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articolo 7 e della indicata L. n. 298 del 1974, articolo 26, oltre che del principio di buona fede oggettiva e di tutela dell’affidamento e dell’apparenza;

che, nella costituzione dell’opposto Prefetto, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1641/2012, rigettava la proposta opposizione, e che tale decisione veniva confermata, sul gravame avanzato dall’originaria opponente, dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 1504 del 2013, mediante la quale il giudice di secondo grado respingeva tutte le doglianze dell’appellante sul presupposto che il primo giudice aveva fatto buon governo dei principi in materia, escludendo la dedotta contraddittorieta’ e/o superficialita’ della motivazione della decisione di prime cure.

CONSIDERATO

che:

avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la s.p.a. (OMISSIS) (in persona del legale rappr. p.t.), articolato in tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Bari;

che, in particolare, con il primo motivo la societa’ ricorrente ha dedotto la falsa ed erronea applicazione ed interpretazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 689 del 1981, articolo 13, comma 2 e articolo 20, comma 5 e al Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articolo 7, comma 2 e della L. n. 298 del 1974, articolo 26, comma 2, stante la vigenza del “principio di personalita’ dell’illecito amministrativo” di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 3 (elemento soggettivo della propria azione od omissione cosciente e volontaria), oltre che in ordine al difetto di prova e alla conseguente violazione dell’articolo 2697 c.c., comma 1;

che, con la seconda censura, la stessa ricorrente ha denunciato il vizio di omessa ed insufficiente motivazione sul fatto fondamentale e decisivo della controversia circa l’imputazione “concorsuale” dell’addebito alla stessa e, quindi, della sua “responsabilita’” in ordine alla violazione materialmente commessa dal vettore straniero che aveva prodotto all’autorita’ doganale italiana documenti “debitamente compilati e vidimati in dogana” ma risultati, successivamente, falsi o contraffatti, dei quali non poteva essere scoperta (“ex ante”) la relativa falsita’, usando l’ordinaria diligenza;

che, con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato un ulteriore vizio di omessa od insufficiente valutazione delle risultanze processuali e, comunque, per mancata assunzione della prova testimoniale richiesta da essa ricorrente sia in primo che in secondo grado e – di fatto – disattesa da entrambi i giudici di merito, senza adottare sul punto alcuna espressa motivazione o giustificazione, circa la mancata istruttoria della causa, in tal senso deducendo anche la nullita’ del procedimento per error in procedendo in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, in effetti, malgrado la formale scomposizione del ricorso nei richiamati tre motivi come indicati nella sua premessa (v. pagg. 2-3), lo svolgimento del percorso logico-giuridico confutativo della sentenza di appello impugnata e’ complessivamente riferito alla censura (pacificamente ammissibile) – correlata a plurime violazioni o false applicazioni di leggi – riportata come prima, nel mentre le altre due doglianze non risultano poi propriamente sviluppate e, in ogni caso, sono state rivolte ad assunti vizi di omessa od insufficiente motivazione avendo come riferimento la precedente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (non piu’ applicabile con riguardo ai ricorsi formulati per l’impugnazione delle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, ai sensi del Decreto Legge n. 82 del 2012, articolo 54, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 e la sentenza in questione risulta pubblicata 14 novembre 2013), senza porre, invece, riferimento al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione” (come ora consentito dal novellato dell’articolo 360 cit., comma 1, n. 5), che e’ stato, invero, affrontato dal giudice di secondo grado;

che, ad avviso del collegio, il ricorso, cosi’ come delimitato, e’ fondato;

che, in effetti, con l’enucleato motivo fondante del ricorso incentrato sulle dedotte violazioni e/o false applicazioni del Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articolo 7, comma 2 e della L. n. 298 del 1974, articolo 26, comma 2 (in correlazione con la L. n. 689 del 1981, articolo 13, comma 2, e articolo 20, comma 5), nonche’ della citata L. n. 689 del 1981, articolo 3 e dell’articolo 2697 c.c., comma 1, la societa’ ricorrente ha dedotto, in sostanza, la non addebitabilita’ ad essa della violazione amministrativa presupposta dall’ordinanza di confisca notificatale ed opposta, asserendo che la sentenza di appello sarebbe andata in contrasto con il principio di personalita’ dell’illecito amministrativo, sostenendo che, in particolare, la responsabilita’ – soprattutto ai fini della confisca – non avrebbe potuto essere ascritta, nella fattispecie, alla stessa societa’ deducente, bensi’ alla societa’ estera ( (OMISSIS)) da lei controllata, quale effettiva committente del contestato autotrasporto dall’estero;

che, prima di esaminare funditus la doglianza, appare opportuno riportare il testo delle due richiamate norme speciali contenute, rispettivamente, nella L. 6 giugno 1974, n. 298, articolo 26, al comma 2 (recante “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”), e nel Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, articolo 7, comma 2 (recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore”), i quali cosi’ recitano:

a) L. n. 298 del 1974, articolo 26, comma 2 (Esercizio abusivo dell’autotrasporto): Chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attivita’ di cui all’articolo 1 o ai soggetti di cui all’articolo 46 della presente legge, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a Lire diciotto milioni (ora da Euro 1.549,37 ad Euro 9.296,22);

b) Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articolo 7, comma 2 (Responsabilita’ del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce): Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, articolo 26, commi 1 e 3 e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attivita’ di autotrasporto, le sanzioni di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, articolo 26, comma 2, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 20 e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12 e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19 e successive modificazioni;

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