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3. Il corretto inquadramento della vicenda oggetto di ricorso impone di precisare che, in tema di fattispecie criminosa di cui all’articolo 57 c.p., il controllo sul contenuto del giornale unitariamente considerato compete in via esclusiva al direttore responsabile, non sussistendo la possibilita’ della delega ad altri soggetti del potere-dovere di procedere a quell’attivita’ di controllo e di verifica volta ad impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi reati; al contrario fa capo alla posizione di garanzia esclusiva del direttore responsabile.
Detta responsabilita’, a titolo di colpa per l’omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio, puo’ escludersi solo ove si dimostri che il direttore responsabile ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedelta’ e di imparzialita’ rispetto alla fonte-notizia (Sez. 5, sentenza n. 7407 del 11 novembre 2009, Bianchi ed altri, Rv. 246093).
E’ di immediata comprensione, infatti, la ragione nella previsione normativa della necessita’ ed indispensabilita’ di un’accurata attivita’ di controllo da parte del direttore responsabile di un periodico, in specie ove si tratti di notizia proveniente da fonte rimasta anonima o comunque da persona sconosciuta. Se cosi’ non fosse, infatti, si finirebbe evidentemente per consentire un’inaccettabile uso strumentale dello stesso periodico. In assenza di qualsivoglia controllo chiunque potrebbe, per il suo tramite, diffondere ogni sorta di messaggio e di notizia, veritiera oppure no, diffamatoria o meno, con l’assurda conseguenza speculare che chiunque potrebbe diventare vittima del reato di diffamazione a mezzo stampa, fattispecie criminosa che, per le modalita’ di realizzazione, si rivela particolarmente lesiva per la persona offesa, senza la possibilita’ di individuare un soggetto responsabile.
In tal senso, la responsabilita’ a titolo di colpa del direttore per l’omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa puo’ dirsi esclusa solo ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedelta’ e di imparzialita’ rispetto alla fonte-notizia (Sez. 1, n. 48119 del 15 ottobre 2009, Ciancio Sanfilippo e altro, Rv. 245668)
4. Infondate nel caso in esame risultano le doglianze del ricorrente in ordine all’erronea applicazione dell’esimente di cui all’articolo 51 c.p., non nella fattispecie dell’esercizio del diritto di cronaca (come sostenuto dai giudici di merito), bensi’ in quella dell’esercizio del diritto di critica.
4.1. Va qui ricordato che costituisce consolidato orientamento di questa Corte l’affermazione di principio secondo cui “l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo” (Sez. 5, n. 44024 del 4 novembre 2010, P.C. in proc. Biondani e altro, Rv. 249126).
Per quanto di interesse in questa sede, non vi e’ dubbio che la veridicita’ della notizia, da cui discende l’operativita’ dell’esimente in parola, deve riguardare il contenuto essenziale della notizia e non, come nel caso in esame, aspetti marginali di essa.
In altre parole, se e’ vero che, come ha affermato la Corte territoriale (la circostanza del resto e’ stata pacificamente ammessa dallo stesso (OMISSIS)), il cane trascorresse alcune ore della giornata proprio nello spazio ristretto che si descrive nella lettera inviata al periodico, e’ altrettanto vero che dalla lettura di quest’ultima si comprende immediatamente che, rispetto alla complessiva condizione di maltrattamento denunciata, lo spazio angusto descritto rappresenti addirittura un aspetto marginale e secondario.
Si legge, infatti, che il cane vive in tale spazio ma soprattutto che versa in uno stato di totale abbandono ed incuria.
Ne consegue, quindi, che al fine di ritenere operante l’esimente costituita dall’esercizio del diritto di cronaca era quest’ultimo aspetto, ovvero il contenuto piu’ propriamente diffamatorio, a dover risultare veritiero, non assumendo alcuna rilevanza, invece, che siano risultati veri alcuni segmenti della notizia pubblicata.

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