E’ configurabile il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. nell’ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
SENTENZA 19 luglio 2017, n.35588
Rilevato in fatto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2016, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche, la pronunzia del Tribunale di Milano con la quale P.L. (nella sua qualità di responsabile del servizio cultura del Comune di (omissis) dal (omissis) , addetto alla gestione della biblioteca e comunque referente del servizio) era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 612-bis e 61, n. 11, cod. pen. in danno di C.S. dipendente della biblioteca comunale.
1.1. I fatti erano stati rappresentati nella contestazione quale ‘persecuzione professionale’, caratterizzata da violenze morali, sostanziatesi in atteggiamenti oppressivi a sfondo sessuale.
Va pure detto che il capo di imputazione era stato modificato nel corso del dibattimento, giacché era stato aggiunto all’originario reato di violenza privata aggravata il reato di atti persecutori.
1.2. Il P. era stato altresì condannato, in solido con il responsabile civile (Comune di (omissis) ), al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio, concedendo alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 25.000.
1.3. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta, avendo riconosciuto le attenuanti generiche, e revocando la condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e la parte civile, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori.
Il ricorso proposto nell’interesse del P. è articolato in undici motivi, qui di seguito sintetizzati in applicazione dei limiti di cui all’art. 173 norme di attuazione cod. proc. pen.
3.1. Mancanza della condizione di procedibilità per tardività della querela, in quanto per la determinazione del termine (di sei mesi) per la proposizione della querela deve farsi riferimento al momento di consumazione del reato e, dunque, deve tenersi conto del momento in cui si configura la reiterazione e di quello in cui la parte civile ha avuto conoscenza dell’evento.
Nel caso di specie, sostiene il ricorrente, lo stato di stress preesisterebbe persino all’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen. e, in ogni caso, la Corte d’Appello avrebbe affermato che sussisteva oltre sei mesi prima della data di proposizione della querela.
La persona offesa, inoltre, avrebbe conosciuto il suddetto stato psicologico, come dimostrano le sue stesse dichiarazioni, anche prima dell’accertamento del 15.05.2009.
3.2. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle norme che disciplinano il decreto di citazione a giudizio.
Il ricorrente sostiene che tale provvedimento sarebbe affetto da nullità a causa della genericità della contestazione ivi contenuta. In altri termini, i fatti non ricevono alcuna collocazione temporale di massima, necessaria perché la contestazione consenta all’imputato di esercitare compiutamente la difesa nel processo. Sull’analogo motivo di appello la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione apparente.
3.3. Omessa motivazione in ordine al censurato vizio di nullità della sentenza di primo grado per inosservanza dell’art. 521 cod. proc. pen..
Il ricorrente lamenta la totale carenza di argomentazioni della sentenza impugnata in ordine al difetto di correlazione fra accusa e sentenza – vizio già denunciato con l’atto di appello – in quanto la contestazione fa espresso riferimento a ‘violenze morali’, mentre l’articolo 612-bis cod. pen., per cui vi è stata condanna, richiede per la configurazione della fattispecie la perpetrazione di molestie o minacce.
3.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 521-bis cod. proc. pen., in quanto, pur essendo intervenuto, successivamente all’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (3 ottobre 2011), il D.L. n. 78/2013, che ha aumentato a cinque anni la pena massima applicabile per il delitto di atti persecutori – con l’effetto di farlo rientrare nel novero dei reati per i quali è possibile disporre la custodia cautelare ex articolo 280, comma 2, cod. proc. pen. e per i quali non è possibile procedere con citazione diretta, bensì è necessaria l’udienza preliminare – il Tribunale di Milano ha affermato che nel caso in esame non doveva procedersi all’udienza preliminare, in quanto ‘non è pacificamente applicabile la legge meno favorevole’.
Con l’atto di appello, quindi, il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 521-bis cod. proc. pen; tuttavia, la Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni dell’ordinanza di rigetto del giudice di primo grado, sarebbe incorsa nella medesima inosservanza di legge processuale, nonché in vizi di motivazione.
3.5. Vizio di motivazione in ordine in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa. Il ricorrente, attraverso l’indicazione di due specifici episodi, denunzia la contraddittorietà insita nelle dichiarazioni della parte civile.
3.6. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della dichiarazione dei testi, in quanto nella valutazione del materiale probatorio la Corte territoriale non avrebbe dato adeguatamente conto delle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei vari testimoni.
3.7. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 2 e 612-bis cod. pen.. Sostiene il ricorrente che nel caso in esame non è configurabile il reato di atti persecutori per difetto di reiterazione di atti di minaccia o molestia in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, avvenuta in data 25 febbraio 2009.
