[….segue pagina antecedente]

Sul punto, si intende fornire continuita’ applicativa al principio gia’ espresso da questa Corte (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 25625 del 2013) e secondo il quale l’obbligo di vigilanza previsto dall’articolo 474 bis c.p. non rappresenta un ulteriore obbligo disposto dalla norma in esame, quanto piuttosto un obbligo che deve discendere dalle clausole contrattuali stabilite per la utilizzazione del bene.
Ed invero, interpretare, diversamente, l’articolo 474 bis c.p., nel senso cioe’ che il terzo proprietario della cosa debba in ogni caso, da un lato, prevedere l’illecito impiego della cosa e, dall’altro, vigilare sull’uso della cosa, significa affermare che la norma pone, in sostanza, delle clausole imperative ai contratti di trasferimento di detti beni e dei divieti a detto trasferimento, vietando di affittare o noleggiare o dare in comodato beni potenzialmente utilizzabili per la contraffazione a soggetti che prevedibilmente useranno detti beni con modalita’ illecite e imponendo in ogni caso di vigilare sull’uso che viene fatta della cosa che e’ stata ceduta non in proprieta’.
Cio’ e’ palesemente contrario alla volonta’ del legislatore.
Occorre, invece, approdare alla esegesi opposta della norma in esame, e cioe’ giungere alla conclusione per la quale, a seconda della natura del bene oggetto del trasferimento, il terzo proprietario che chiede la restituzione dovra’ dimostrare di non avere potuto prevedere l’illecito impiego del bene nella misura in cui il rapporto contrattuale gli permetteva di prevederlo e di avere adempiuto all’obbligo di vigilanza nella misura in cui la legge e i contratti gli permettevano di vigilare sull’uso della cosa.
E’ proprio la ipotesi della locazione di un immobile, risultato trasformato in laboratorio per la realizzazione di prodotti contraffatti. In realta’, il proprietario non puo’ imporre un “uso lecito” dell’immobile e, nel rapporto contrattuale, la previsione della destinazione futura dell’appartamento sara’ limitata alla sua destinazione a civile abitazione o a ufficio; allo stesso modo, la vigilanza possibile da parte del proprietario sara’ quella prevista dalla legge e dal contratto.
Cio’ detto, risulta, all’evidenza, che il provvedimento impugnato non si sia attenuto al principio di diritto qui riaffermato, con la conseguenza di un nuovo esame da parte del giudice ricorso della vicenda processuale oggi in esame alla luce di quanto qui affermato.
Peraltro, non puo’ neanche essere sottaciuto come la parte ricorrente avesse allegato almeno due circostanze che avrebbero potuto essere rilevanti per il giudizio in tema di eventuale difetto di vigilanza ex articolo 474 bis c.p., comma 3, e cioe’ il fatto che il primo sequestro preventivo disposto dal G.i.p. era intervenuto dopo solo 43 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione immobiliare con l’indagato e che, subito dopo, era intervenuto atto di risoluzione negoziale da parte dello stesso ricorrente.
Circostanze quest’ultime che, sebbene formalmente allegate dal terzo proprietario, non erano state in alcun modo considerate dal giudice del riesame cautelare.
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con un nuovo esame da parte del giudice del rinvio che tenga conto del principio di diritto sopra affermato e delle allegazioni argomentative del ricorrente da ultimo ricordate.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *