Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 8 marzo 2018, n. 10510. L’elemento oggettivo del delitto di violenza privata e’ costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata

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Un’azione, dunque, realizzata attraverso uno sfogo di violenza ex se, niente affatto mirata al perseguimento di scopi ulteriori.

In ogni caso, l’adozione di misure cautelari appare ingiustificata in punto di attualita’ delle ravvisate esigenze cautelari: da un lato, e’ trascorso circa un anno dai fatti de quibus, occasionati da gesti volgari e provocatori altrui; dall’altro, gli obblighi applicati dal Tribunale si risolverebbero in limitazioni inutilmente afflittive e pregiudizievoli per lo svolgimento delle documentate attivita’ lavorative dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi debbono ritenersi fondati.

1.1 Non e’ necessario, in vero, affrontare il tema della congruita’ delle identificazioni degli indagati (che investe innegabilmente profili di merito): anche se deve convenirsi con il difensore del (OMISSIS) laddove rileva contrariamente a quanto sembra ritenere la decisione di merito, ancorata sull’insussistenza di elementi da cui desumere l’inaffidabilita’ delle capacita’ mnemoniche degli operatori di p.g. – che le valutazioni del Gip riguardavano piuttosto le caratteristiche obiettive delle immagini acquisite, ritenute tali (per chiunque, appartenente o meno alle forze dell’ordine) da non consentire di estrapolarne fotogrammi sufficientemente chiari, e dunque ricognizioni aventi un minimo di convergenza. E’ altresi’ ragionevole segnalare che la rubrica indica, nel corpo della contestazione sub B), le specifiche condotte di aver fatto irruzione nel (e devastato il) locale, oltre a quella di averne bloccato le serrande elettriche, quali manifestazioni della violenza e della minaccia insite nel reato di cui all’articolo 610 c.p.: come si sottolineera’ tra breve, si tratta di comportamenti difficilmente mirati a costringere taluno a subire o tollerare qualcosa che non sia

la violenza in se’. L’aver impedito la discesa della saracinesca, azionata dai titolari della vineria per scongiurare l’aggressione, fu un unicum rispetto all’aver ribaltato tavolini o scagliato bottiglie, in un gruppo dove qualcuno tenne aperto l’ingresso del locale (tra gli odierni ricorrenti, come si legge a pag. 9 della motivazione dell’ordinanza impugnata, se ne sarebbe occupato il solo (OMISSIS)) ed altri si misero a colpire o distruggere.

Il limite insuperabile della ricostruzione accusatoria, quanto all’unico addebito posto a fondamento delle misure in discussione, si riferisce dunque alla concreta ravvisabilita’ del delitto sanzionato dall’articolo 610 c.p., che non sembra affatto potersi affermare.

In proposito, risultano dirimenti le stesse considerazioni del collegio torinese circa la ritenuta non configurabilita’ della rapina: per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato sub A), infatti, il Tribunale sostiene che il gruppo di tifosi non persegui’ fini di profitto, ma volle soltanto rivendicare una supremazia oggetto, pochi attimi prima, di un non tollerabile affronto. Cio’ posto, deve notarsi che (in linea di principio) il fatto che l’autore di una scorribanda non voglia procurarsi utilita’ di sorta non ha alcuna valenza ostativa a che possa ravvisarsi un delitto ex articolo 628 c.p., se poi costui si impossessa comunque di un portafogli o di qualsiasi altro oggetto che si guarda bene dal restituire (il difetto di impugnazione da parte del P.M. non consente, in ogni caso, di tornare sul punto).

L’argomento e’, al contrario, illuminante con riferimento al suddetto capo B), di cui oggi si discute: gli aggressori, volendo ribadire la loro forza prevaricatrice, puntarono a ledere l’integrita’ di persone e cose, attraverso condotte violente realizzate con modalita’ coerenti e strettamente strumentali al perseguimento di quel fine.

Ergo, non e’ dato comprendere in cosa sarebbe consistita la violenza attraverso la quale i soggetti passivi vennero costretti a fuggire dalla vineria od a barricarvisi dentro. Nel momento in cui Tizio insegue Caio per picchiarlo o distruggere le sue cose, lo faccia o meno con un gruppo di facinorosi che gli tiene bordone, puo’ capitare che il secondo cerchi di richiudere una porta dietro di se’ e che il primo tenti di impedirglielo; ma, se Tizio supera la resistenza dell’altro, fino a raggiungerlo e colpirlo, ci si trovera’ dinanzi ad una condotta qualificabile semmai – ai sensi dell’articolo 582 c.p. (qui non contestato neppure nella forma tentata). Mentre si trattera’ di danneggiamento, ancora penalmente rilevante perche’ posto in essere in un contesto di violenza orientata (anche) verso le persone, ove Tizio prenda a devastare i beni di Caio, indipendentemente dal fatto che costui cerchi un riparo o si dia alla fuga; e, ancora, sara’ rapina, nell’ipotesi in cui Tizio si impossessi (sia pure con scelta estemporanea, esorbitante dalla bislacca idea iniziale di far capire a Caio chi sia il piu’ forte) di un qualche oggetto di valore.

Significativamente, la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che “l’elemento oggettivo del delitto di violenza privata e’ costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiche’ in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all’articolo 610 c.p. non e’ configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta” (Cass., Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoe’, Rv 268405). Nella motivazione della pronuncia ora menzionata,

concernente un caso di introduzione momentanea di piu’ manifestanti all’interno della sede di una ditta, realizzata dando spintoni ai presenti, viene chiarito che nel delitto in esame la violenza deve essere strumentale ad un evento ulteriore, da perseguire attraverso la limitazione della liberta’ morale della vittima, rispetto a quello che si produce attraverso la violenza in se’.

1.2 Ad abundantiam, va comunque rilevato che le censure difensive colgono nel segno anche in ordine alla contestata attualita’ delle esigenze cautelari, dovendosi qui ribadire che, alla luce delle innovazioni introdotte con la L. n. 47 del 2015, “per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del reato, non e’ piu’ sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilita’) continuera’ a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), ma e’ necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilita’ che l’occasione del delitto si verifichera’. Ne consegue che il giudizio prognostico non puo’ piu’ fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reiterera’ il delitto”, ma dovra’ seguire la diversa, seguente impostazione: “siccome e’ certo o comunque altamente probabile che si presentera’ l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilita’ la persona sottoposta alle indagini/imputata tornera’ a delinquere”” (Cass., Sez. 3, n. 36919 del 19/05/2015, Sancimino).

In una vicenda peculiare come quella oggi sub judice, la verosimiglianza di una nuova occasione criminogena e’ in re ipsa, visto che ad un gruppo di ultras non sono certamente mancate le possibilita’ (con cadenza praticamente settimanale) di tornare a delinquere, nel corso di oltre un anno: tuttavia, nulla sembra essere emerso a riguardo, ne’ puo’ ritenersi che (in ipotesi) la possibilita’ di nuove intemperanze sia stata scongiurata da eventuali provvedimenti amministrativi (che si ignora siano stati o meno emessi a carico dei ricorrenti). Del resto, se pure agli indagati fosse stato precluso di frequentare stadi, il reato di cui al capo B) dell’odierna rubrica si assume commesso nel pieno centro cittadino, dove certamente non e’ stato loro mai impedito di accedere.

2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

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