Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 marzo 2018, n. 5601. Il principio di libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune

a) il principio di liberta’ della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’articolo 1352 c.c., dalle medesime parti stipulanti ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti;

b) tale liberta’ della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex articolo 1373 c.c., comma 2;

c) la parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale e’ onerata ex articolo 2697 c.c., comma 2, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell’altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, e’ altresi’ onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziche’ innovativo – di tale successiva dichiarazione.

Sentenza 8 marzo 2018, n. 5601
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15483/2013 proposto da:

(OMISSIS) SEDE SECONDARIA IN ITALIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1948/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2012 R.G.N. 1842/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 14.12.12 la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 518/10 del Tribunale della stessa sede, condannava (OMISSIS), Sede secondaria in Italia, a pagare per il periodo ottobre 2004 – luglio 2005 alla sua dipendente (OMISSIS) il premio aziendale di cui agli accordi collettivi aziendali 5.7.74, 6.7.79 e successivi aggiornamenti.

2. Rilevava la Corte territoriale che tali accordi avevano previsto la possibilita’ di tacito rinnovo annuale fatta salva eventuale disdetta da manifestarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La societa’ sosteneva di aver dichiarato la propria disdetta dapprima verbalmente nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali tenutasi il 27.1.04, poi per iscritto con lettera del 29 gennaio 2004. Ma – notavano i giudici di merito essendo pervenuta ad una delle parti stipulanti solo il 3 febbraio successivo, la disdetta doveva considerarsi tardiva, con conseguente rinnovo degli accordi fino alla scadenza del luglio 2005.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) (oggi incorporata da (OMISSIS) GmbH) affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

4. (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1373 c.c., in riferimento agli articoli 1334, 1350 e 1362 c.c., per avere l’impugnata sentenza negato efficacia alla disdetta degli accordi relativi al premio aziendale manifestata oralmente dalla societa’ (nel corso dell’incontro del 27.1.04 con le organizzazioni sindacali), ritenendo all’uopo necessaria la forma scritta, nonostante che obietta la ricorrente – per il recesso tale forma sia dovuta solo se espressamente pattuita o se concernente un contratto solenne ex articolo 1350 c.c.; nel caso di specie la disdetta, espressa dapprima in forma orale dalla societa’ alle organizzazioni sindacali il 27.1.04, doveva quindi considerarsi tempestiva.

1.2. Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 1373, 1334 e 1350 c.c., in relazione agli articoli 1351 e 1352 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dovuta la forma scritta della disdetta perche’ pretesa dalle parti collettive nella riunione del 27.1.04: oppone la societa’ la non conferenza del richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla ben diversa ipotesi del rapporto fra contratto preliminare e contratto definitivo e di precedenti giurisprudenziali concernenti contratti definiti come solenni dalla legge.

1.3. Con il terzo motivo ci si duole di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, consistente nella avvenuta disdetta verbale manifestata nel corso della riunione del 27.1.04 e nella relativa istanza di prova testimoniale coltivata dalla societa’.

1.4. Analoga doglianza viene fatta valere anche con il quarto motivo sotto forma di denuncia di vizio di violazione o falsa applicazione degli articoli 2729 e 1350 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata si e’ avvalsa di presunzioni e non ha, invece, accolto le istanze istruttorie della societa’ miranti a dimostrare l’avvenuta disdetta manifestata verbalmente nel corso della riunione del 27.1.04.

1.5. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere anche con il quinto mezzo, sotto forma di denuncia di violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. anche in relazione agli articoli 24 e 111 Cost..

2.1. I primi due motivi del ricorso – da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi – sono fondati.

Per quanto concerne gli accordi o contratti collettivi di lavoro, una volta venuto meno l’ordinamento corporativo e, con esso, l’articolo 2072 cod. civ., inizialmente Cass. n. 5119/87, Cass. n. 5034/89 e Cass. n. 823/93 affermarono la necessita’ della forma scritta ad substantiam, desunta vuoi dal rispetto del principio dell’affidamento vuoi da norme come, ad esempio, gli articoli 2113 e 2077 c.c., la L. n. 741 del 1959, articolo 3, o l’articolo 425 c.p.c., che implicitamente presuppongono una forma scritta.

Difforme statuizione fu adottata da Cass. n. 8083/87 nel risolvere il diverso, ma connesso, problema della necessita’ della forma scritta per il mandato conferito dai lavoratori ai rappresentanti sindacali, relativo alla conclusione di un accordo aziendale avente ad oggetto la sospensione del rapporto: tale sentenza ritenne valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, in quanto non era prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell’accordo aziendale (Cass. n. 8083/87).

Ancora per la non configurabilita’ d’una forma scritta ad substantiam si pronuncio’ Cass. n. 4030/93.

Si giunse, infine, alla sentenza n. 3318/95, con cui le S.U. di questa S.C. statuirono che, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della liberta’ della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale e’ valido anche se non stipulato per iscritto.

In senso conforme si pronuncio’ Cass. n. 11111/97.

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