3.8. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto, il giudice (di primo e di secondo grado) pur essendosi discostato dal minimo edittale nella determinazione della pena, non avrebbe fornito in sentenza alcun riscontro motivazionale della valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
3.9. Violazione di legge in riferimento all’art. 25, comma 2, Cost., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che, ove la condotta fosse proseguita dopo l’entrata in vigore della fattispecie penale, alla luce della natura di reato abituale, fossero punibili anche le condotte precedenti.
3.10. Inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen..
Secondo il ricorrente tutti i fatti antecedenti al 26 agosto 2008 risultano prescritti, per cui la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la sentenza di primo grado senza espungere dalla pena irrogata quella parte relativa ai fatti già prescritti alla data della decisione d’appello.
3.11. vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della provvisionale, in quanto, a fronte della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della condanna al risarcimento dei danni, formulata con i motivi di appello, la Corte territoriale non ha motivato sul punto.
Con motivi nuovi l’imputato ha ribadito le doglianze dedotte con il ricorso e ha prodotto copia della denunzia – querela.
È stata presentata un’altra memoria, con la quale sono state svolte ancora deduzioni a sostegno del ricorso, con produzione documentale.
È stata, infine, depositata ulteriore memoria con la quale si è sottolineato che il capo di imputazione originariamente contenuto nel decreto di citazione a giudizio recava l’ipotesi di reato di cui all’art. 610 cod. pen. e solo nel corso del dibattimento era stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., perseguibile a querela di parte.
Con il ricorso proposto dalla parte civile, per il tramite del proprio difensore – procuratore speciale, si deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 28 Cost., 2049 cod. civ. e 40 cod. pen.., in quanto, la Corte territoriale, ritenendo che nel caso in esame difettasse il requisito della c.d. occasionalità necessaria richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per l’attribuzione alla Pubblica Amministrazione della responsabilità civile per il fatto illecito del proprio dipendente, ha revocato la condanna in solido del responsabile civile (Comune di (omissis) ) al risarcimento dei danni.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto dall’imputato è infondato.
Con riferimento al primo motivo, va rilevato che la doglianza proposta trascura la considerazione della natura di reato abituale del delitto di atti persecutori.
Invero, non può revocarsi in dubbio che tale delitto sia un reato abituale di evento, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza, cioè, per la produzione di un evento di ‘danno’, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di ‘pericolo’, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, per la cui sussistenza, dunque, è sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612 bis, cod.pen., (Sez. V, 27/05/2016, n. 48268, Rv. 268163; Sez. V, 22/12/2014, n. 20065, Rv. 263552; Sez. V, 27/11/2012, n. 20993, Rv. 255436; Sez. V, 27/11/2012, n. 20993; Sez. V, 19/02/2014, n. 18999, Rv. 260411; Sez. III, 07/03/2014, n. 23485, Rv. 260411).
Giova in proposito premettere, in via generale, che con l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen. il legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.
Il legislatore ha preso atto però che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l’incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità fisiopsichica attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie -per così dire- minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.
È peraltro utile ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis cod.pen., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013, D. V., Rv. 257560). Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo ‘eventualmente’ abituale (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C, Rv. 261024).
Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B, Rv. 264356)
Trattandosi di reato abituale è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.
È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612 bis cod. pen..
Indubbiamente l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T, Rv. 262636).
Va detto, peraltro, che, ai fini della individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita (che – come si dirà più avanti- si è verificato nel caso in esame), occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580).
Infine si deve precisare che nel delitto di atti persecutori l’elemento soggettivo è integrato dal solo dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, P.M. in proc. A, Rv. 265230; Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Feola, Rv. 255436).
Fatte le suesposte precisazioni, si ribadisce l’infondatezza della doglianza proposta con il primo motivo di ricorso e ribadita anche nelle memorie dell’imputato in ordine alla mancanza ovvero alla tardività della querela.
Infatti, sul piano della condotta, in considerazione del carattere necessitato di una sua reiterazione nel tempo, il delitto di atti persecutori deve essere ricondotto nell’ambito dei reati abituali cd. impropri, atteso che la fattispecie in esame si caratterizza per la presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare fattispecie di reato perseguibili in via autonoma.
Diversamente dal reato permanente, nel quale la condotta offensiva si presenta unitaria e senza cesure temporali, nel reato abituale la condotta è caratterizzata da una pluralità di atti che, nel loro complesso, realizzano l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Pertanto, non è applicabile al delitto di atti persecutori il principio, proprio del reato permanente, secondo cui il diritto di presentare querela può essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di sei mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorre necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi del quarto comma dell’art. 612 bis cod.pen. (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D, Rv. 26816301; Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, M, Rv. 26683901; Sez. 5, n. 20065 del 22/12/2014 – dep. 14/05/2015, N, Rv. 26355201).
Con riferimento al secondo motivo, va rilevato che correttamente la Corte territoriale ha replicato alla doglianza difensiva sul punto – già oggetto di motivo di appello – evidenziando che ‘il fatto, come apprezzabile dalla lettura della contestazione stessa, è più che sufficientemente e chiaramente descritto con la indicazione delle condotte tenute dall’imputato e delle conseguenze indotte nella parte lesa attraverso il richiamo allo stato di disagio certificato dal medico del lavoro’ (pag. 10 della sentenza impugnata).
Come già affermato, infatti, da questa Corte, ai fini della rituale contestazione del delitto di atti persecutori non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. V, n. 7544 del 25/10/2012, C., Rv. 255016).
Nè va taciuto che l’indeterminatezza o la genericità dell’imputazione determinano la nullità della citazione a giudizio dell’imputato (e degli atti ad essa conseguenti) solo se effettivamente incidenti negativamente sul diritto di difesa, non ponendo l’interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere. Se ne deduce che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (Sez. III, 9.1.1992, n. 1077, rv. 189594; Sez. V, 18.10.2013, n. 6335, rv. 258948).
Orbene, nel caso in esame, non appare revocabile in dubbio che l’imputazione contenga gli elementi essenziali del fatto-reato oggetto di contestazione, in quanto in essa sono specificamente indicate le singole condotte, poste in essere dall’imputato, che, unitariamente considerate, integrano l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen., nonché le conseguenze che tali condotte hanno determinato in danno della persona offesa, senza che si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato, il quale, come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, lungi dal non comprendere quali condotte penalmente rilevanti gli fossero state contestate, si è difeso in maniera articolata e esaustiva, con censure processuali e di merito all’ipotesi accusatoria e alle sentenze che hanno definito il primo ed il secondo grado del giudizio.
Inammissibile è la censura in ordine all’omessa motivazione sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Va in primo luogo osservato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’’iter’ del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
In altri termini, il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. VI, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi e altro, Rv. 262802; analogamente, Sez. VI, n. 54457 del 17/11/2016, Marchiafava e altro, Rv. 268957).
Nel caso in esame, dalla stessa esposizione dei motivi di ricorso, emerge che l’imputato è stato posto nelle condizioni di contraddire in relazione a tutte le circostanze in fatto connesse al reato contestato; e il ricorrente non indica (né comprova) quale sia stato il vulnus patito ai fini di un efficace esercizio del diritto di difesa.
Quanto, inoltre, al denunziato difetto di motivazione, va osservato che la Corte territoriale ha correttamente e congruamente evidenziato che ‘il fatto poi che nella contestazione stessa si parli di ‘vessazioni morali’ non comporta certamente la nullità della sentenza ex art. 521 c.p.p. per essere ‘il fatto descritto in sentenza diverso dal fatto contestato con il capo di imputazione’ (…) atteso che nel capo di imputazione è descritta adeguatamente la condotta effettiva per la quale il giudice di prime cure ha emesso sentenza’ (pag. 10 della sentenza impugnata).
Del resto, l’inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, avrebbe reso comunque irrilevante un eventuale difetto di motivazione; infatti l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe avuto alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente (Sez. II, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
Non può revocarsi in dubbio la circostanza che le leggi processuali si sottraggono al principio dell’applicazione della disposizione più favorevole al reo.
Invero, in tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, P.G. in proc. Ambrogio, Rv. 250196).
Nel caso in esame, tuttavia, viene in rilievo una situazione in cui l’applicazione della norma di carattere processuale dipende dalla norma sostanziale – in particolare dalla pena da essa prevista – vigente al momento della sua stessa applicazione.
In ogni caso, nella sentenza della Corte territoriale non è dato riscontrare né una violazione di legge, né un vizio di motivazione in ordine all’omessa celebrazione dell’udienza preliminare.
Correttamente, infatti, la Corte d’Appello di Milano ha osservato che ‘nel caso di specie la norma sostanziale applicabile, art. 612 bis cp., è quella più favorevole al reo antecedente alla riforma introdotta con il DL 11/09 che prevede la pena massima pari a 4 anni e che non richiede dunque la celebrazione dell’udienza preliminare’.
In altre parole, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, né emerge alcuna violazione di legge, dalla mancata celebrazione dell’udienza preliminare; anzi l’applicazione in questo caso dell’art. 550 cod. proc. pen., e quindi della citazione diretta a giudizio, costituisce inevitabile conseguenza dell’applicazione della norma sostanziale più favorevole al reo – quella antecedente all’aumento di pena introdotto nel 2011 – che, sanzionando il reato di atti persecutori con una pena massima pari a 4 anni, non richiedeva la celebrazione della suddetta fase interlocutoria.
Infine, anche mutuando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alle innovazioni legislative apportate dalla c.d. Legge Carotti (L. 16 dicembre 1999 n. 479), si può concludere per la piena validità ed efficacia della citazione diretta effettuata in un momento in cui la necessità dell’udienza preliminare non era ancora stata prevista dalla legge processuale.
Questa Corte in proposito ha da tempo chiarito che, per ‘valutare la regolarità del decreto di citazione a giudizio emesso in base agli artt. 555 e sgg. cod. proc. pen. per i procedimenti da celebrarsi davanti al Tribunale in composizione monocratica, nel testo modificato dal D.L.G. 19 febbraio 1998, n.15, ma prima dell’entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n.479 (che all’art. 44 ha introdotto la necessità di tenere l’udienza preliminare per tutti i delitti puniti con pena pari o superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria) deve essere applicata la norma vigente nel momento in cui l’atto è stato compiuto in quanto si tratta di successione nel tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale, soggette al principio ‘tempus regit actum’ e a quello della irretroattività della legge stabilito nell’art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, disposizione nella specie non derogata stante l’assenza di una apposita norma transitoria. (Nella specie è stata ritenuta corretta la citazione diretta a giudizio per il reato di omicidio colposo in quanto nel momento in cui è stata disposta, la cit. l. 479/99 non era ancora entrata in vigore ed è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale ha trasmesso gli atti al pubblico ministero perché formulasse la richiesta di rinvio a giudizio)’. (Sez. 4, n. 4313 del 22/09/2000, PM in proc. Pitzalis, Rv. 21766101).
In ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa e delle altre prove dichiarative, risulta doveroso ribadire il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (ex multis, Sez. II, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
Peraltro, le Sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
Le sole censure deducibili in ordine all’attendibilità della persona offesa attengono, quindi, agli eventuali vizi di motivazione riscontrabili nelle argomentazioni del giudice.
Tuttavia, non è questo il caso in esame, in quanto la Corte territoriale ha analiticamente vagliato l’attendibilità dei testimoni, dandone logica e coerente motivazione in sentenza.
In primo luogo, la Corte ha osservato che sull’attendibilità della parte lesa, a fronte di dichiarazioni assolutamente precise, dettagliate e reiterate rese dalla C. , la difesa fa discendere un complessivo giudizio negativo da due soli passaggi dell’intera deposizione.
Al contrario, ‘il solo fatto che in un esame protrattosi per tre udienze e per un totale di circa 140 pagine di trascrizione, l’aver individuato (…) solo due passaggi ‘incerti’ o ‘apparentemente contraddittori’, non potrebbe che confermare il positivo giudizio complessivo circa l’assenza di mendacio da parte della persona offesa.’ (pag. 6 della sentenza impugnata).
Successivamente, la Corte indica in maniera coerente le ragioni per le quali, comunque, ‘dalla lettura integrale delle dichiarazioni rese dalla C. con riferimento ai due episodi citati le prospettate censure risultino infondate.’ (pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata).
Analoga motivazione – logica, precisa e dettagliata – si rinviene in ordine alla valutazione delle altre prove dichiarative che hanno rafforzato l’attendibilità della persona offesa e dalle quali è emersa ‘una condizione della parte lesa difficilmente compatibile con l’idea di una preordinazione, da parte (della persona offesa), di un quadro probatorio favorevole a sostenere false accuse nei confronti dell’imputato’ (pag. 7 della sentenza impugnata).
Va quindi conclusivamente ribadito che l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali dalle quali emerge la responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Priva di fondamento è altresì la censura, già proposta con l’atto di appello, circa l’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. per difetto di atti di aggressione o di molestia successivi all’entrata in vigore della norma che ha introdotto il delitto di atti persecutori.
Invero, sul punto la Corte territoriale ha correttamente osservato che ‘la condotta molesta ed ossessiva posta in essere dall’imputato come descritta dalla parte lesa e constatata (…) dai testimoni sopra citati, risulta essersi protratta senza soluzione di continuità dalla primavera del 2008 quanto meno fino alla fine del 2009, in epoca dunque abbondantemente successiva al febbraio di quell’anno, data di entrata in vigore del dl. 11/09. Del resto è nell’aprile del 2009 che a seguito degli episodi sopra descritti e dettagliatamente esposti in dibattimento, la C. si rivolge all’assessore A. il cui intervento non ebbe effetto alcuno non desistendo l’imputato dalla sua condotta, anzi provocandone la violenta reazione’ (pag. 9 della sentenza impugnata).
Questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che è configurabile il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. nell’ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo ‘status’ di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D, Rv. 26816201; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 26041001; Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012, D., Rv. 25533001).
Per quanto concerne il motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio va precisato che non vi è margine per il sindacato di legittimità quando – come nel caso in esame – la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. V, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
In ordine ai motivi di ricorso nn. 8 e 9 occorre ribadire che con l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen. il legislatore ha voluto colmare il vuoto di tutela rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.
È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato.
In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-bis cod. pen..
Risultano pertanto non fondate le censure del ricorrente in ordine all’irrilevanza penale, ovvero all’estinzione per prescrizione, delle condotte antecedenti all’introduzione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Ovviamente, la natura di reato abituale si riflette anche in punto di disciplina della prescrizione. In altri termini, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, ai fini della prescrizione il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico.
Con riferimento specifico al caso in esame, quindi, va concluso che le condotte perpetrate dall’imputato precedentemente all’introduzione del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. assumono rilevanza penale in virtù della reiterazione di condotte persecutorie anche successivamente alla suddetta introduzione.
E le stesse non possono, inoltre, considerarsi coperte da prescrizione, in quanto per la decorrenza del relativo termine non bisogna considerare ogni singolo atto di aggressione e/o molestia, bensì la data di consumazione del reato, individuabile nella cessazione della abitualità ovvero nell’ultima frazione della condotta antigiuridica.
Infine, con riferimento alle censure relative alle statuizioni civili, va ribadito il principio secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. V, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. V, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. III, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).
In ragione dei suesposti motivi, il ricorso dell’imputato deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile nei termini qui di seguito indicati in dispositivo.
Il ricorso della parte civile è fondato e merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, che ha condannato in solido il responsabile civile, nel caso in esame ricorre la c.d. ‘occasionalità necessaria’, che consente di ritenere configurata la responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ. in capo al Comune di (omissis) .
In proposito va ricordato che la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all’uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l’esistenza di un rapporto di ‘occasionalità necessaria’, da intendersi nel senso che l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l’ambito delle proprie mansioni (Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 20/03/1999, Rv. 5243490).
Questa Corte ha già chiarito che è configurabile la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l’occasione offerta dall’adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2049 cod. civ. (Sez. 6, n. 13799 del 20/01/2015, P.C. in proc. Pinzone, Rv. 26294501).
Si è pure precisato che la P.A. dev’essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta ‘occasionalità necessaria’, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell’assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi (Sez. 3, n. 33562 del 11/06/2003, Cordaro, Rv. 22613201).
Non si ignora il diverso orientamento giurisprudenziale (pure richiamato dalla Corte territoriale) secondo il quale il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate deve essere escluso quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell’ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantoro e altri, Rv. 265356; Sez. 3, Sentenza n. 21408 del 10/10/2014, Rv. 632581).
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene parte delle condotte poste in essere dall’imputato si sono verificate durante la pausa pranzo o fuori dall’orario di lavoro, l’esercizio delle funzioni pubbliche ha comunque agevolato la produzione del danno nei confronti della persona offesa.
E tale circostanza è comunque sufficiente per ritenere sussistente il requisito dell’occasionalità necessaria e quindi la responsabilità ex 2049 cod. civ. della Pubblica amministrazione (ex multis, Sez. III, Sentenza n. 12939 del 04/06/2007, Rv. 597727; Sez. L, Sentenza n. 22343 del 18/10/2006, Rv. 592333).
Orbene, la Corte territoriale non ha sufficientemente motivato sulle ragioni per cui non ha valutato come buona parte delle condotte persecutorie poste dal P. abbiano trovato fertile e necessaria occasione nell’esercizio delle funzioni esercitate sia da questi che dalla vittima, quali dipendenti del Comune.
Né può avere incidenza – come parrebbe sostenere la sentenza impugnata – che le suddette condotte siano state interrotte in seguito ad interventi del superiore gerarchico del P. e della C. .
Si impone dunque un annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato la condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni, con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il reato contestato impone l’oscuramento dei dati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di P.L. che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.S. , che liquida in complessivi Euro 3.000,00, da distrarsi in favore dell’Erario; accoglie il ricorso della medesima parte civile ed annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs 195/03 in quanto disposto d’ufficio.
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