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La motivazione politica non e’ neppure esposta in termini di certezza nella sentenza impugnata, ma piuttosto di “pretestuoso sospetto”: al proposito occorre tener presente che il riconoscimento della futilita’ del motivo presuppone, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale piu’ spiccato e di un elevato grado di pericolosita’ dell’agente. (Sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, Filocamo, Rv. 256015).
In ogni caso, quand’anche effettivamente sussistente, la motivazione politico-ideologica, non rappresenta un motivo “futile” ex articolo 61 c.p., n. 1.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levita’, banalita’ e sproporzione, rispetto alla gravita’ del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, piu’ che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014 -dep. 02/10/2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 1, n. 59 del 01/10/2013 – dep. 2014, Femia, Rv. 258598). In altri termini, il motivo e’ futile quando la spinta a delinquere manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logico accettabile con l’azione commessa (non certo per giustificarla, ma solo per comprenderla). La futilita’, cosi’ intesa, appartiene alla sfera morale, poiche’ offende una regola etica comune che assegna particolare disvalore all’azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria ovvero da un movente macroscopicamente inadeguato (Sez. 1, n. 4819 del 17/12/1998, dep. 1999, Casile, Rv. 213378).
In tale prospettiva il movente politico-ideologico, riconducibile ad una delle piu’ frequenti ragioni generatrici di contrasto violento fra le persone (al pari della passione amorosa e dell’interesse economico), non puo’ quindi essere considerato un futile motivo, almeno di regola, e in difetto di ulteriori elementi caratterizzanti la specifica fattispecie, nel caso concreto non sussistenti.
3.2. Quanto all’aggravante della minorata difesa, il ricorrente sostiene che essa era stata riscontrata in base a circostanza incongrua, ossia sulla base della differenza di eta’ fra il (OMISSIS) e la persona offesa, che aveva comunque piu’ di 17 anni, senza adeguata spiegazione.
In questo la Corte, con motivazione ne’ manifestamente illogica, ne’ contraddittoria, ha ritenuto che la notevole differenza di eta’, di circa vent’anni, fra aggressore e vittima, per giunta minorenne, fosse tale da ingenerare nella vittima un senso di inferiorita’ fisica e psichica, rilevante ai fini della possibilita’ di concreta difesa.
3.3. Infine il ricorrente sostiene che l’uso di oggetto atto a offendere era stato accertato solo sulla base delle caratteristiche della ferita puntiforme, senza che nulla fosse dato sapere sull’esistenza e caratteristiche dell’oggetto, mentre la lesione avrebbe benissimo potuto essere provocate da un anello indossato dall’offensore.
La doglianza si basa su considerazioni meramente ipotetiche e congetturali, prive del benche’ minimo sostegno probatorio, mentre la decisione si fonda, ancora una volta, con motivazione ne’ manifestamente illogica, ne’ contraddittoria, sulle caratteristiche della lesione provocata dall’uso dell’oggetto, conseguentemente ritenuto acuminato e puntiforme.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), visto che nessuno aveva visto l’oggetto che ben poteva essere un anello, una biro o una penna, o un pezzo di legno o un sasso preso in loco.
Vale al riguardo quanto esposto con riferimento al terzo motivo, nel § 3.3., circa il fondamento del ritenuto utilizzo dell’arma impropria.
Va anche aggiunto, con riferimento alle congetture proposte dal ricorrente circa le caratteristiche dell’arma utilizzata, che, secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, alla quale il Collegio non ha ragione di negar continuita’, ricorre la circostanza aggravante delle lesioni personali volontarie dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’articolo 585 c.p., comma 2, n. 2, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneita’ all’offesa.
Rientra infatti in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, P.M. in proc. Vaina, Rv. 268750, in tema di manico di scopa; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R, Rv. 267713, in tema di pezzo di legno; Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, P.G. in proc. Airoldi, Rv. 265090 in tema di stampella da deambulazione; Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, P.G. in proc. Agazzi, Rv. 261315, in tema di tubo di gomma; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017, in tema di guinzaglio; Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, P.M. in proc. R, Rv. 257758; Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012 – P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082, in tema di bicchiere di vetro; Sez. 6, n. 42428 del 19/07/2011, Di Gati, Rv. 250986, in tema di stampante fuori uso).
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento all’omessa applicazione dell’ipotesi lieve prevista dalla L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3, poiche’ l’offesa era stata arrecata cono strumento appuntito atto ad offendere e di per se’ non particolarmente pericoloso, e non gia’ con una vera e propria arma.
A prescindere dal modestissimo aumento per continuazione applicato con riferimento al reato sub b) in giorni 5, l’ipotesi di lieve entita’ e’ soggetta ad un apprezzamento discrezionale, nel caso esclusa, trattandosi di oggetto appuntito e acuminato, alla luce degli esiti provocati.
La motivazione al riguardo addotta dalla Corte territoriale non e’ ne’ manifestamente illogica ne’ contraddittoria, laddove ha ravvisato un carattere particolarmente allarmante e pericoloso nella predetta condotta di porto posta in essere dal (OMISSIS) in un circolo giovanile molto frequentato.
6. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata solo con riferimento all’aggravante dei motivi futili, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trento (tale dovendosi ritenere la Sezione distaccata di Bolzano).
Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei motivi futili con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trento; rigetta nel resto il ricorso.

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